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Ricorso presentato il 10 marzo 2006 - Bertolete e a. / Commissione

(Causa F-26/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bertolete e a. [Rappresentante: avv. L. Vogel]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 21 novembre 2005, con la quale l'Autorità con il potere di concludere contratti di assunzione (APCC) ha respinto i reclami proposti dai ricorrenti in data 26 luglio 2005, nei quali vengono censurate le decisioni amministrative che hanno stabilito l'inquadramento e, rispettivamente, la retribuzione di ciascuno dei ricorrenti, come pure l'art. 7 della decisione 27 aprile 2005 adottata dal Collegio dei Commissari, e che contiene le "Disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti impiegati dall'Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles nei nidi e asili d'infanzia in Bruxelles" - (DGE) -, e gli allegati I e II di tale decisione.

Annullare, nella misura del necessario, anche le decisioni impugnate con i sopramenzionati reclami.

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, attualmente agenti contrattuali addetti all'attività dei nidi e asili d'infanzia di Bruxelles, svolgevano le medesime funzioni già prima della loro nomina in forza di contratti di lavoro soggetti alla legge belga. Essi contestano l'inquadramento e la retribuzione stabilite dalla convenuta all'atto della loro nomina come agenti contrattuali.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono che, in applicazione del "DGE" e di altre disposizioni relative agli agenti contrattuali della Commissione, avrebbero dovuto essere stati inquadrati nel gruppo di funzioni III e non nel gruppo di funzioni II, tenuto conto del loro titolo e della loro anzianità.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, tra l'altro, di non fruire della retribuzione minima prevista dall'art. 6 dello "DGE".

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti (RAA), del protocollo di accordo intervenuto il 22 gennaio 2002 tra la Commissione e la delegazione del personale a contratto di diritto belga, addetto ai nidi o asili d'infanzia, del principio di non discriminazione come pure dei principi generali in materia di previdenza sociale. In particolare il calcolo della retribuzione da garantire ai ricorrenti non avrebbe dovuto prendere in considerazione gli assegni familiari.

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