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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 luglio 2018 – RE / Praxair MRC

(Causa C-486/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: RE

Resistente: Praxair MRC

Questioni pregiudiziali

Se la clausola 2, punti 4 e 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale, contenuto nell’allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES 1 , debba essere interpretata nel senso che essa osti all’applicazione, ad un lavoratore che si trovava in congedo parentale a tempo parziale al momento del licenziamento, di una disposizione di diritto interno quale l’articolo L. 3123-13 del code du travail (codice del lavoro), applicabile all’epoca dei fatti, secondo cui «l’indennità di licenziamento e l’indennità di pensionamento spettanti al lavoratore che è stato occupato a tempo pieno e a tempo parziale presso la medesima impresa sono calcolate proporzionalmente ai periodi di impiego compiuti con l’una e l’altra delle due modalità suddette a decorrere dall’assunzione».

Se la clausola 2, punti 4 e 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale, contenuto nell’allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, debba essere interpretata nel senso che essa osti all’applicazione ad un lavoratore che si trovava in congedo parentale a tempo parziale al momento del licenziamento di una disposizione di diritto interno quale l’articolo R. 1233-32 del codice del lavoro, ai sensi del quale, durante il periodo di congedo per riqualificazione eccedente la durata del preavviso, il lavoratore percepisce una retribuzione mensile a carico del datore di lavoro, il cui importo è pari almeno al 65% della retribuzione mensile lorda media soggetta ai contributi di cui all’articolo L. 5422-9 a titolo dei dodici mesi precedenti alla notifica del licenziamento.

In caso di risposta affermativa all’una o all’altra delle due questioni precedenti, se l’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osti a disposizioni di diritto interno come quelle di cui agli articoli L. 3123-13 del codice del lavoro, applicabile all’epoca dei fatti, e R. 1233-32 del medesimo codice, nella misura in cui un numero molto maggiore di donne che di uomini sceglie di fruire di un congedo parentale a tempo parziale e la discriminazione indiretta che ne deriva, sotto il profilo della percezione di un’indennità di licenziamento e di un’indennità per congedo di riqualificazione ridotte rispetto ai lavoratori che non hanno fruito di un congedo parentale a tempo parziale, non è giustificata da elementi oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione.

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1 GU L 145, pag.4.