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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 30 luglio 2018 – YX

(Causa C-495/18)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: YX

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 1 debba essere interpretato nel senso che i criteri in esso previsti sono soddisfatti solo nel caso in cui la persona condannata abbia nello Stato membro di cui ha la cittadinanza legami familiari, sociali, di lavoro o di altro tipo, in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena in tale Stato possa favorire il suo reinserimento sociale, e che quindi esso osta a una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 549/2011, che consente in tali casi di riconoscere ed eseguire una sentenza in base alla sola residenza abituale quale formalmente registrata nello Stato di esecuzione, senza considerare se la persona condannata abbia in tale Stato legami concreti che possano rafforzare il suo reinserimento sociale.

2.    In caso di risposta affermativa al precedente quesito, se l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi disciplinata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, l’autorità competente dello Stato di emissione è tenuta a verificare, prima ancora della trasmissione della sentenza e del certificato, che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione risponderà allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, e in tale contesto [la suddetta autorità] è nel contempo tenuta a menzionare le informazioni ottenute nella parte d), punto 4, del certificato, in particolare se la persona condannata, nell’opinione espressa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, afferma di avere concreti legami familiari, sociali o di lavoro nello Stato di emissione.

3.    In caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che sussiste un motivo di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza anche quando, nell’ipotesi prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, non è dimostrata, nonostante la consultazione di cui al paragrafo 3 di tale disposizione e attraverso l’eventuale fornitura delle altre necessarie informazioni, l’esistenza di legami familiari, sociali, di lavoro o di altro tipo in considerazione dei quali si possa fondatamente presumere che l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione possa favorire il reinserimento sociale della persona condannata.

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1     Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).