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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 6 marzo 2019 – UO / Készenléti Rendőrség

(Causa C-211/19)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: UO

Resistente: Készenléti Rendőrség

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro 1 , debba essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione personale di tale direttiva è delimitato dall’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 2 .

In caso di risposta affermativa, se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, debba essere interpretato nel senso che l’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, non è applicabile agli agenti di polizia membri del personale professionista della Polizia di pronto intervento.

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1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

2 GU 1989, L 183, pag. 1.