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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 ottobre 2013 – Marcuccio / Commissione

(Causa F-57/12) 1

(Funzione pubblica — Funzionari — Indennità di invalidità — Deduzione, dagli importi, di un credito di un’istituzione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha ridotto l’importo dell’indennità di invalidità del ricorrente per i mesi da giugno a settembre 2011 e di pagamento di un interesse del 15% nonché della somma di 500 euro.

Dispositivo

1)    Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)    Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario nelle cause F-57/12 R e T-464/12 P(R).

3)    Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000.

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1 GU C 227 del 28.7.2012, pag. 37.