Language of document : ECLI:EU:C:2014:2233

Causa C‑205/13

Hauck GmbH & Co. KG

contro

Stokke A/S e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) – Diniego o nullità della registrazione – Marchio tridimensionale – Sedia da bambino regolabile “Tripp Trapp” – Segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto – Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 settembre 2014

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Diniego di registrazione o nullità – Segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto – Impedimento applicabile a un segno che presenti una o più caratteristiche di utilizzo essenziali e inerenti alla funzione o alle funzioni generiche del prodotto

[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, § 1, e), primo trattino]

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Diniego di registrazione o nullità – Segni costituiti esclusivamente dalla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto – Impedimento applicabile a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente varie caratteristiche che possono conferirgli differenti valori sostanziali

[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, § 1, e), terzo trattino]

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 89/104 – Diniego di registrazione o nullità – Segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto – Segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto – Applicazione combinata degli impedimenti – Insussistenza

[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, § 1, e), primo e terzo trattino]

1.        L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino, della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto che presenti una o più caratteristiche di utilizzo essenziali e inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto, che il consumatore può eventualmente ricercare nei prodotti dei concorrenti.

(v. punto 27, dispositivo 1)

2.        L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino, della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione può applicarsi a un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente varie caratteristiche che possono conferirgli differenti valori sostanziali. La percezione della forma del prodotto da parte del pubblico di riferimento costituisce solo uno degli elementi di valutazione per determinare l’applicabilità dell’impedimento di cui trattasi.

(v. punto 36, dispositivo 2)

3.        L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che gli impedimenti alla registrazione di cui al primo e al terzo trattino di tale disposizione non possono applicarsi in maniera combinata.

(v. punto 43, dispositivo 3)