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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 30 luglio 2018 – BT / Balgarska narodna banka

(Causa C-501/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: BT

Resistente: Balgarska narodna banka

Questioni pregiudiziali

Se dai principi di equivalenza e di effettività del diritto dell’Unione discenda che un giudice nazionale è tenuto a qualificare d’ufficio una domanda come azione fondata sull’inadempimento, da parte di uno Stato membro, di un obbligo derivante dall’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), qualora la domanda abbia ad oggetto la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per danni derivanti da una violazione del diritto dell’Unione, che siano stati causati da un’autorità di uno Stato membro, e:

l’articolo 4, paragrafo 3, TUE non sia stato indicato espressamente come base giuridica nell’atto introduttivo, ma dalle motivazioni del ricorso risulti che il danno viene fatto valere per violazione di disposizioni del diritto dell’Unione;

il diritto al risarcimento del danno sia stato fondato su una norma nazionale sulla responsabilità dello Stato per danni causati nell’esercizio di attività amministrativa, responsabilità che ha natura oggettiva e sorge in presenza delle seguenti condizioni: illegittimità di un atto giuridico, di un’azione o di un’omissione di un’autorità o di un dipendente pubblico nel o in conseguenza dell’esercizio di un’attività amministrativa; danno subito avente natura materiale o immateriale; nesso di causalità diretto e immediato tra il danno e il comportamento illegittimo dell’autorità;

secondo il diritto dello Stato membro, il giudice debba stabilire d’ufficio la base giuridica della responsabilità dello Stato per l’attività delle autorità giudiziarie, in base alle circostanze sulle quali si fonda la domanda.

Se dal considerando 27 del regolamento (UE) n. 1093/20101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), discenda che la raccomandazione formulata in base all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, nella quale è stata accertata una violazione del diritto dell’Unione da parte della banca centrale di uno Stato membro, in relazione ai termini per il pagamento dei depositi garantiti in favore dei depositanti presso l’ente creditizio interessato, in circostanze come quelle del procedimento principale:

conferisce ai depositanti presso tale ente creditizio il diritto di invocare la raccomandazione dinanzi a un giudice nazionale, a fondamento di una domanda di risarcimento del danno per la medesima violazione del diritto dell’Unione, qualora si consideri l’espressa facoltà dell’Autorità bancaria europea di accertare violazioni del diritto dell’Unione e il fatto che i depositanti non sono destinatari della raccomandazione né possono esserlo e che quest’ultima non crea conseguenze giuridiche dirette per essi;

si applica alla luce della condizione secondo cui la disposizione oggetto di violazione deve prevedere obblighi chiari e incondizionati, qualora si consideri che l’articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19/CE2 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, ove interpretato in combinato disposto con i considerando 12 e 13 della suddetta direttiva, non contiene tutti gli elementi necessari per istituire obblighi chiari e incondizionati per gli Stati membri e non conferisce diritti direttamente azionabili ai depositanti nonché in considerazione del fatto che tale direttiva prevede soltanto un’armonizzazione minima, che non comprende gli elementi di valutazione sulla base dei quali devono essere stabiliti i depositi indisponibili, e che la raccomandazione non si è fondata su altre disposizioni chiare e incondizionate del diritto dell'Unione in relazione a tali elementi di valutazione, quali, in particolare: l’accertamento della mancanza di liquidità e l’assenza della prospettiva, a breve, di poter rimborsare i depositi, l’esistenza di un obbligo di disporre misure di intervento preventivo e volte alla prosecuzione dell’attività commerciale dell’ente creditizio;

tenuto conto dell’oggetto, della garanzia dei depositi e del potere dell’Autorità bancaria europea di formulare raccomandazioni sul sistema di garanzia dei depositi, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, essa si applica con riferimento alla banca centrale nazionale, la quale non ha alcun collegamento con il sistema nazionale di garanzia dei depositi e non rappresenta un’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, punto 2, iii), del suddetto regolamento.

Se dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 ottobre 2004, Paul e altri (C-222/02, EU:C:2004:606, punti 38, 39, 43 e da 49 a 51), del 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93, EU:C:1996:79, punti 42 e 51), del 15 giugno 2000, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione (C-237/98 P, EU:C:2000:321, punto 19), e del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio (5/71, EU:C:1971:116, punto 11), anche in considerazione dello stato attuale del diritto dell’Unione rilevante per il procedimento principale, discenda che:

A)    le disposizioni della direttiva 94/19, in particolare il suo articolo 7, paragrafo 6, conferiscono ai depositanti il diritto di far valere diritti al risarcimento del danno nei confronti di uno Stato membro per insufficiente vigilanza sull’ente creditizio, che gestisce il suo deposito, e se tali diritti siano limitati all’importo garantito del deposito oppure se la nozione di «diritto all’indennizzo» contenuta in tale disposizione debba essere interpretata in senso ampio;

B)    le misure di vigilanza disposte dalla banca centrale di uno Stato membro per il risanamento di un ente creditizio come quelle di cui al procedimento principale, tra cui la sospensione dei pagamenti, che sono previste, in particolare, nell’articolo 2, settimo trattino, della direttiva 2001/24/CE3 , incidono in modo ingiustificato e sproporzionato sul diritto di proprietà dei depositanti, comportando la responsabilità extracontrattuale per danni derivanti da una violazione del diritto dell’Unione, qualora, secondo l’articolo 116, paragrafo 5, della legge sugli enti creditizi e secondo l’articolo 4, paragrafo 2, punto 1 e l’articolo 94, paragrafo 1, punto 4, della legge sull’insolvenza bancaria, il diritto dello Stato membro in questione preveda che, per la durata delle misure, vengano calcolati interessi contrattuali e che i crediti eccedenti l’importo garantito dei depositi vengano soddisfatti secondo la procedura di insolvenza ordinaria, e che possano essere pagati interessi;

C)    le condizioni previste dal diritto nazionale di uno Stato membro in materia di responsabilità extracontrattuale per danni derivati a causa di un’azione od omissione nell’ambito dell’esercizio dei poteri di vigilanza da parte della banca centrale di uno Stato membro, compresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, devono necessariamente conciliarsi con le condizioni e i principi fondamentali vigenti per tale responsabilità secondo il diritto dell’Unione, ovvero, in concreto: con il principio dell’indipendenza della domanda di risarcimento danni dalla domanda di annullamento e con la dichiarata inammissibilità di una condizione prevista dal diritto nazionale, secondo cui un atto giuridico o un’omissione, per cui viene richiesto il risarcimento del danno, debbano prima essere impugnati; con l’inammissibilità di una condizione, in base al diritto nazionale, relativa alla colpa di autorità o dipendenti pubblici, per il cui comportamento viene richiesto il risarcimento del danno; con la condizione, per la domanda di risarcimento del danno materiale, che il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, abbia subito un danno reale e certo;

D)    in virtù del principio, proprio del diritto dell’Unione, dell’indipendenza della domanda di risarcimento del danno dalla domanda di annullamento, deve essere soddisfatta la condizione dell’illegittimità del corrispondente comportamento dell’autorità, che è equiparabile alla condizione prevista dal diritto nazionale dello Stato membro, secondo cui l’atto giuridico o l’omissione all’origine della domanda di risarcimento del danno, in particolare le misure per il risanamento di un ente creditizio, devono essere annullate, se si considerano le circostanze del procedimento principale, oltre a quanto segue, ovvero:

che le misure suddette non sono rivolte alla ricorrente, la quale è depositante presso un ente creditizio, e che, secondo il diritto e la giurisprudenza nazionali, quest’ultima non ha il diritto di chiedere l’annullamento delle singole decisioni con le quali tali misure sono state disposte e che siffatte decisioni sono già divenute definitive;

che il diritto dell’Unione, in tale ambito, nello specifico, la direttiva 2001/24, non impone agli Stati membri alcun obbligo esplicito di prevedere la possibilità di impugnazione delle misure di vigilanza in favore di tutti i creditori, al fine di farne accertare la validità;

che, nel diritto di uno Stato membro, non è prevista alcuna responsabilità per danni, che siano derivati da un comportamento legittimo di autorità o di dipendenti pubblici;

E)    nel caso in cui si proceda a un’interpretazione secondo cui la condizione dell’illegittimità del rispettivo comportamento dell’autorità, nelle circostanze di cui al procedimento principale, non è applicabile a domande di risarcimento danni di depositanti presso un ente creditizio per azioni od omissioni della banca centrale di uno Stato membro e, in particolare, volte al versamento di interessi per il pagamento tardivo di depositi garantiti, che vengano fatte valere a titolo di indennizzo per violazione degli articoli da 63 a 65 e 120 del TFUE, dell’articolo 3 del TUE e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono applicabili le condizioni che regolano la responsabilità extracontrattuale stabilite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea per danni:

che siano derivati da un comportamento legittimo di un’autorità e, segnatamente, le tre condizioni cumulative, ovvero l’esistenza di un danno effettivo, di un nesso di causalità tra questo e il comportamento in questione nonché il carattere anormale e speciale del danno, in particolare nel caso di domande di versamento di interessi per pagamento tardivo dei depositi garantiti, oppure

nell’ambito della politica economica, in particolare, la condizione secondo cui la responsabilità sussiste «unicamente in caso di una violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli», soprattutto per domande di depositanti aventi ad oggetto il pagamento dei depositi eccedenti l’importo garantito, che siano state fatte valere a titolo di risarcimento e per le quali si applichi il procedimento previsto dal diritto nazionale, avuto riguardo all’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri in relazione all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, e alle misure di cui alla direttiva 2001/24, e laddove le circostanze riguardanti l’ente creditizio e la persona che agisce per il risarcimento dei danni abbiano un collegamento con un unico Stato membro, benché per tutti i depositanti valgano le stesse disposizioni e il principio costituzionale dell’uguaglianza di fronte alla legge.

Se dall’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1, punto 3, i) e con l’articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 94/19, nonché dalle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 dicembre 2016, Vervloet e altri (C-76/15, EU:C:2016:975, punti da 82 a 84), discenda che l’ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva comprenda depositanti,

i cui depositi, durante il periodo di sospensione dei pagamenti dell’ente creditizio e fino alla revoca della sua autorizzazione bancaria, non erano rimborsabili in virtù di disposizioni contrattuali o legislative e il depositante interessato non abbia dichiarato espressamente di chiedere il rimborso,

che abbiano aderito a una clausola che prevede il pagamento dei depositi nell’importo garantito secondo il procedimento disciplinato nel diritto di uno Stato membro anche, nello specifico, dopo la revoca dell’autorizzazione dell’ente creditizio che gestisce i depositi, laddove tale condizione sia soddisfatta e

la clausola suddetta del contratto di deposito abbia forza di legge tra le parti contraenti in base al diritto dello Stato membro.

Se dalle disposizioni di tale direttiva o da altre disposizioni del diritto dell’Unione discenda che il giudice nazionale non può considerare una siffatta clausola del contratto di deposito e non può valutare la domanda di un depositante per il versamento di interessi a causa del pagamento tardivo di depositi nell’importo garantito ai sensi di tale contratto, alla luce delle condizioni della responsabilità extracontrattuale per danni derivanti da una violazione del diritto dell’Unione e sulla base dell’articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 94/19.

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1     Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12).

2     Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5).

3     Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU 2001, L 125, pag. 15).