Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) - adidas AG, adidas Benelux BV / Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV
(Marchi - Artt. 5, nn. 1, lett. b), e 2, nonché 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE - Imperativo di disponibilità - Marchi figurativi a tre bande - Motivi a due bande utilizzati da concorrenti come ornamento - Censura relativa alla violazione del marchio e alla diluizione di quest'ultimo)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: adidas AG, adidas Benelux BV
Convenuti: Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Hoge Raad der Nederlanden - Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b) e c) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) - Rifiuto di registrazione o nullità - Mancanza di carattere distintivo -Acquisizione attraverso l'uso - Interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei segni considerati dal pubblico interessato come segni volti a decorare il prodotto e non a distinguerlo
Dispositivo
La prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell'imperativo di disponibilità all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare d'un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all'art. 6, n. 1, lett. b), della detta direttiva.
____________1 - GU C 82 del 14.4.2007.