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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichshof (Germania) il 13 agosto 2018 – Gesamtverband Autoteile-Handel e a. / KIA Motors Corporation

(Causa C-527/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichshof

Parti

Ricorrente: Gesamtverband Autoteile-Handel e a.

Resistente: KIA Motors Corporation

Questioni pregiudiziali

Se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 715/2007 1 , il costruttore debba mettere a disposizione in una forma modificabile elettronicamente le informazioni consentite agli operatori indipendenti.

Se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 715/2007, sussista una discriminazione vietata nei confronti di operatori indipendenti, qualora un costruttore, avvalendosi di un fornitore di servizi d’informazione, utilizzi un altro canale di informazione per la vendita di pezzi di ricambio originali da parte di concessionari e meccanici autorizzati.

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1 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).