Language of document : ECLI:EU:F:2013:4

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

23 gennaio 2013

Causa F‑24/11

Nicolas Katrakasas

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorsi interni COM/INT/OLAF/09/AD 8 e COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Lotta antifrode – Riesame della decisione di ammissione a sostenere la prova orale – Riesame della decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva – Eccezione di illegittimità del bando di concorso – Requisiti di titoli di studio e di esperienza professionale – Regola dell’anonimato – Violazione dell’articolo 31 dello Statuto – Sviamento di potere – Soggetto della prova scritta che favorisce una categoria di candidati – Comportamento di un membro della commissione giudicatrice in occasione della prova orale»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Katrakasas chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/INT/OLAF/09/AD 8 dell’11 maggio 2010, che conferma, previo riesame, la sua decisione del 9 marzo 2010 di non iscriverlo nell’elenco di riserva.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Ricorso diretto contro una decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva di un concorso – Possibilità di far valere l’irregolarità del bando di concorso per contestare la non iscrizione – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Valutazione, da parte della commissione giudicatrice, dell’esperienza professionale dei candidati – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 2 e 5)

3.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Applicazione dei criteri di valutazione e della loro ponderazione – Potere discrezionale della commissione giudicatrice

(Statuto dei funzionari, allegato III)

4.      Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Valutazione delle attitudini dei candidati – Potere discrezionale della commissione giudicatrice – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III)

1.      Nell’ambito di una procedura di assunzione, il ricorrente, in occasione di un ricorso diretto contro atti successivi, come una decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva di un concorso, può far valere l’irregolarità degli atti anteriori ad essi strettamente connessi. Pertanto il Tribunale della funzione pubblica, alla luce della coesione tra i vari atti che formano la procedura di assunzione, può esaminare se un atto preparatorio, quale il bando di concorso, che è strettamente connesso alla decisione impugnata, sia eventualmente viziato da illegittimità.

Per l’esattezza, quando il motivo riguardante l’irregolarità del bando di concorso, non contestato in tempo utile, concerne la motivazione della decisione individuale impugnata, il ricorso è ricevibile. Infatti, il candidato ad un concorso non può essere privato del diritto di contestare sotto tutti i suoi aspetti, ivi compresi quelli definiti nel bando di concorso, la fondatezza della decisione individuale presa nei suoi confronti in esecuzione dei requisiti definiti in detto bando, in quanto solo questa decisione di applicazione definisce la sua situazione giuridica e gli consente di sapere con certezza come e in che misura i suoi interessi specifici risultino lesi.

Viceversa, in mancanza di una stretta connessione tra la motivazione stessa della decisione impugnata e il motivo riguardante l’illegittimità del bando di concorso non contestato in tempo utile, detto motivo dev’essere dichiarato irricevibile, in applicazione delle norme di ordine pubblico relative ai termini di ricorso, che non sono derogabili, in un’ipotesi di questo tipo, pena ledere il principio della certezza del diritto.

(v. punti 68, 70 e 71)

Riferimento:

Corte: 11 marzo 1986, Adams e a./Commissione, 294/84 (punto 17)

Tribunale di primo grado: 15 febbraio 2005, Pyres/Commissione, T‑256/01 (punto 16); 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03 (punti 39, 41 e 42, e giurisprudenza ivi citata)

2.      La commissione giudicatrice di un concorso ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se l’esperienza professionale presentata da ciascun candidato corrisponde al livello richiesto dal bando di concorso. La commissione giudicatrice dispone al riguardo di un potere discrezionale, nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, per quanto riguarda la valutazione sia della natura e della durata delle esperienze professionali anteriori dei candidati sia del rapporto più o meno stretto che queste ultime possono presentare con le esigenze del posto da coprire. Pertanto, nell’esercizio del suo sindacato di legittimità, il Tribunale della funzione pubblica deve limitarsi a verificare che l’esercizio di detto potere non sia stato viziato da un errore manifesto.

(v. punto 124)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09 (punto 58, e giurisprudenza ivi citata); 23 ottobre 2012, Eklund/Commissione, F‑57/11 (punto 50, e giurisprudenza ivi citata)

3.      La commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale per condurre i propri lavori. Pertanto, qualora il bando di concorso non preveda criteri di valutazione, essa può legittimamente fissare criteri del genere o, qualora il bando ne preveda, ma senza per questo menzionare la loro ponderazione rispettiva, determinare quest’ultima.

(v. punto 136)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 8 luglio 2010, Wybranowski/Commissione, F‑17/08 (punto 32, e giurisprudenza ivi citata)

4.      Le valutazioni operate da una commissione giudicatrice di concorso quando esamina le cognizioni e le attitudini dei candidati sono di natura comparativa. Tali valutazioni, così come le decisioni con le quali la commissione giudicatrice constata l’insuccesso di un candidato ad una prova, costituiscono l’espressione di un giudizio di valore quanto alla prestazione del candidato in occasione della prova. Esse rientrano nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione e possono essere soggette al sindacato del giudice solo in caso di violazione manifesta delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice. Pertanto, qualora, nell’ambito di un ricorso di annullamento contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso con cui viene dichiarato l’insuccesso del ricorrente nelle prove eliminatorie, il ricorrente non faccia valere la violazione delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice o non fornisca la prova di una siffatta violazione, la fondatezza della valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice è sottratta al sindacato del giudice dell’Unione.

(v. punti 148, 161 e 184)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 1° dicembre 1994, Michaël-Chiou/Commissione, T‑46/93 (punto 49); 23 gennaio 2003, Angioli/Commissione, T‑53/00 (punto 91, e giurisprudenza ivi citata); 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04 (punto 276, e giurisprudenza ivi citata)