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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 3 decembre 2019 – VZ e a. / Eurowings GmbH

(Causa C-880/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: VZ e a.

Resistente: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 1 debba essere interpretato nel senso che il volo alternativo ivi indicato, il quale consente al passeggero di partire non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto, debba aver luogo dallo stesso punto di partenza del collegamento aereo prenotato ovvero se sia invece ipotizzabile una partenza da un aeroporto diverso.

Nel caso in cui sia ipotizzabile anche una partenza da un diverso aeroporto, se rilevi unicamente il fatto che la partenza abbia luogo non più di un’ora prima dell’orario programmato, a prescindere dalla durata del trasporto del passeggero verso l’aeroporto ovvero se la differenza temporale debba essere calcolata anche tenendo conto del trasporto del passeggero verso l’aeroporto.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).