Language of document : ECLI:EU:C:2019:162

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

28 febbraio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Materia civile e commerciale – Articolo 1, paragrafo 2 – Materie escluse – Previdenza sociale – Articolo 53 – Richiesta di rilascio di un certificato attestante l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di origine – Decisione relativa ad un credito costituito da maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite vantato da un ente previdenziale nei confronti di un datore di lavoro per distacco di lavoratori – Esercizio da parte del giudice adito di un’attività giurisdizionale»

Nella causa C‑579/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna, Austria), con decisione del 28 settembre 2017, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2017, nel procedimento

BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse

contro

Gradbeništvo Korana d.o.o.,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, A. Prechal, C. Toader (relatrice), A. Rosas e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse, da V. Noss, Rechtsanwältin;

–        per il governo austriaco, da A. Ritzberger-Moser, C. Pesendorfer e J. Schmoll, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Kasalická, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse (Cassa delle ferie retribuite e delle indennità di licenziamento dei lavoratori del settore edile, Austria) (in prosieguo: la «BUAK») volto ad ottenere il rilascio dell’attestato previsto all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, ai fini dell’esecuzione di una sentenza definitiva emessa, in contumacia, nei confronti della Gradbeništvo Korana d.o.o. (in prosieguo: la «Korana»), con sede in Slovenia.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 6, 10 e 26 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(6)      Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.

(…)

(10)      È opportuno includere nell’ambito d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, (…).

(…)

(26)      La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato».

4        L’articolo 1 di tale regolamento, contenuto nel capo I del medesimo e intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

2.      Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(…)

c)      la sicurezza sociale;

(…)».

5        Il successivo articolo 37, paragrafo 1, collocato nella sezione 1, intitolata «Riconoscimento», del capo III del medesimo regolamento, capo a sua volta intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», così dispone:

«La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce:

a)      una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e

b)      l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53».

6        L’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012, contenuto nella sezione 2, intitolata «Esecuzione», del suddetto capo III, così dispone:

«La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività».

7        Il successivo articolo 42 di tale regolamento, che rientra a sua volta nella suddetta sezione 2, prevede quanto segue al suo paragrafo 1:

«Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

a)      una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e

b)      l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, che certifica l’esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi».

8        Il successivo articolo 43, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«Quando si chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione prima dell’inizio della stessa. L’attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona».

9        Ai sensi del successivo articolo 53 di tale regolamento, contenuto nella sezione 4, intitolata «Disposizioni comuni», del capo III di quest’ultimo:

«L’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I».

 Diritto austriaco

10      Il Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 1972 (legge del 1972 relativa alle ferie retribuite e all’indennità di licenziamento dei lavoratori del settore edile) (BGBl. 414/1972), nel testo vigente alla data dei fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «BUAG»), contiene una sezione IV, intitolata «Organizzazione della cassa delle ferie retribuite e delle indennità di licenziamento dei lavoratori del settore edile», in cui sono collocati gli articoli da 14 a 21b del BUAG. L’articolo 14 del BUAG così dispone:

«1.      La riscossione delle risorse necessarie al pagamento delle indennità ai sensi della presente legge e all’assolvimento dei compiti ivi connessi spetta alla [BUAK]. (…)

2.      La [BUAK] è un organismo collettivo di diritto pubblico (…)».

11      Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del BUAG:

«L’onere per le indennità per ferie retribuite versate dalla [BUAK] e l’onere per le spese amministrative sono finanziati da maggiorazioni della retribuzione. L’importo di tali maggiorazioni è stabilito, su domanda congiunta delle competenti organizzazioni dei datori di lavoro e sindacali abilitate a firmare contratti collettivi, mediante decreto del ministro federale del lavoro e della previdenza sociale».

12      L’articolo 21a del BUAG, intitolato «Versamento delle maggiorazioni», al paragrafo 1 così dispone:

«Il datore di lavoro è tenuto a versare, per ogni lavoratore, (…) le maggiorazioni stabilite in applicazione dell’articolo 21 (…)».

13      La sezione V del BUAG, intitolata «Disposizioni procedurali», contiene gli articoli da 22 a 29a. L’articolo 22 del BUAG, intitolato «Obbligo di dichiarazione; calcolo dell’importo delle maggiorazioni», prevede quanto segue:

«1.      Un datore di lavoro che impiega lavoratori ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, è tenuto, nel momento in cui inizia a svolgere una delle attività contemplate agli articoli da 1 a 3, a dichiarare i suddetti lavoratori presso la [BUAK] entro il termine di due settimane, fornendo tutte le informazioni sulle retribuzioni rilevanti ai fini del calcolo delle maggiorazioni (…).

(…)

5.      La [BUAK] deve calcolare l’importo delle maggiorazioni dovute a titolo del periodo di supplemento basandosi sulle dichiarazioni del datore di lavoro o, qualora un’indagine della [BUAK] (articolo 23d) giunga a diverso risultato, fondandosi sui propri rilievi. In caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione, la [BUAK] è legittimata a calcolare le maggiorazioni dovute dal datore di lavoro in base all’ultima dichiarazione effettuata o ai propri rilievi.

(…)».

14      Gli articoli 23, 23a e 23b del BUAG vertono sui poteri d’indagine attribuiti alla BUAK per raccogliere i dati necessari ai fini del calcolo delle maggiorazioni, nonché sull’obbligo del datore di lavoro di fornire alla BUAK tutte le informazioni necessarie a tal fine.

15      Ai sensi dell’articolo 25 del BUAG, intitolato «Versamento della maggiorazione»:

«1.      La [BUAK] comunica al datore di lavoro l’importo da versare, in base alla dichiarazione di quest’ultimo o al calcolo effettuato conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, consistente nella somma delle maggiorazioni dovute in ragione dei lavoratori impiegati durante il periodo di maggiorazione. (…)

(…)

2.      Se il datore di lavoro viola l’obbligo di versare l’importo dovuto (…) entro i termini o in misura pari all’importo indicato nell’avviso, la [BUAK] intima al datore di lavoro di versare il saldo rimanente dovuto entro il termine di due settimane. (…)

3.      Qualora il datore di lavoro non si conformi in tutto o solo in parte a tale intimazione, la [BUAK], al fine di recuperare gli importi non corrisposti entro i termini, emette un’attestazione di debito («Rückstandsausweis»). (…) L’attestazione di debito costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 1 dell’Exekutionsordnung [(codice delle procedure esecutive)].

(…)

5.      Il datore di lavoro può contestare l’attestazione di debito rilasciata ai sensi del paragrafo 3 presentando reclamo all’autorità amministrativa distrettuale, la quale si pronuncia mediante decisione amministrativa sulla fondatezza dell’importo richiesto.

(…)».

16      La sezione VIb del BUAG, intitolata «Disposizioni speciali sulle ferie in caso di distacco», include gli articoli da 33d a 33i del BUAG. L’articolo 33d del BUAG, a sua volta intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:

«Le disposizioni della presente sezione disciplinano l’impiego di lavoratori ai sensi della sezione I non aventi luogo di lavoro abituale in Austria e distaccati in Austria dal datore di lavoro:

1)      per svolgervi la propria attività lavorativa o

2)      nell’ambito della cessione temporanea di lavoratori.

Un’impresa utilizzatrice avente sede al di fuori del territorio austriaco è considerata come datore di lavoro ai fini degli articoli 23, 23a e 33g con riferimento ai lavoratori messi a sua disposizione e distaccati in Austria per svolgervi la propria attività lavorativa.

(…)».

17      Ai sensi dell’articolo 33e del BUAG, intitolato «Diritto alle ferie»:

«Fatta salva la legge applicabile al rapporto di lavoro, un lavoratore ai sensi dell’articolo 33d ha imperativamente diritto, nel corso del periodo di distacco in Austria, alle ferie retribuite conformemente alla sezione II».

18      Ai sensi dell’articolo 33f del BUAG, intitolato «Indennità per ferie retribuite»:

«1.      Durante le ferie, al lavoratore spetta un’indennità per ferie retribuite (…). Salvo disposizione contraria in prosieguo, si applicano le disposizioni della sezione II.

2.      Il diritto relativo all’indennità per ferie retribuite sorge in misura pari all’importo dei diritti all’indennità in virtù della quale il datore di lavoro versa le maggiorazioni stabilite in applicazione dell’articolo 21. La [BUAK] è tenuta al versamento dell’indennità medesima. (…)

3.      Il lavoratore, se usufruisce di ferie durante il distacco, deve far valere presso la [BUAK] il suo diritto relativo all’indennità per ferie retribuite in virtù del paragrafo 2, fornendo la prova dell’accordo sulla data delle ferie. (…) L’indennità per ferie retribuite è corrisposta direttamente al lavoratore (…)».

19      L’articolo 33g del BUAG, intitolato «Obbligo di dichiarazione», al paragrafo 1 così dispone:

«Un datore di lavoro che impiega lavoratori ai sensi dell’articolo 33d è soggetto all’obbligo di dichiarazione, nei confronti della [BUAK], stabilito all’articolo 22. (…)».

20      Conformemente all’articolo 33h del [BUAG], intitolato «Pagamento delle maggiorazioni»:

«(…)

2.      Se il datore di lavoro non adempie all’obbligo di versare le maggiorazioni, la [BUAK] deve agire in giudizio per il pagamento delle maggiorazioni non versate. La [BUAK] è legittimata ad adottare ogni misura necessaria e utile al recupero delle maggiorazioni dovute.

(…)

2b.      Qualora, in conseguenza della violazione dell’obbligo di dichiarazione, la [BUAK] calcoli l’importo della maggiorazione dovuta sulla base alle proprie indagini, conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, secondo periodo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere le maggiorazioni così determinate.

(…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

21      La BUAK, con sede a Vienna (Austria), è un organismo collettivo di diritto pubblico che ha il compito di riscuotere le risorse destinate al pagamento delle indennità previste dal BUAG. In particolare, è competente per la gestione e per l’erogazione delle indennità per ferie retribuite dei lavoratori del settore edile.

22      La Korana, un’impresa di diritto sloveno, ha distaccato taluni lavoratori in Austria nell’ambito di lavori edili.

23      Il 18 ottobre 2016, la BUAK ha presentato dinanzi all’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna, Austria) un’azione volta ad ottenere il pagamento, da parte della Korana, della somma di 38 477,50 EUR, oltre interessi e spese, a titolo delle maggiorazioni dovute da tale società, ai sensi della sezione VIb del BUAG, per i giorni di lavoro svolti da alcuni lavoratori distaccati in Austria dall’impresa medesima nel periodo compreso da febbraio a giugno 2016.

24      A sostegno della propria domanda, la BUAK ha dedotto di essere legittimata, in qualità di cassa delle ferie retribuite, in base al BUAG, a chiedere al datore di lavoro il versamento di una maggiorazione, costituita, segnatamente, dall’indennità per ferie retribuite e dall’onere per le spese amministrative, calcolata per ogni giorno di lavoro svolto in Austria da un lavoratore del settore edile, secondo un metodo di calcolo fissato per legge.

25      Con sentenza del 28 aprile 2017, pronunciata in contumacia della Korana, il suddetto giudice ha accolto in toto la domanda della BUAK. Tale sentenza, notificata alla Korana il 21 giugno 2017, ha acquistato, in assenza d’impugnazione da parte della medesima, autorità di cosa giudicata. Non risulta che detto giudice, nel corso del procedimento sfociato nella pronuncia di tale sentenza, abbia verificato la propria competenza ai sensi del regolamento n. 1215/2012.

26      Ai fini dell’esecuzione forzata della sentenza in parola, la BUAK ha presentato dinanzi al medesimo giudice, in data 31 luglio 2017, domanda volta al rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 di detto regolamento.

27      Il giudice del rinvio osserva che il rilascio di un certificato di tal genere, ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, è subordinato alla condizione che il procedimento da cui ha avuto origine la sentenza del 28 aprile 2017 rientri nella materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, circostanza che non risulterebbe con certezza dal procedimento principale.

28      A tal riguardo, detto giudice fa presente che la BUAK, a differenza di situazioni meramente interne, nelle quali è legittimata dall’articolo 25, paragrafo 3, del BUAG a rilasciare essa stessa un’attestazione di debito relativa alle maggiorazioni richieste, che rappresenta un titolo esecutivo su cui è possibile fondare la procedura di esecuzione forzata, non disporrebbe dello stesso potere con riferimento a crediti riguardanti lavoratori distaccati il cui luogo di lavoro abituale non sia situato in Austria, poiché essa dovrebbe adire l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna) al fine di ottenere la corresponsione di dette maggiorazioni.

29      Il giudice del rinvio deduce parimenti che talune circostanze del procedimento da cui ha avuto origine la sentenza del 28 aprile 2017 potrebbero conferire a detto procedimento carattere di diritto pubblico.

30      In tal senso, il giudice medesimo sostiene che, nell’ambito di un’azione per il pagamento di un credito consistente in maggiorazioni dell’indennità per ferie retribuite, non è il lavoratore a far valere direttamente i propri diritti, in quanto l’azione è esercitata contro il datore di lavoro ai fini del recupero delle maggiorazioni, il cui importo, fissato con decreto del ministro competente, copre anche l’onere per le spese amministrative della BUAK. La BUAK, oltre ai poteri d’indagine di cui sarebbe titolare in ipotesi di violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di informazione a carico di quest’ultimo, potrebbe peraltro concludere anche accordi con altri organismi di previdenza sociale.

31      Detto giudice precisa che la BUAK, nell’ipotesi di violazione, da parte del datore di lavoro, dei propri obblighi d’informazione, è legittimata a determinare le maggiorazioni dovute da quest’ultimo basandosi sulle proprie indagini, ai sensi dell’articolo 33h, paragrafo 2b, del BUAG. In tale ipotesi, i poteri del giudice adito con azione volta ad ottenere il pagamento di un credito consistente in maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite si limiterebbero ad un mero esame delle condizioni di applicazione della disposizione stessa, escluso un qualsiasi esame sulla fondatezza di tale credito.

32      Ciò premesso, l’Arbeits- und Sozialgericht Wien (Tribunale del lavoro e della previdenza sociale di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1 del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che procedimenti aventi ad oggetto diritti a maggiorazioni della [BUAK] fatti valere nei confronti dei datori di lavoro a causa del distacco dei lavoratori il cui luogo di lavoro abituale non sia situato in Austria per prestazioni lavorative o nell’ambito di una cessione temporanea di lavoratori verso l’Austria ovvero nei confronti di datori di lavoro non aventi sede in Austria, a causa dell’impiego di lavoratori con luogo di lavoro abituale in Austria, rientrino nella “materia civile e commerciale”, cui debba essere applicato il regolamento medesimo, anche nell’ipotesi in cui, pur attenendo tali diritti a maggiorazioni della BUAK a rapporti di lavoro di diritto privato e volti a garantire i diritti dei lavoratori alle ferie e alla retribuzione per le ferie derivanti dai rapporti di lavoro con i datori di lavoro, tuttavia

–        il quantum sia dei diritti dei lavoratori alla retribuzione per ferie nei confronti della BUAK, sia dei diritti alle maggiorazioni della BUAK nei confronti dei datori di lavoro non sia stabilito contrattualmente o mediante accordo collettivo, bensì per mezzo di regolamento ministeriale federale,

–        le maggiorazioni dovute dai datori di lavoro nei confronti della BUAK, oltre a coprire l’onere per le retribuzioni delle ferie spettanti ai lavoratori, siano parimenti volte a coprire gli oneri relativi alle spese amministrative della BUAK e

–        alla BUAK, in relazione al perseguimento ed alla realizzazione dei propri diritti a dette maggiorazioni, siano attribuiti per legge poteri ulteriori rispetto a quelli di un soggetto privato,

–        i datori di lavoro siano obbligati, a pena di sanzione pecuniaria, a effettuare comunicazioni periodiche alla BUAK, sia in occasioni specifiche sia con frequenza mensile, utilizzando gli strumenti di comunicazione istituiti dalla BUAK, a collaborare e a consentire misure di controllo della BUAK, a concedere l’ispezione di documentazione relativa alla retribuzione, di documenti aziendali e simili documenti e a fornire informazioni alla BUAK e

–        la BUAK, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro, sia legittimata a determinare le maggiorazioni dovute dai datori di lavoro sulla base dei propri rilievi, laddove, in tal caso, il diritto della BUAK alle maggiorazioni sussiste indipendentemente dalle condizioni effettive del distacco ovvero dell’impiego».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

33      La Commissione europea, nelle proprie osservazioni scritte, chiede alla Corte di pronunciarsi sulla questione se il giudice, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un attestato in virtù dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, agisca in qualità di organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

34      A tal riguardo, risulta da costante giurisprudenza della Corte che sebbene l’articolo 267 TFUE non subordini la possibilità di adire la Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formuli le questioni pregiudiziali, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

35      La Corte ha del pari dichiarato che i termini «emanare la sua sentenza», ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 2, TFUE, comprendono tutta la procedura che conduce alla decisione del giudice del rinvio e devono, quindi, essere interpretati in maniera ampia per evitare che molte questioni procedurali vengano considerate irricevibili e non possano costituire oggetto di interpretazione da parte della Corte e che quest’ultima non sia in grado di conoscere dell’interpretazione di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

36      L’impianto sistematico previsto dal regolamento n. 1215/2012 è fondato sull’abolizione dell’exequatur, da cui discende che il giudice competente dello Stato membro richiesto non effettua alcun controllo, in quanto solo la persona nei confronti della quale è chiesta l’esecuzione può opporsi al riconoscimento o all’esecuzione della decisione. Dal combinato disposto degli articoli 37 e 42 di tale regolamento si evince che, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente deve fornire solo una copia della decisione di cui trattasi accompagnata dall’attestato rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine, conformemente all’articolo 53 di detto regolamento. Tale attestato deve essere notificato o comunicato, prima dell’esecuzione, alla persona contro cui è chiesta detta esecuzione, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento stesso.

37      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, l’attestato costituisce la base fondamentale dell’attuazione del principio di esecuzione diretta delle decisioni emesse negli Stati membri.

38      Le funzioni così svolte da tale attestato nell’impianto sistematico del regolamento n. 1215/2012 giustificano, in particolare in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui il giudice che ha emesso la decisione da eseguire non si è pronunciato, nella fase del giudizio, sull’applicabilità del regolamento n. 1215/2012, l’obbligo per il giudice medesimo, nel rilasciare l’attestato, di verificare se la controversia ricada nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento.

39      In un’ipotesi di tal genere, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, tale giudice, verificando la propria competenza a rilasciare l’attestato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, si colloca nella continuità del precedente procedimento di giudizio, garantendo l’immediata esecutività della decisione emessa, dal momento che, in assenza dell’attestato, una decisione non può circolare liberamente nello spazio giudiziario europeo. Tale conclusione risponde alla necessità di garantire la rapida esecuzione delle decisioni giudiziarie tutelando, nel contempo, la certezza del diritto su cui è basata la fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione.

40      Inoltre, nell’impianto sistematico del regolamento n. 1215/2012, l’attestato è rilasciato dall’autorità giurisdizionale che ha una migliore conoscenza della controversia e che, con riferimento al merito, è la più adatta per confermare l’esecutività della decisione. Pertanto, l’autorità giurisdizionale di origine, rilasciando l’attestato de quo, conferma implicitamente che una sentenza contumaciale che dev’essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro rientra nell’ambito di applicazione del regolamento stesso, tenuto conto che il rilascio dell’attestato ai sensi dell’articolo 53 di detto regolamento è consentito solo subordinatamente a tale condizione.

41      Di conseguenza, il procedimento volto al rilascio di un attestato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 presenta, in circostanze come quelle controverse nel procedimento principale, natura giudiziaria, cosicché un giudice nazionale adito nell’ambito di tale procedimento è legittimato ad adire la Corte con domanda di pronuncia pregiudiziale.

42      La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è, quindi, ricevibile.

 Nel merito

43      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’azione volta ad ottenere il pagamento di un credito costituito da maggiorazioni sulla retribuzione delle ferie, detenuto da un organismo collettivo di diritto pubblico nei confronti di un datore di lavoro per effetto del distacco in uno Stato membro di lavoratori il cui luogo di lavoro abituale non sia situato in quest’ultimo, o nell’ambito di una cessione temporanea di lavoratori verso questo stesso Stato membro, ovvero nei confronti di un datore di lavoro non avente sede in detto Stato membro, per effetto dell’impiego di lavoratori con luogo di lavoro abituale nello Stato membro medesimo, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento in parola.

44      In limine e in considerazione del fatto che la questione pregiudiziale concerne l’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 nella sua integralità, occorre, anzitutto, esaminare se una sentenza come quella emessa il 28 aprile 2017 dal giudice del rinvio su domanda della BUAK e per l’esecuzione della quale la BUAK chiede il rilascio dell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento medesimo, ricada nella materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e, in caso affermativo, verificare, poi, se tale decisione rientri nell’ambito di applicazione dell’esclusione relativa alla sicurezza sociale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento.

45      Si deve altresì ricordare che, secondo giurisprudenza costante, dal momento che il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alle disposizioni di quest’ultimo regolamento vale anche per il regolamento n. 1215/2012 laddove le disposizioni di tali due atti di diritto dell’Unione possano essere considerate equivalenti (sentenza del 15 novembre 2018, Hellenische Republik, C‑308/17, EU:C:2018:911, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

46      Secondo giurisprudenza costante della Corte, per garantire, nella misura del possibile, l’uguaglianza e l’uniformità dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento n. 1215/2012 per gli Stati membri e per le persone interessate, la nozione di «materia civile e commerciale» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento non dev’essere intesa come un mero rinvio al diritto interno di uno Stato membro. Tale nozione dev’essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e all’impianto sistematico di detto regolamento e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali (sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

47      Inoltre, la necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e quella di evitare, ai fini dell’armonioso funzionamento della giustizia, che vengano emesse, negli Stati membri, decisioni fra loro incompatibili esigono un’interpretazione estensiva della nozione di «materia civile e commerciale» (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen, C‑292/08, EU:C:2009:544, punti 22 e 23).

48      Al fine di stabilire se una materia rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, si deve individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata (v., in tal senso, sentenze dell’11 aprile 2013, Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punti 32 e 34, e del 12 settembre 2013, Sunico e a., C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 35).

49      Come più volte ribadito dalla Corte, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito d’applicazione del regolamento n. 1215/2012, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della propria potestà d’imperio (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2013, Sunico e a., C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio, da parte di questa, di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 31).

50      Nel caso di specie, occorre osservare, in limine, che, alla luce della giurisprudenza menzionata al precedente punto, lo status di organismo collettivo di diritto pubblico della BUAK non incide, di per sé, sulla natura dei rapporti giuridici tra la medesima e la Korana.

51      In primo luogo, per quanto riguarda il fondamento normativo dell’azione da cui è scaturita la sentenza per la cui esecuzione la BUAK ha chiesto il rilascio dell’attestato previsto all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, risulta dall’ordinanza di rinvio che, a norma dell’articolo 21 del BUAG, l’onere per le indennità per ferie retribuite versate dalla BUAK è finanziato da maggiorazioni sulla retribuzione a carico del datore di lavoro. Sebbene l’importo di dette maggiorazioni sia fissato mediante decreto del ministro federale del lavoro e della previdenza sociale, si evince dalle osservazioni della BUAK e da quelle del governo austriaco che tale decreto definisce solo il metodo di calcolo di dette maggiorazioni, utilizzando come base la retribuzione prevista dal contratto collettivo interessato.

52      Inoltre, ai sensi dell’articolo 33f, punto 2, del BUAG, il credito all’indennità per ferie retribuite, che i lavoratori distaccati vantano nei confronti della BUAK, sorge in misura pari ai diritti all’indennità in ragione dei quali il datore di lavoro versa le maggiorazioni stabilite.

53      Lo stesso giudice del rinvio precisa, altresì, che tale indennità, che è finanziata dalle maggiorazioni di cui è richiesto il pagamento nel caso di specie, fa parte della retribuzione che, in forza del contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere per il lavoro svolto dal lavoratore.

54      Di conseguenza, poiché l’obbligo del datore di lavoro di versare le maggiorazioni è indissolubilmente legato ai diritti, di natura civile, dei lavoratori all’indennità per ferie retribuite, un esame del fondamento dell’azione da cui è scaturita la sentenza del 28 aprile 2017 non osta, conformemente alla giurisprudenza richiamata supra al punto 48, alla conclusione che anche il credito della BUAK e, quindi, l’azione volta al pagamento di detto credito, possiedono la medesima natura civile.

55      In secondo luogo, per quanto riguarda le modalità di esercizio dell’azione sfociata nella menzionata sentenza, dalle disposizioni del BUAG risulta che la BUAK, a differenza di situazioni meramente interne, in cui essa stessa può rilasciare un’attestazione di debito che costituisce titolo esecutivo, nel caso di crediti relativi a lavoratori distaccati che non abbiano in Austria il loro luogo di lavoro abituale è tenuta ad agire in giudizio per il pagamento delle maggiorazioni non versate.

56      Inoltre, nel caso in cui, in conseguenza della violazione dell’obbligo di informazione, la BUAK abbia provveduto, conformemente all’articolo 22, paragrafo 5, del BUAG, alla determinazione dell’importo delle maggiorazioni basandosi su proprie indagini, «il datore di lavoro è tenuto a corrispondere le maggiorazioni così determinate», come enuncia l’articolo 33h, paragrafo 2b, del BUAG.

57      Quanto alla portata del sindacato esercitato dal giudice nell’ambito di un’azione volta all’ottenimento del pagamento di un credito consistente in maggiorazioni dell’indennità per ferie retribuite, il cui importo sia stato calcolato dalla BUAK stessa in base alle proprie indagini, il giudice del rinvio deduce che un calcolo di tal genere presenta effetti costitutivi, essendo detto organismo distinto da un mero soggetto privato in virtù dei poteri di cui dispone. Detto giudice osserva, in conclusione, che l’articolo 33h, paragrafo 2b, del BUAG, potrebbe essere interpretato, alla luce del suo tenore letterale, nel senso che, nell’ipotesi di debiti relativi ai lavoratori distaccati il cui luogo di lavoro abituale non sia situato in Austria, i poteri del giudice siano limitati ad un mero esame delle condizioni d’applicazione di tale disposizione, con la conseguenza che, qualora tali condizioni siano soddisfatte, il giudice non può esaminare nel merito la fondatezza del credito fatto valere dalla BUAK.

58      Tale interpretazione della normativa nazionale è contestata tanto dalla BUAK quanto dal governo austriaco, i quali affermano che, nell’ambito di un procedimento volto ad ottenere il pagamento di un credito costituito da maggiorazioni dell’indennità per ferie retribuite per i lavoratori distaccati, il giudice austriaco esercita un sindacato completo di tutti gli elementi della domanda.

59      In proposito, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell’articolo 267 TFUE, non compete alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, dato che un’interpretazione di questo tipo ricade, infatti, nella competenza esclusiva dei giudici nazionali (sentenza del 27 ottobre 2009, ČEZ, C‑115/08, EU:C:2009:660, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

60      Di conseguenza, nella parte in cui l’articolo 33h, paragrafo 2b, del BUAG colloca la BUAK in una posizione giuridica che deroga alle norme ordinarie poste a disciplina delle modalità di esercizio di un’azione di pagamento, attribuendo effetti costitutivi all’accertamento, operato dalla stessa BUAK, del credito fatto valere ed escludendo, ad avviso del giudice del rinvio, la possibilità, per il giudice investito di tale azione, di conoscere della fondatezza dei dati su cui l’accertamento stesso si basa, si deve necessariamente dichiarare che tale organismo agirebbe, in un’ipotesi del genere, in virtù di proprie prerogative di diritto pubblico conferite dalla legge.

61      Qualora tale ipotesi ricorresse nel procedimento principale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, il ruolo svolto dalla BUAK non può essere qualificato, in tale particolare contesto, come ruolo di mero organismo collettivo di diritto pubblico incaricato della riscossione delle risorse necessarie al pagamento delle indennità previste dal BUAG. In tal caso, infatti, si dovrebbe ritenere che la BUAK agisca nell’esercizio di pubblici poteri nell’ambito di una controversia come quella sfociata nella sentenza del 28 aprile 2017, circostanza che inciderebbe in modo rilevante sulle modalità di esercizio, e quindi sulla natura stessa, di tale procedimento, sicché la predetta controversia non rientrerebbe nella nozione di «materia civile e commerciale» né, quindi, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

62      Per quanto riguarda le altre specifiche prerogative, richiamate dal giudice del rinvio, di cui dispone la BUAK, quali la riscossione, da parte della medesima, dell’onere per spese amministrative, il cui importo è compreso tra l’1% e il 2% delle maggiorazioni, o la facoltà di stipulare accordi con altri organismi di previdenza sociale, tali prerogative non possono avere l’effetto di escludere dalla materia civile e commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, il procedimento da cui sia scaturita una sentenza come quella oggetto del procedimento principale, tenuto conto che la prima di tali prerogative sembra trascurabile e la seconda risulta fondata, alla luce delle spiegazioni fornite in proposito dal governo austriaco all’udienza, sulla stipulazione di contratti rientranti nel diritto privato.

63      Con riferimento ai poteri di indagine di cui dispone la BUAK in caso di violazione da parte del datore di lavoro del proprio obbligo d’informazione, si deve rilevare che neanche detti poteri sono, di per sé, atti a conferire un carattere di diritto pubblico ad un procedimento come quello da cui ha avuto origine la sentenza del 28 aprile 2017.

64      In effetti, le prerogative menzionate ai precedenti due punti non incidono in alcun modo sullo status con cui la BUAK agisce nell’ambito di un procedimento come quello principale senza modificarne la natura né determinarne lo svolgimento.

 Sulla nozione di «sicurezza sociale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1215/2012

65      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1215/2012, la sicurezza sociale è esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento stesso.

66      Le esclusioni dall’ambito di applicazione di detto regolamento, previste all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo, costituiscono eccezioni che devono essere interpretate restrittivamente.

67      La nozione di «sicurezza sociale» è definita in maniera autonoma, con riferimento al contenuto che tale nozione riveste nel diritto dell’Unione. Pertanto, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, detta nozione include l’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1) [v., per analogia, per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), sentenza del 14 novembre 2002, Baten, C‑271/00, EU:C:2002:656, punto 45].

68      Inoltre, una prestazione può essere considerata quale prestazione di previdenza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita per legge, e se si riferisca ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2013, Hliddal et Bornand, C‑216/12 et C‑217/12, EU:C:2013:568, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

69      Nel caso di specie, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il credito costituito da maggiorazioni dell’indennità per ferie retribuite sorge in misura pari all’importo dei diritti all’indennità in ragione dei quali il datore di lavoro versa le maggiorazioni. Alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, incombe, quindi, al datore di lavoro versare tale indennità per ferie retribuite, per effetto del lavoro svolto dal lavoratore distaccato, anche se il pagamento è effettuato tramite la BUAK.

70      Un’indennità di tal genere non rientra, dunque, nella nozione di «sicurezza sociale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1215/2012.

71      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1 del regolamento n. 1215/2012 dev’essere interpretato nel senso che un’azione volta ad ottenere il pagamento di un credito consistente in maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite, vantato da un organismo collettivo di diritto pubblico nei confronti di un datore di lavoro, per effetto del distacco, in uno Stato membro, di lavoratori che non hanno ivi il loro luogo di lavoro abituale, o nel contesto della cessione temporanea di lavoratori verso lo Stato membro stesso, oppure nei confronti di un datore di lavoro che non ha sede in detto Stato membro, per effetto dell’impiego di lavoratori che hanno il loro luogo di lavoro abituale nel medesimo Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento in parola, purché le condizioni di esercizio di tale azione non deroghino alle norme di diritto comune e, in particolare, non escludano la possibilità, per il giudice adito, di verificare la fondatezza dei dati su cui si basa l’accertamento di detto credito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

72      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un’azione volta ad ottenere il pagamento di un credito consistente in maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite, vantato da un organismo collettivo di diritto pubblico nei confronti di un datore di lavoro, per effetto del distacco, in uno Stato membro, di lavoratori che non hanno ivi il loro luogo di lavoro abituale, o nel contesto della cessione temporanea di lavoratori verso lo Stato membro stesso, oppure nei confronti di un datore di lavoro che non ha sede in detto Stato membro, per effetto dell’impiego di lavoratori che hanno il loro luogo di lavoro abituale nel medesimo Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, purché le condizioni di esercizio di tale azione non deroghino alle norme di diritto comune e, in particolare, non escludano la possibilità, per il giudice adito, di verificare la fondatezza dei dati su cui si basa l’accertamento di detto credito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.