Language of document : ECLI:EU:F:2010:155

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

1° dicembre 2010


Causa F‑89/09


Spyridon Gagalis

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Previdenza sociale — Infortunio sul lavoro — Invalidità permanente parziale — Decisione di presa a carico delle spese di cura termale nella misura del 75% — Rimborso delle cure ai sensi dell’art. 72 dello Statuto e rimborso complementare ai sensi dell’art. 73 dello Statuto — Esclusione di copertura delle spese di soggiorno — Diniego di rimborso complementare — Interpretazione dell’art. 73, n. 3, dello Statuto e dell’art. 9 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Gagalis chiede, da una parte, l’annullamento della decisione del direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione» del Consiglio, in qualità di autorità che ha il potere di nomina del Consiglio, adottata il 9 dicembre 2008, recante diniego del rimborso nella misura del 75%, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, delle spese di soggiorno connesse ad una cura termale, nonché l’annullamento della decisione del 15 luglio 2009 recante rigetto parziale del suo reclamo, e, dall’altra, la condanna del Consiglio al pagamento di un importo complementare di EUR 1 551,38, oltre agli interessi di mora.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Rimborso delle spese

(Statuto dei funzionari, artt. 72 e 73, n. 3; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 9)

2.      Funzionari — Decisione lesiva — Obbligo di motivazione — Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma)

1.      Per quanto riguarda il rimborso delle spese di cure connesse ad un infortunio, in particolare una domanda di presa a carico delle spese di cura termale, comprese le spese di soggiorno, dalle formulazioni dell’art. 73, n. 3, secondo comma, dello Statuto e dell’art. 9 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari emerge l’esistenza di un collegamento tra queste due disposizioni e l’art. 72 dello Statuto. Infatti, anche se l’art. 73, n. 3, secondo comma, dello Statuto prevede che il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio avviene «soltanto dopo esaurimento e a complemento dei rimborsi che il funzionario abbia ricevuto in applicazione delle disposizioni dell’articolo 72», l’art. 9, n. 1, terzo comma, della detta regolamentazione dispone che le spese rese necessarie da un infortunio sono rimborsate «dopo che è stata imputata al regime di assicurazione contro le malattie contemplato dall’articolo 72 dello statuto la parte di spese che rientra in tale regime alle condizioni ivi previste».

Pertanto, sia l’art. 73, n. 3, dello Statuto sia l’art. 9, n. 1, terzo comma, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale devono essere interpretati nel senso che prevedono unicamente un complemento di rimborso delle spese sostenute per prestazioni previste dall’art. 72 dello Statuto, previo rimborso della quota delle spese a carico del regime di assicurazione malattia. Il regime di assicurazione contro il rischio di infortunio interviene come complemento e non prevede quindi alcun rimborso di spese sostenute per prestazioni non coperte dal regime di assicurazione malattia e che per tale motivo non hanno comportato alcuna presa a carico da parte del regime di assicurazione malattia.

(v. punti 41 e 42)

2.      Ai sensi dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, ogni decisione individuale adottata in applicazione dello Statuto e recante pregiudizio dev’essere motivata. L’obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire al funzionario interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale. Un siffatto obbligo ha lo scopo, in particolare, di permettere all’interessato di conoscere le ragioni di una decisione adottata nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente esperire i rimedi giuridici necessari alla difesa dei suoi diritti ed interessi.

Si può ovviare ad un’insufficienza iniziale della motivazione attraverso precisazioni complementari fornite, anche in pendenza di giudizio, dall’amministrazione qualora, prima della presentazione del suo ricorso, l’interessato disponesse già di elementi tali da costituire un principio di motivazione. Inoltre, una decisione è sufficientemente motivata quando l’atto che è oggetto del ricorso è stato emanato in un contesto noto al detto dipendente interessato e gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti.

(v. punti 65 e 67)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 marzo 2003, causa T‑33/00, Martínez Páramo e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑105 e II‑541, punto 43 e giurisprudenza ivi citata); 25 marzo 2004, causa T‑145/02, Petrich/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑447, punto 54 e giurisprudenza ivi citata), e 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 36 e giurisprudenza ivi citata)