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Impugnazione proposta il 13 giugno 2019 dalla Deutsche Lufthansa AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 12 aprile 2019 nella causa T-492/15, Deutsche Lufthansa AG / Commissione europea

(Causa C-453/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (rappresentante: A. Martin-Ehlers, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Land Renania-Palatinato, Ryanair DAC

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, nella misura in cui la ricorrente ha contestato la misura n. 12 (apporto nella riserva di capitale della FFHG1 ), in quanto con la stessa sarebbero stati concessi aiuti al funzionamento alla FFHG;

inoltre, annullare la sentenza del Tribunale del 12 aprile 2019 nella causa T-492/15;

accogliere la domanda presentata in primo grado e annullare la sottesa decisione della Commissione del 1° ottobre 2014, SA.21121 (ad eccezione della misura n. 122 , nella misura in cui è stata utilizzata per il pagamento di aiuti al funzionamento a favore della FFHG);

in subordine, rinviare la causa al Tribunale europeo affinché si pronunci; e

condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere, in sostanza, i seguenti motivi di impugnazione:

Aiuti individuali per i quali è stato avviato un procedimento di indagine:

La ricorrente sarebbe già stata individualmente interessata dalla sentenza COFAZ3 e sarebbe, pertanto, legittimata ad agire. Ciò si fonda sulla circostanza che la Commissione non avrebbe tenuto conto di elementi di fatto essenziali e vantaggi supplementari, sebbene la ricorrente avesse sottoposto tali misure alla sua attenzione. La Commissione avrebbe quindi violato i diritti processuali della ricorrente.

Se risultasse applicabile la cosiddetta giurisprudenza Mory4 , in subordine avrebbe dovuto essere applicabile la prima alternativa. Stante la violazione dei diritti processuali della ricorrente, non si potrebbe ritenere che la Commissione abbia svolto un procedimento di indagine adeguato. Anche in questo caso, la ricorrente sarebbe stata individualmente interessata e, pertanto, legittimata ad agire.

In subordine, il ricorso dovrebbe essere del pari dichiarato ricevibile qualora si applichi la seconda alternativa della cosiddetta giurisprudenza Mory, secondo cui la ricorrente dovrebbe dimostrare che l’aiuto di cui trattasi ha inciso in modo sostanziale sulla sua posizione sul mercato. In tal caso, avrebbe luogo un’inversione dell’onere della prova o, quantomeno, una mitigazione dell’onere della prova a favore della ricorrente, dal momento che la Commissione avrebbe arbitrariamente ignorato fatti rilevanti per la decisione di cui era a conoscenza. Solo in subordine si dovrebbe constatare che la ricorrente abbia effettivamente dimostrato tale lesione sostanziale. La diversa valutazione giuridica del Tribunale andrebbe oltre la giurisprudenza della Corte di giustizia e si baserebbe su un’errata comprensione del mercato pertinente. In tale contesto, il Tribunale snaturerebbe e ridurrebbe i fatti addotti sia dalla ricorrente che dalla Commissione, modificherebbe il contenuto della decisione controversa, e violerebbe le norme sull’onere della prova.

Regimi di aiuto:

Secondo la ricorrente, il ricorso avrebbe dovuto essere considerato ricevibile anche per quanto riguarda i regimi di aiuto, sulla base della «sentenza Montessori»5 .

Aiuti individuali senza procedimento di indagine:

Nel caso degli aiuti individuali senza procedimento di indagine, il ricorso avrebbe dovuto essere considerato in ogni caso ricevibile in base alla prima alternativa della giurisprudenza Mory, e ciò poiché la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine approfondita al riguardo.

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1     Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (in prosieguo: la «FFHG»).

2     Decisione (UE) 2016/789 relativa all’aiuto di Stato SA.21121 (C-29/08) (ex NN 54/07) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante il finanziamento dell’aeroporto di Francoforte-Hahn e i rapporti finanziari tra l’aeroporto e Ryanair (GU L 134, pag. 46).

3     Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1990, Société CdF Chimie azote et fertilisants SA e Société chimique de la Grande Paroisse (SCGP) SA / Commissione (C-169/84, ECLI:EU:C:1990:301).

4     Sentenza della Corte del 17 settembre 2015, Mory SA e a. / Commissione europea (C-33/14 P, ECLI:EU:C:2015:609).

5     Sentenza della Corte del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori Srl e a. (da C-622/16 P a C-624/16 P, ECLI:EU:C:2018:873).