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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 6 maggio 2019 – Interseroh Dienstleistungs GmbH / Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-353/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: Interseroh Dienstleistungs GmbH

Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

Questioni pregiudiziali

1.

a)

Se il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti1 , in particolare l’allegato III, letto in combinato disposto con la voce B3020 dell’allegato IX della convenzione di Basilea2 , debba essere interpretato nel senso che i trattini di tale voce corrispondono a diverse voci specifiche ai sensi del regolamento n. 1013/2006.

b)

In caso di risposta negativa alla questione 1a):

Se la voce B3020 comprenda i rifiuti misti di carta e cartone, nei quali – analogamente ai rifiuti di cui trattasi nel procedimento principale – sono anche contenuti imballaggi leggeri di carta, cartone e cartonaggio e imballaggi di fluidi di cartone incollato/laminato.

2.

In caso di risposta affermativa alla questione 1b):

a)

Se la voce B3020, in particolare il quarto trattino, debba essere interpretata nel senso che i rifiuti di cui trattasi non devono contenere alcun materiale esterno, vale a dire che la classificazione di un rifiuto sotto tale voce è esclusa se il rifiuto – indipendentemente dalla quantità o dal potenziale pericolo – contiene altri materiali oltre ai rifiuti e residui di carta e cartone (materiali esterni).

b)

In caso di risposta negativa alla questione 2a):

Se la presenza di una parte di materiale esterno in un rifiuto, specialmente a causa della sua quantità, osti alla classificazione nella voce B3020, in particolare nell’ambito del suo quarto trattino, anche quando le condizioni della parte introduttiva dell’allegato III al regolamento 1013/2006 non sono riunite, vale a dire che, a causa della contaminazione dovuta ad altri materiali, i rischi associati a tale rifiuto non aumenterebbero in modo così rilevante da rendere quest’ultimo assoggettabile alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE 3 , e da impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

3.

In caso di risposta negativa alla questione 1b):

a)

Se il punto 3, lettera g), dell’allegato IIIA al regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che i rifiuti di cui trattasi non devono contenere alcun materiale esterno, vale a dire che la classificazione di una miscela di rifiuti in tale voce è esclusa se la miscela – indipendentemente dalla quantità o dal potenziale pericolo – contiene altri rifiuti (materiali esterni) definiti ai primi tre trattini della voce B3020.

b)

In caso di risposta negativa alla questione 3a):

Se i materiali esterni, la cui presenza comunque non osta a una classificazione nel punto 3, lettera g), dell’allegato IIIA al regolamento n. 1013/2006, possano anche essere rifiuti i quali, singolarmente considerati, rientrerebbero nel quarto trattino della voce B3020.

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1 GU 2006, L 190, pag. 1.

2 Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

3 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).