Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance de Nice (Francia) il 22 maggio 2019 – VT, WU / easyJet Airline Co. Ltd

(Causa C-395/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Nice

Parti

Attori: VT, WU

Convenuta: easyJet Airline Co. Ltd

Questioni pregiudiziali

1) Sull’applicabilità dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), in caso di ritardo

a)    Se, tenuto conto del fatto che il diritto a compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo previsto dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004 1 è stato esteso ai ritardi dei voli mediante una creazione giurisprudenziale (CGUE, Quarta Sezione, 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07, Sturgeon), la condizione testuale relativa alla presentazione del passeggero all’accettazione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004, applicabile unicamente in caso di negato imbarco, possa applicarsi nel contesto di una domanda di compensazione pecuniaria presentata da un passeggero vittima di un ritardo del volo e non di un negato imbarco.

b)    In caso di risposta affermativa alla questione 1 a), se il termine di quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata previsto all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato, in tal caso, come al più tardi quarantacinque minuti prima della nuova ora di partenza del volo ritardato pubblicata sui pannelli informativi dell’aeroporto o comunicata ai passeggeri.

2) Sull’onere della prova della «presentazione all’accettazione»

In caso di risposta affermativa alla questione 1 a), vale a dire, qualora l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 sia applicabile ad una domanda di compensazione pecuniaria presentata da un passeggero vittima di un ritardo del volo:

se le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), siano presupposti che il consumatore deve dimostrare affinché possa applicarsi il regolamento oppure un motivo di esenzione della compagnia aerea, che consente a quest’ultima di produrre il registro dei passeggeri per dimostrare che il consumatore non si è presentato all’accettazione «secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l’ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004, dell’11 febbraio 2004, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica che attualmente permette di creare elettronicamente carte d’imbarco smaterializzate, dell’assenza di marcatura temporale delle carte d’imbarco cartacee, della correlata assenza di qualsiasi obbligo di presentarsi fisicamente presso un banco di accettazione e del fatto che soltanto le compagnie aeree posseggono tutte le informazioni relative alla registrazione dei passeggeri fino al termine delle operazioni di accettazione.

In caso di risposta affermativa alla questione 1 a), vale a dire, qualora l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 sia applicabile ad una domanda di compensazione pecuniaria presentata da un passeggero vittima di un ritardo del volo:

se l’onere della prova dell’effettiva presentazione all’accettazione del passeggero avente la qualità di attore nel procedimento giudiziario, «secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l’ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004, dell’11 febbraio 2004, incomba esclusivamente al passeggero, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica che attualmente permette di creare elettronicamente carte d’imbarco smaterializzate, dell’assenza di marcatura temporale delle carte d’imbarco cartacee, della correlata assenza di qualsiasi obbligo di presentarsi fisicamente presso un banco di accettazione e del fatto che soltanto le compagnie aeree dispongono di tutte le informazioni relative alla registrazione dei passeggeri fino al termine delle operazioni di accettazione.

____________

1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).