Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 7 ottobre 2013 – Marcuccio / Commissione
(Causa F-57/12) 1
(Funzione pubblica — Funzionari — Indennità di invalidità — Deduzione, dagli importi, di un credito di un’istituzione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha ridotto l’importo dell’indennità di invalidità del ricorrente per i mesi da giugno a settembre 2011 e di pagamento di un interesse del 15% nonché della somma di 500 euro.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto.
2) Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario nelle cause F-57/12 R e T-464/12 P(R).
3) Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000.
____________1 GU C 227 del 28.7.2012, pag. 37.