Language of document :

Impugnazione proposta il 20 giugno 2019 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2019, causa T-229/17, Repubblica federale di Germania / Commissione europea

(Causa C-475/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, agente, M. Kottmann, M. Winkelmüller e F. van Schewick, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2019 nella causa T-229/17, Repubblica federale di Germania / Commissione europea;

annullare la decisione (UE) 2017/133 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ;

annullare la decisione (UE) 2017/145 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ;

annullare le comunicazioni della Commissione nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 10 marzo 2017, dell’11 agosto 2017, del 15 dicembre 2017 e del 9 marzo 20183 , nella parte in cui esse si riferiscono alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006;

in subordine rispetto ai punti 2, 3 e 4, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti tre motivi:

In primo luogo, la sentenza impugnata violerebbe l’articolo 263, paragrafo 1, TFUE, nella parte in cui respinge in quanto irricevibili le domande della Repubblica federale di Germania di annullamento delle comunicazioni impugnate. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che le comunicazioni impugnate sarebbero destinate a produrre effetti giuridici vincolanti che non sarebbero identici agli effetti giuridici delle decisioni impugnate.

In secondo luogo, la sentenza impugnata violerebbe l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 305/2011. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in forza di tali disposizioni, la Commissione sarebbe stata autorizzata e obbligata ad adottare una delle misure proposte dalla Repubblica federale di Germania.

In terzo luogo, la sentenza impugnata violerebbe l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché con l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 305/2011. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in forza di tali disposizioni, la Commissione sarebbe stata obbligata ad esaminare se le norme controverse compromettessero il rispetto dei requisiti di base applicabili alle opere di costruzione.

____________

1 GU 2017, L 21, pag. 113.

2 GU 2017, L 22, pag. 62.

3 GU 2017, C 76, pag. 32; GU 2017, C 267, pag. 16; GU 2017, C 435, pag. 41; GU 2018, C 92, pag. 139.