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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 febbraio 2019 – X / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

(Causa C-120/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: X

Resistenti: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

Questioni pregiudiziali

a. Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/EG 1 (…) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un requisito di autorizzazione, incluso nell’autorizzazione per la stazione di servizio di GPL, che stabilisce che la singola stazione di servizio di cui trattasi può essere rifornita esclusivamente con autocisterne di GPL dotate di un rivestimento anticalore, mentre detto obbligo non viene imposto direttamente a uno o più gestori di autocisterne per il trasporto di GPL.

b. Se ai fini della risposta alla prima questione faccia differenza la circostanza che lo Stato membro ha stipulato una convenzione come il «Safety Deal hittewerende bekleding op LPG-autogastankwagens» (Patto di sicurezza concernente il rivestimento anticalore sulle autocisterne per il trasporto di GPL) con organizzazioni di operatori del mercato del settore del GPL (tra i quali gestori di stazioni di servizio di GPL, produttori, venditori e trasportatori di gas GPL), in cui le parti si sono impegnate ad applicare il rivestimento anticalore e che di conseguenza detto Stato membro ha emesso una circolare come la «Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval» (Circolare sulle distanze di effetto per la sicurezza esterna di stazioni di servizio GPL per decisioni aventi conseguenze per gli effetti di un incidente), che definisce un’ulteriore politica di gestione dei rischi fondata sul presupposto che le stazioni di servizio di GPL siano rifornite mediante autocisterne dotate di rivestimento anticalore.

a. Allorché un giudice nazionale esamina la legittimità di un atto sanzionatorio mirante a garantire il rispetto di un requisito di autorizzazione divenuto non impugnabile e contrario al diritto dell’Unione:

–     se il diritto dell’Unione, e segnatamente la giurisprudenza della Corte in materia di autonomia procedurale nazionale, consenta che il giudice nazionale si fondi in linea di principio sulla legittimità di siffatto requisito di autorizzazione, salvo il caso di manifesta incompatibilità con un diritto superiore, tra cui il diritto dell’Unione. E, in caso affermativo, se il diritto dell’Unione ponga (ulteriori) condizioni a detta deroga,

–     o se il diritto dell’Unione comporti che, anche alla luce delle sentenze della Corte Ciola (causa C-224/97, ECLI:EU:C:1999:212) e Man Sugar (causa C-274/04, ECLI:EU:C:2006:233), il giudice nazionale debba disapplicare detto requisito di autorizzazione per violazione del diritto dell’Unione.

b. Se al fine della risposta alla questione 2A sia rilevante se l’atto sanzionatorio configuri una sanzione riparatoria (remedy) oppure una sanzione punitiva (criminal charge).

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1 Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU 2008,L 260, pag. 13).