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Ricorso proposto il 23 maggio 2019 – Commissione europea / Ungheria

(Causa C-400/19)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos, A. Lewis e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi alla stessa incombenti in forza dell’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 1 , nel limitare la fissazione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli e alimentari , in particolare prendendo in considerazione l’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló, 2009. évi XCV. törvény (legge XCV del 2009, con cui si vieta ai fornitori di porre in essere pratiche commerciali sleali con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari);

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La legge XCV del 2009, con cui si vieta ai fornitori di porre in essere pratiche commerciali sleali con riferimento ai prodotti agricoli e alimentari (en lo sucesivo, «Tfmtv») ha introdotto disposizioni specifiche del settore in relazione alla fissazione dei prezzi quanto meno dei prodotti di cui trattasi.

La Commissione ritiene che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della Tfmtv non si riferisca alle caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari ma esclusivamente alle loro modalità di vendita e che, pertanto, tale norma debba essere considerata una disposizione riguardante le modalità di vendita nel senso indicato dalla sentenza Keck e Mithouard (v. la sentenza del 24 novembre 1993, Keck e Mithouard, cause riunite C-267/91 e C-268/91, EU:C:1993:905). Nell’esaminare gli effetti di tale misura, si deve affermare che è equiparabile a una restrizione quantitativa al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 34 TFUE.

Secondo la Commissione, in realtà l’articolo 3, paragrafo 2, lettera u), della Tfmtv non incide in egual misura sulla vendita di prodotti nazionali e importati e non è una misura adeguata né proporzionata con riguardo ad alcun legittimo obiettivo ad essa associato.

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1 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).