Language of document :

Ricorso presentato il 17 settembre 2009 - Marcuccio / Commissione

(Causa F-78/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente relativa al rimborso delle spese processuali sostenute nella causa T-18/04, alle quali la convenuta è stata condannata con sentenza del Tribunale di primo grado del 10 giugno 2008. Inoltre, la condanna della convenuta a risarcire il danno materiale e morale causato al ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 22 settembre 2008;

annullare, per quanto necessario, la decisione, comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 8 aprile 2009;

condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di 15.882,31 euro, maggiorati degli interessi di mora nella misura del 10% all'anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data della domanda del 22 settembre 2008 e fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno materiale patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo immediatamente anzidetto;

condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, pro bono et ex aequo, della somma di 6.500,00 euro somma maggiore ovvero minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo che va dalla emissione di quest'ultima fino alla data odierna;

condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui la domanda datata 22 settembre 2008 sarà accolta in toto e senza eccezione alcuna nonché le relative decisioni ovvero atti materiali, nulla escluso ovvero eccettuato, saranno posti in essere, la somma di 5 euro, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo immediatamente anzidetto;

condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso.

____________