Language of document : ECLI:EU:F:2013:122

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico)

12 luglio 2013 (*)

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto per mezzo di un timbro o mediante una diversa modalità di riproduzione della sottoscrizione dell’avvocato – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑32/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in virtù dell’articolo 106 bis di quest’ultimo Trattato,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico),

giudice: M.I. Rofes i Pujol,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto a mezzo posta nella cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2012, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso, inteso ad ottenere, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione europea che ha rigettato la sua domanda del 4 gennaio 2011, nonché il pagamento della somma di EUR 3 174,87, corrispondente ad un quarto delle spese sostenute per la causa definita dalla sentenza del Tribunale del 9 giugno 2010, Marcuccio/Commissione (F‑56/09), oltre ad interessi e penalità. Il deposito a mezzo posta dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax, in data 7 marzo 2012, di un documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo inviato per posta.

 Contesto normativo

2        L’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«(...)

2.      Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

–      l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto,

–      tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

3.      Il ricorso di cui al paragrafo 2 deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:

–        dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo;

(...)».

3        L’articolo 34 del regolamento di procedura, intitolato «Deposito degli atti processuali», così dispone:

«1.      L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dal rappresentante della parte.

(...)

6.      Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale, compreso l’indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. L’articolo 100, paragrafo 3, non si applica al detto termine di dieci giorni.

(…)».

4        L’articolo 100 del regolamento di procedura, relativo al calcolo dei termini processuali, è così formulato:

«(...)

2.      Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno [lavorativo].

(…)

3.      I termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

 Fatti all’origine della controversia

5        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2009 e registrato con il numero F‑56/09, il sig. Marcuccio ha chiesto, in particolare, da un lato, l’annullamento della decisione con cui la Commissione aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno che egli avrebbe subìto per il fatto che, l’8 aprile 2002, alcuni agenti della Commissione si sarebbero illegittimamente introdotti nell’alloggio di servizio messo a sua disposizione a Luanda (Angola) e, in tale contesto, avrebbero illecitamente scattato foto e preso note riguardanti i suoi effetti personali, e, dall’altro lato, il risarcimento dei danni in questione.

6        Al punto 1 del dispositivo della citata sentenza Marcuccio/Commissione, il Tribunale ha condannato la Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento danni. La Commissione ha versato tale somma sul conto bancario del ricorrente il 17 giugno 2010.

7        Inoltre, ai punti 87 e 88 della citata sentenza Marcuccio/Commissione, il Tribunale ha giudicato, da un lato, che su vari punti la Commissione era rimasta soccombente, ma che, dall’altro lato, nel suo ricorso il ricorrente aveva formulato un gran numero di conclusioni alla fine respinte dal Tribunale ed aveva altresì presentato richieste di risarcimento manifestamente eccessive. Pertanto, il Tribunale ha condannato la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, soltanto un quarto delle spese del ricorrente.

8        Il ricorrente ha presentato dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina della Commissione (in prosieguo: l’«APN») una domanda datata 4 gennaio 2011, pervenuta al destinatario il 13 gennaio successivo, con la quale egli intendeva farsi rimborsare la somma di EUR 3 174,87, corrispondente, a suo dire, ad un quarto delle spese da lui sostenute nella causa F‑56/09, nonché mettere in mora la Commissione (in prosieguo: la «domanda del 4 gennaio 2011»). Alla domanda era allegata la nota degli onorari del rappresentante del ricorrente, per un ammontare di EUR 12 699,50. Poiché la Commissione non ha risposto nel termine di quattro mesi, la domanda del 4 gennaio 2011 è divenuta oggetto di rigetto implicito il 13 maggio 2011.

9        Per parte sua, la Commissione ha inviato al ricorrente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una lettera, datata 3 maggio 2011, seguita da un corrigendum datato 5 maggio 2011, nella quale lo informava che egli era debitore nei suoi confronti della somma di EUR 128 010 a titolo delle spese relative a varie cause da lui instaurate dinanzi al giudice dell’Unione e per le quali erano state pronunciate le decisioni conclusive del giudizio. Tali lettere sono state rispedite al mittente dai servizi postali dopo il decorso del periodo di giacenza di trenta giorni. Le due lettere di cui sopra sono state altresì inviate in copia all’avvocato del ricorrente, che le ha ricevute.

10      Nel suo controricorso, la Commissione indica che, successivamente all’invio delle lettere del 3 e del 5 maggio 2011, il suo credito verso il ricorrente a titolo delle spese nelle cause definite è passato dall’importo di EUR 128 010 a quello di EUR 213 885.

11      Il ricorrente ha proposto un reclamo, datato 20 luglio 2011, al fine di contestare il rigetto implicito della domanda del 4 gennaio 2011, reclamo che egli ha trasmesso alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che è pervenuto all’istituzione il 27 luglio 2011.

12      La Commissione non ha dato risposta al reclamo.

 Conclusioni delle parti

13      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione, promanante o quanto meno riconducibile alla Commissione, di rigetto, comunque formatosi, sia esso parziale o totale, dei petita formulati da esso ricorrente nella domanda del 4 gennaio 2011;

–        per quanto necessario, annullare la decisione, comunque formatasi, che ha rigettato il reclamo datato 20 luglio 2011 proposto dal ricorrente contro la decisione di rigetto della domanda del 4 gennaio 2011;

–        per quanto necessario, constatare che la Commissione, anche astenendosi dal pronunciarsi sulla domanda del 4 gennaio 2011, ha illegittimamente omesso di dare esecuzione alla sentenza Marcuccio/Commissione sopra citata, e precisamente al punto 4 del dispositivo di quest’ultima;

–        condannare la Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 3 174,87, la quale, se e nella misura in cui non gli è erogata, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo alla presentazione dell’odierno ricorso e fino al giorno in cui la somma suddetta sarà stata versata;

–        condannare la Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 10 al giorno per ogni ulteriore giorno, a partire dal giorno successivo alla presentazione dell’odierno ricorso e senza limiti di tempo, che spirerà persistendo l’astensione nel versare al ricorrente la somma di EUR 3 174,87, ovvero quantomeno nel prendere espressa posizione sulla domanda del 4 gennaio 2011, la quale somma di EUR 10 dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore del ricorrente degli interessi, nella misura del 10% all’anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale la somma di cui sopra avrebbe dovuto essere versata e fino a quello in cui lo sarà;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e/o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 Procedimento

15      Con ordinanza adottata, sentite le parti, il 12 luglio 2012 dal presidente della Seconda Sezione del Tribunale, alla quale la causa era stata assegnata, il procedimento nella presente causa è stato sospeso nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia fino alla pronuncia della decisione che conclude il giudizio nella causa F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione.

16      A seguito della pronuncia della sentenza del Tribunale del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV), le parti sono state informate, con lettere della cancelleria in data 14 novembre 2012, della ripresa del procedimento nella presente causa.

17      Con le medesime lettere del 14 novembre 2012, il rappresentante del ricorrente e la Commissione sono stati informati del fatto che la domanda del ricorrente, depositata il 26 luglio 2012, relativa alla possibilità per il Tribunale di autorizzare un secondo scambio di memorie era stata respinta.

18      Con lettere della cancelleria in data 25 gennaio 2013, alle parti è stato assegnato un termine fino al 1° febbraio 2013 per presentare le loro osservazioni in merito ad un’eventuale rimessione della causa al giudice unico.

19      Soltanto la Commissione ha preso posizione entro il termine assegnato e si è dichiarata favorevole alla rimessione dinanzi al giudice unico. La Seconda Sezione del Tribunale ha deciso all’unanimità, nella riunione del 27 febbraio 2013, che la causa sarebbe stata giudicata dal suo presidente relatore statuente in veste di giudice unico a norma dell’articolo 14 del regolamento di procedura.

 Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata

20      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

21      Per costante giurisprudenza, allorché, alla lettura degli atti di causa, l’organo giudicante, reputandosi sufficientemente edotto dagli atti stessi, è pienamente convinto dell’irricevibilità manifesta del ricorso e ritiene per giunta che lo svolgimento di un’udienza non potrebbe offrire il benché minimo elemento nuovo al riguardo, il rigetto del ricorso mediante ordinanza motivata, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, non soltanto contribuisce all’economia processuale, ma risparmia altresì alle parti le spese che la tenuta di un’udienza comporterebbe (v. ordinanza del Tribunale del 25 aprile 2012, Oprea/Commissione, F‑108/11, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).

22      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti prodotti dal ricorrente e decide, a norma del succitato articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

 Sulla ricevibilità

23      In limine, occorre ricordare come la Corte abbia già statuito che dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del medesimo Statuto, risulta inequivocabilmente che un ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi soltanto mediante un atto introduttivo sottoscritto da quest’ultima (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, punto 8 e la giurisprudenza ivi citata).

24      La Corte ha altresì statuito che dal testo dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte, ed in particolare dall’uso del termine «rappresentate», risulta che una «parte» ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire personalmente dinanzi ai giudici dell’Unione, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo che sia abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Altre disposizioni dello Statuto della Corte (v. gli articoli 21, primo comma, e 32 di detto Statuto) confermano che una parte e il suo difensore non possono essere la stessa persona (v., in tal senso, ordinanza Lopes/Corte di giustizia, cit., punto 11). Tali disposizioni dello Statuto della Corte vengono riprese, per il Tribunale, segnatamente agli articoli 34, paragrafo 1, primo comma, 35, paragrafo 1, lettera b), e 51, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura.

25      Poiché nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto della Corte o dal regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza Lopes/Corte di giustizia, cit., punto 8 e la giurisprudenza ivi citata), ne consegue che una parte ricorrente dinanzi al Tribunale deve farsi rappresentare da un terzo abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte dell’Accordo sul SEE.

26      Inoltre, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’originale di ogni atto processuale deve essere sottoscritto dal rappresentante della parte. Mediante l’apposizione della propria sottoscrizione, quest’ultimo conferma di aver assunto la responsabilità per il compimento ed il contenuto dell’atto introduttivo e adempie il ruolo essenziale di ausiliario della giustizia che gli conferiscono lo Statuto della Corte e il regolamento di procedura, facilitando l’accesso del ricorrente alla giurisdizione.

27      Allo stato attuale del diritto processuale, successivamente all’entrata in vigore, il 2 ottobre 2011, della decisione del Tribunale n. 3/2011, del 20 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e‑Curia (GU C 289, pag. 11), la sottoscrizione apposta di proprio pugno dall’avvocato sull’originale dell’atto introduttivo del giudizio ovvero il deposito elettronico dell’atto introduttivo da parte del rappresentante della parte con utilizzo del suo nome utente e della sua password costituiscono gli unici mezzi che consentono al Tribunale di assicurarsi che la responsabilità del compimento e del contenuto di detto atto processuale sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, punto 50).

28      Pertanto, l’obbligo di sottoscrizione autografa ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura mira, in un intento di certezza del diritto, a garantire l’autenticità dell’atto introduttivo e ad escludere il rischio che tale atto non sia, in realtà, opera dell’autore abilitato a tal fine. Detto obbligo deve pertanto essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso. Per quanto riguarda l’apposizione, sull’atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la sottoscrizione dell’avvocato incaricato dal ricorrente, è giocoforza constatare che tale modalità indiretta e meccanica di «sottoscrivere» non permette, di per sé sola, di concludere che l’atto processuale in questione sia stato necessariamente firmato dall’avvocato in persona (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Eistrup, cit., punti 51 e 52).

29      Nel caso di specie, risulta dall’esame dell’atto introduttivo depositato per telefax il 7 marzo 2012 che la sottoscrizione dell’avvocato del ricorrente non è autografa, bensì è stata apposta per mezzo di un timbro che la riproduce o mediante una diversa modalità di riproduzione. Date tali circostanze, occorre constatare che detto atto introduttivo non reca la sottoscrizione originale dell’avvocato del ricorrente, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, e deve per tale motivo essere dichiarato irricevibile. Ne consegue che la data di ricevimento del suddetto documento inviato per telefax non può essere presa in considerazione per valutare se il termine di ricorso, previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, sia stato rispettato.

30      Nella presente causa, in data 14 marzo 2012 è pervenuto a mezzo posta nella cancelleria del Tribunale un secondo documento intitolato «Ricorso», sul quale figura la sottoscrizione autografa dell’avvocato del ricorrente. Per statuire sulla ricevibilità di questo secondo documento, occorre verificare se esso sia stato depositato entro i termini di ricorso.

31      A questo proposito, come è stato illustrato al punto 11 della presente ordinanza, a dire del ricorrente, non contraddetto sul punto dalla Commissione, il reclamo, diretto contro il rigetto della domanda del 4 gennaio 2011, è stato trasmesso alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è pervenuto all’istituzione il 27 luglio 2011. Poiché la Commissione non ha risposto al reclamo, il 27 novembre 2011 si è formata una decisione implicita di rigetto. Pertanto, il termine di tre mesi, aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, previsto per la presentazione di un ricorso contro quest’ultima decisione, è scaduto l’8 marzo 2012.

32      Poiché l’atto introduttivo presentato per telefax il 7 marzo 2012 non è ricevibile, come risulta dal punto 29 della presente ordinanza, ne consegue che il solo atto introduttivo che possa essere preso in considerazione nella presente causa è quello sul quale figura la sottoscrizione autografa del rappresentante del ricorrente. Poiché tale atto introduttivo è pervenuto in cancelleria il 14 marzo 2012, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso, esso deve essere considerato tardivo.

33      Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

34      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

35      Dalla motivazione della presente ordinanza risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 12 luglio 2013

Il cancelliere

 

       Il giudice

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: l’italiano.