Language of document : ECLI:EU:F:2015:155

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

17 dicembre 2015

Causa F‑95/14

Olivier Seigneur

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Membri del comitato del personale – Retribuzione – Stipendio – Aumento aggiuntivo di stipendio – Ammissibilità»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE, con il quale il sig. Seigneur chiede in sostanza, da una parte, l’annullamento della decisione con cui la Banca centrale europea (BCE) gli ha negato la concessione, per l’anno 2014, di un aumento aggiuntivo di stipendio e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno materiale e morale da lui subito.

Decisione:      La decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea, del 25 febbraio 2014, di non accordare al sig. Seigneur un aumento aggiuntivo di stipendio per l’anno 2014 è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Banca centrale europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Seigneur.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso speciale – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto di tale ricorso speciale – Ricevibilità

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 41)

2.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Retribuzione – Aumenti aggiuntivi di stipendio – Requisiti di ammissibilità – Impossibilità assoluta per un agente che svolga funzioni di rappresentanza del personale durante l’intero periodo di riferimento di beneficiarne – Inammissibilità – Violazione del diritto alla parità di trattamento

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20, 21, 27 e 28; Banca centrale europea, circolare amministrativa n. 1/2011, art. 2, § 3)

1.      Per quanto riguarda il ricorso di un dipendente della Banca centrale europea contenente conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del suo ricorso speciale, siffatte conclusioni non vanno esaminate in maniera autonoma, dato che esse hanno il solo effetto di sottoporre al giudice atti lesivi contro i quali è stata presentata una domanda di esame precontenzioso.

(v. punto 34)

Riferimento:

Corte: sentenza 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza 18 maggio 2006, Corvoisier e a./BCE, F‑13/05, EU:F:2006:35, punto 25

2.      Per quanto riguarda gli aumenti aggiuntivi di stipendio concessi a dipendenti della Banca centrale europea le cui prestazioni siano state giudicate eccellenti durante due dei tre anni precedenti la decisione di attribuzione di un siffatto aumento, nei limiti in cui l’articolo 2, paragrafo 3, della circolare amministrativa n. 1/2011, relativa a detti aumenti, colloca un rappresentante del personale in una posizione discriminatoria trovandosi quest’ultimo nell’impossibilità assoluta di dimostrare un secondo anno di prestazioni eccellenti a causa della sua attività a tempo pieno quale rappresentante del personale durante i tre anni in questione, tale disposizione è illegittima. Al riguardo, non può validamente sostenersi che l’esercizio da parte dell’interessato del suo diritto di ottenere permessi durante l’orario di lavoro per svolgere le sue funzioni in seno al comitato del personale risulterebbe da una scelta personale. Tale scelta di poter reclamare permessi durante l’orario di lavoro al fine di svolgere un mandato di rappresentanza del personale è infatti un diritto fondamentale, come risulta dagli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Inoltre, l’esercizio del diritto fondamentale alla parità di trattamento, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta, non può essere limitato da una normativa che colloca i rappresentanti del personale in una situazione sfavorevole e discriminatoria rispetto agli altri dipendenti, mentre tali limitazioni non sono né necessarie né rispondenti ad un obiettivo di interesse generale o all’esigenza di tutela di altrui diritti o libertà.

Orbene, poiché la situazione di un rappresentante del personale e quella di un dipendente sono in fatto diverse, esse non possono essere trattate in maniera uguale e possono pertanto essere soggette solo a requisiti di ammissibilità all’aumento aggiuntivo di stipendio che tengano conto delle diversità di status tra dipendenti e rappresentanti del personale, consentendo a questi ultimi, come a qualsiasi altro dipendente, di dimostrare un secondo anno di prestazioni eccellenti su un periodo di tre anni, anche se essi scelgono di esercitare, a tempo pieno e per di più di un anno, funzioni in seno al comitato del personale.

(v. punti 59-62 e 68)

Riferimento:

Corte: sentenza 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punti 54 e 55, e giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 2 dicembre 2014, Migliore/Commissione, F‑110/13, EU:F:2014:257, punto 40