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Impugnazione proposta il 18 giugno 2019 dalla Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 aprile 2019, causa T-371/17, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione

(Causa C-466/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, advogado, M. Davilla, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza oggetto dell’impugnazione;

annullare la decisione C(2017) 2258 final della Commissione, del 31 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio1 nel procedimento AT.39711 – Qualcomm (prezzi predatori) (in prosieguo la “decisione”);

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché assuma le sue determinazioni sulla base della sentenza della Corte di giustizia, e

condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo in diritto: il Tribunale ha omesso di affrontare gli argomenti sollevati dal ricorrente.

Secondo motivo in diritto: la conclusione che la decisione fosse adeguatamente motivata si fonda su errori manifesti di fatto, di diritto e su un ragionamento inadeguato.

Terzo motivo in diritto: la conclusione che l’informazione richiesta dalla decisione fosse necessaria si fonda su errori manifesti di diritto e di fatto, su una distorsione del quadro probatorio, su un ragionamento inadeguato e su un’omessa considerazione di tutte le pertinenti prove.

Quarto motivo in diritto: la conclusione che l’informazione richiesta dalla decisione fosse proporzionata si fonda su errori manifesti di fatto, su una distorsione del quadro probatorio e su un ragionamento inadeguato.

Quinto motivo in diritto: il Tribunale ha erroneamente applicato le norme che disciplinano l’onere della prova riguardanti presunte violazioni dell’articolo 102 TFUE.

Sesto motivo in diritto: il Tribunale ha tratto conclusioni che violano il principio volto a evitare l’autoincriminazione.

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1 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).