Language of document :

Impugnazione proposta il 6 giugno 2019 dalla Pometon SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 28 marzo 2019, causa T-433/16, Pometon / Commissione

(Causa C-440/19 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pometon SpA (rappresentanti: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

in via principale, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso diretti all’annullamento della decisione impugnata nella sua interezza, e conseguentemente annullare la decisione impugnata;

in via subordinata:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente escluso l’interruzione dell’asserita partecipazione di Pometon all’intesa contestata nel periodo dal 18 novembre 2005 al 20 marzo 2007 e, per l’effetto, ridurre, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, la sanzione pecuniaria inflitta a Pometon;

ridurre in ogni caso, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, la sanzione pecuniaria inflitta a Pometon per aver il Tribunale violato il principio della parità di trattamento;

in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese legali e ogni altra spesa e onere della ricorrente connessa al presente giudizio e al procedimento innanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente invoca 4 motivi.

1. Primo motivo: Il Tribunale ha erroneamente applicato i principi fondamentali su cui poggia l’ordinamento dell’Unione europea, ovvero il principio della presunzione di innocenza e il principio dell’imparzialità del giudizio, avendo omesso di censurare la violazione, da parte della Commissione, di tali fondamentali principi.

2. Secondo motivo: Il Tribunale ha violato i principi in materia di onere della prova e ha omesso di applicare il principio della presunzione di innocenza quando ha confermato le conclusioni della Commissione secondo cui Pometon avrebbe partecipato all’asserita intesa; ha, inoltre, fornito una motivazione contraddittoria e/o insufficiente al riguardo.

Il Tribunale conclude per la colpevolezza della ricorrente sulla base di supposizioni e “verosimiglianze”, indicando, peraltro, in maniera assolutamente generica i documenti sui quali si fonderebbero tali presunzioni.

3. Terzo motivo: Il Tribunale ha erroneamente applicato i principi in materia di onere della prova e ha omesso di applicare il principio della presunzione di innocenza quando ha dichiarato che la Commissione ha dimostrato a sufficienza di diritto che Pometon non aveva interrotto la sua partecipazione all’infrazione nel periodo, di circa sedici mesi, dal 18 novembre 2005 al 20 marzo 2007, anche se, per tale periodo, non disponeva di prove di contatti collusivi; ha, inoltre, fornito una motivazione contraddittoria e/o insufficiente al riguardo.

4. Quarto motivo: Il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento nella fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta a Pometon e ha fornito una motivazione contraddittoria e/o insufficiente al riguardo. In particolare, il Tribunale ha rideterminato l’importo della sanzione inflitta alla ricorrente individuando una percentuale di riduzione dell’importo di base della sanzione non coerente con le percentuali di riduzione concesse dalla Commissione alle settling parties e non ha fornito una giustificazione oggettiva di tale trattamento.

____________