Language of document : ECLI:EU:C:2018:764

DECISIONE DELLA CORTE (Sezione del riesame)

17 settembre 2018 (*)

«Riesame»

Nella causa C‑543/18 RX,

avente ad oggetto una proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 20 agosto 2018,

LA CORTE (Sezione del riesame),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

ha emesso la seguente

Decisione

1        La proposta di riesame presentata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2018, HG/Commissione (T‑693/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:492). Con tale sentenza, il Tribunale ha annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F‑149/15, EU:F:2016:155), recante il rigetto, da parte di quest’ultimo, del ricorso presentato dal ricorrente al fine di ottenere, in via principale, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 10 febbraio 2015 che gli infligge la sanzione disciplinare della sospensione dall’avanzamento di scatto per un periodo di 18 mesi e lo condanna a risarcire il danno subito dalla Commissione nella misura di EUR 108 596,35 nonché, se del caso, della decisione di rigetto del reclamo, e, dall’altro, la condanna della Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito.

2        Il Tribunale ha ritenuto che il collegio giudicante del Tribunale della funzione pubblica che aveva pronunciato la suddetta sentenza non fosse costituito in modo regolare.

3        Dall’articolo 256, paragrafo 2, TFUE risulta che le decisioni emesse dal Tribunale su impugnazione diretta contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse.

4        Ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.

5        A tal riguardo, dall’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte risulta che la Sezione del riesame della Corte, investita di una proposta di riesame siffatta, decide se occorra riesaminare la decisione del Tribunale e che, in tal caso, nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale sono indicate solo le questioni oggetto del riesame.

6        Nel caso di specie, la Sezione del riesame ritiene che si debba procedere al riesame della sentenza del 19 luglio 2018, HG/Commissione (T‑693/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:492).

7        La questione che sarà oggetto del riesame è indicata al punto 2 del dispositivo della presente decisione.

Per questi motivi, la Corte (Sezione del riesame) così decide:

1)      Occorre procedere al riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2018, HG/Commissione (T693/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:492).

2)      Il riesame avrà ad oggetto la questione se, alla luce in particolare del principio generale della certezza del diritto, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2018, HG/Commissione (T693/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:492), comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione là dove detto Tribunale, in qualità di giudice dell’impugnazione, ha dichiarato che il collegio giudicante che aveva pronunciato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F149/15, EU:F:2016:155), era costituito in modo irregolare a causa di un’irregolarità che inficiava la procedura di nomina di uno dei membri di detto collegio, comportante una violazione del principio del giudice precostituito per legge sancito all’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il riesame riguarderà in particolare la questione se, allo stesso modo degli atti di cui all’articolo 277 TFUE, la nomina di un giudice possa essere oggetto di un sindacato incidentale di legittimità oppure se un siffatto sindacato incidentale di legittimità sia – per principio oppure in seguito alla scadenza di un determinato periodo di tempo – escluso oppure limitato a taluni tipi di irregolarità al fine di garantire la stabilità giuridica e l’autorità della cosa giudicata.

3)      I soggetti interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e le parti del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono invitati a depositare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, le loro osservazioni scritte in merito alla summenzionata questione.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.