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Ricorso proposto il 3 ottobre 2018 - Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-626/18)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentate: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare gli articoli 1, punto 2, lettere a) e b), nonché 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi 1 ;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate della direttiva (UE) 2018/957 non possano essere separate dal resto della direttiva senza alterare la sua sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto la direttiva 2018/957.

Motivi e principali argomenti

Avverso le disposizioni impugnate della direttiva 2018/957 la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi:

1) motivo vertente sull’introduzione di restrizioni alla libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione, vietate dall'articolo 56 TFUE,

a) obbligando gli Stati membri a garantire ai lavoratori distaccati la retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario, determinata dalla normativa o dalla prassi dello Stato nel cui territorio il lavoratore è distaccato [articolo 1, paragrafo 2, lettera a)],

b) obbligando gli Stati membri a garantire ai lavoratori distaccati, in linea di principio, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili, determinate dalla normativa o dalla prassi dello Stato nel cui territorio il lavoratore è distaccato, qualora la durata effettiva del distacco di un lavoratore o la durata complessiva del distacco dei lavoratori che si sostituiscono vicendevolmente nell’espletamento delle stesse mansioni superi i 12 mesi e, nel caso in cui il prestatore di servizi presenti una notifica motivata, i 18 mesi [articolo 1, punto 2, lettera b)],

2) motivo vertente sulla violazione degli articoli 53, paragrafo 1, e 62, TFUE, per aver adottato, sulla base di tali disposizioni, misure che non sono intese ad agevolare l'esercizio di attività autonome (agevolare la prestazione di servizi transfrontalieri), ma sono contrarie a tale obiettivo,

3) motivo vertente sulla violazione degli articoli 53, paragrafo 1, e 62, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 1, TFUE, per aver sancito l’applicazione della direttiva impugnata al settore del trasporto su strada (articolo 3, paragrafo 3).

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che l'obiettivo principale delle disposizioni impugnate relative alla retribuzione dei lavoratori distaccati è quello di limitare la libera prestazione di servizi, aumentando gli oneri a carico dei prestatori di servizi, al fine di eliminare il vantaggio competitivo, derivante dalle tariffe salariali inferiori vigenti nello Stato di stabilimento. Le modifiche introdotte danno luogo ad una discriminazione nei confronti dei prestatori di servizi transfrontalieri. Tali modifiche non sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, in particolare, da motivi attinenti alla tutela sociale dei lavoratori o alla concorrenza leale. Esse violano anche il requisito di proporzionalità.

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1 GU L 173, pag. 16.