Language of document : ECLI:EU:C:2012:190

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

29 marzo 2012 (*)

«Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea — Articoli 3 e 4 — Misure amministrative — Recupero di vantaggi indebiti — Interessi di compensazione e di mora dovuti in base alla normativa nazionale — Applicazione delle regole di prescrizione del regolamento n. 2988/95 al recupero di tali interessi di mora — Dies a quo della prescrizione — Nozione di “sospensione” — Nozione di “interruzione”»

Nella causa C‑564/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) con decisione 21 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2010, nel procedimento

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

contro

Pfeifer & Langen KG,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 novembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

—        per la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, da W. Wolski nonché da B. Messerschmidt e J. Jakubiec, in qualità di agenti;

—        per Pfeifer & Langen KG, da D. Ehle e C. Hagemann, Rechtsanwälte;

—        per la Commissione europea, da G. von Rintelen e P. Rossi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Pfeifer & Langen KG (in prosieguo: la «Pfeifer & Langen») e la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione; in prosieguo: la «Bundesanstalt») riguardo al recupero di crediti di interessi riferentisi a rimborsi di spese di magazzinaggio indebitamente percepiti a detrimento degli interessi finanziari dell’Unione europea.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 Il regolamento n. 2988/95

3        Secondo il terzo considerando del regolamento n. 2988/95, «occorre (...) combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità».

4        Secondo il quinto considerando del suddetto regolamento, «le condotte che danno luogo a irregolarità nonché le misure e sanzioni amministrative relative sono previste in normative settoriali conformi al presente regolamento».

5        L’articolo 1 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«1.      Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2.      Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

6        A norma dell’articolo 3 del regolamento n. 2988/95:

«1.      Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.

La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

(...)

2.      Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.

3.      Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto (...) al paragrafo 1 (...)».

7        L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento enuncia:

«1.      Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:

—        mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti,

(...)

2.      L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria».

 Il regolamento (CE) n. 1258/99

8        L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), recita come segue:

«1.      Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

a)      accertare se le operazioni del [Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)] siano reali e regolari;

b)      prevenire e perseguire le irregolarità;

c)      recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2.      In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal [FEAOG]. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al [FEAOG].

3.      Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo».

 Il regolamento (CE) n. 1290/2005

9        L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), dispone quanto segue:

«1.      Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del [Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)] del mese dell’incasso effettivo.

2.      All’atto del versamento nel bilancio comunitario degli importi recuperati di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può trattenerne il 20% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.

3.      All’atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l’irregolarità.

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati.

(...)».

10      Conformemente all’articolo 49 del regolamento n. 1290/2005, l’articolo 32 di tale regolamento è applicabile per i casi comunicati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11), e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006.

 Il diritto nazionale

11      A norma degli articoli 6, paragrafo 1, punto 11, e 14, paragrafo 1, prima frase, della legge sull’attuazione delle organizzazioni di mercato (Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisationen), nella versione risultante dalla legge di modifica delle disposizioni sul diritto dei procedimenti amministrativi (Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften), del 2 maggio 1996 (BGBl 1996 I, pag. 656; in prosieguo: la «legge sulle organizzazioni di mercato»), i crediti alla restituzione di vantaggi particolari, come quelli ottenuti in materia di compensazione delle spese di magazzinaggio, producono interessi, dal loro sorgere, ad un tasso superiore del 3% al tasso di sconto della Deutsche Bank, nei limiti in cui il Consiglio dell’Unione europea o la Commissione non abbiano disposto altrimenti con un atto giuridico.

12      Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, conformemente agli articoli 197 e 201 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il «BGB»), nella versione vigente sino al 31 dicembre 2001, il termine di prescrizione applicabile ai crediti consistenti in interessi arretrati era di quattro anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno di nascita del diritto agli stessi interessi. Tali disposizioni erano applicabili per analogia ai crediti di interessi derivanti dal diritto pubblico.

13      A partire dall’entrata in vigore della legge di modernizzazione della normativa sulle obbligazioni (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts), del 26 novembre 2001 (BGBl. 2001 I, pag. 3138), l’articolo 195 del BGB, nella versione in vigore da tale data, prevede che il termine di prescrizione normale dei crediti di interessi arretrati sia di tre anni, mentre il termine di prescrizione quadriennale continua ad essere applicato ai suddetti crediti precedenti al 1° gennaio 2002.

14      Ai sensi dell’articolo 217 del BGB, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2001, «[i]n caso di sospensione della prescrizione, non è tenuto conto del tempo trascorso sino alla sospensione; una nuova prescrizione può correre solo a partire dalla cessazione della sospensione».

15      Conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, della legge sul procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz), nella versione applicabile sino al 31 dicembre 2001, «[u]n atto amministrativo emanato per l’accertamento o l’attuazione del diritto di un soggetto di diritto pubblico sospende la prescrizione di tale diritto. Tale sospensione è prolungata finché l’atto amministrativo sia divenuto incontestabile o finché sia stato espletato il procedimento amministrativo in esito al quale è stato adottato. Gli articoli 212 e 217 del [BGB, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2001,] sono applicabili per analogia».

16      Nella versione applicabile a partire dal 1° gennaio 2002, il suddetto articolo 53, paragrafo 1, dispone che «[u]n atto amministrativo emanato per l’accertamento o per l’attuazione del diritto di un soggetto di diritto pubblico sospende la prescrizione di tale diritto. La sospensione cessa quando l’atto amministrativo diviene incontestabile o sei mesi dopo che esso sia stato in altro modo espletato».

17      L’articolo 80, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa (Verwaltungsgerichtsordnung) dispone che «[l]’opposizione ed il ricorso di annullamento hanno efficacia sospensiva».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

18      Nel corso delle campagne saccarifere 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997, la Pfeifer & Langen ha beneficiato, dietro sua domanda, di rimborsi di spese di magazzinaggio, quali previsti all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), per lo stoccaggio di zucchero nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati.

19      Con tre decisioni del 30 gennaio 2003, la Bundesanstalt ha deciso che occorreva recuperare i rimborsi di spese di magazzinaggio in parola per il motivo che, nelle sue domande, la Pfeifer & Langen aveva dichiarato quantitativi di zucchero eccessivi. Inoltre tali decisioni stabilivano che gli importi di cui si chiedeva la restituzione producevano interessi e che atti ulteriori avrebbero fissato l’importo preciso degli interessi dovuti.

20      La Pfeifer & Langen ha presentato opposizione contro le suddette decisioni. Con decisioni del 10 ottobre 2006, la Bundesanstalt ha ridotto gli importi che dovevano essere restituiti, ma ha rigettato le opposizioni per il resto.

21      La Pfeifer & Langen ha presentato ricorsi diretti all’annullamento parziale delle decisioni statuenti sulle opposizioni, ma, a tutt’oggi, non è ancora stato statuito sui ricorsi in parola.

22      Le decisioni statuenti sulle opposizioni presentate dalla Pfeifer & Langen sono divenute definitive circa l’importo per il quale esse non sono state impugnate dinanzi al giudice, cioè EUR 469 421,12, che la ricorrente nella causa principale ha pagato il 15 novembre 2006.

23      Con decisione del 13 aprile 2007, la Bundesanstalt ha stabilito che su tale somma erano dovuti interessi ed ha quindi chiesto alla Pfeifer & Langen il pagamento di interessi per un importo di EUR 298 650,93.

24      Quest’ultima ha presentato opposizione avverso la suddetta decisione, facendo valere in particolare che i crediti di interessi erano parzialmente colpiti dalla prescrizione.

25      Con decisione del 22 ottobre 2007 statuente sulla suddetta opposizione la Bundesanstalt ha parzialmente accolto quest’ultima in quanto diretta contro i crediti di interessi per gli anni 1997 e 1998. Il medesimo ufficio federale ha considerato che il termine di prescrizione di quattro anni, previsto dal diritto nazionale, era applicabile ai crediti in parola talché, alla data di adozione delle decisioni vertenti sul recupero dei rimborsi di spese di magazzinaggio, cioè al 30 gennaio 2003, i suddetti crediti erano prescritti. Tuttavia, quanto ai crediti di interessi successivi al 31 dicembre 1998, pari ad EUR 237 644,17, la Bundesanstalt ha considerato che siffatti crediti di interessi, nati in anni successivi, non erano prescritti, segnatamente perché le suddette decisioni del 30 gennaio 2003 avevano interrotto il decorso del termine di prescrizione. Conseguentemente l’opposizione presentata dalla Pfeifer & Langer è stata respinta relativamente a questi ultimi crediti di interessi.

26      Il 14 novembre 2007 la Pfeifer & Langen ha presentato dinanzi al Verwaltungsgericht Köln un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione del 22 ottobre 2007 che statuisce sulla sua opposizione per la parte riguardante i crediti di interessi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002, crediti che ammontano ad EUR 119 984,27. Quanto ai crediti di interessi sorti nel corso di anni successivi, essi sono stati pagati dalla ricorrente nella causa principale.

27      Con sentenza pronunciata il 25 novembre 2009, il Verwaltungsgericht Köln ha annullato la suddetta decisione del 22 ottobre 2007 a concorrenza dell’importo oggetto del ricorso. Tale giudice ha infatti considerato che, in forza dell’articolo 14 delle legge sulle organizzazioni di mercato, i crediti connessi al rimborso di particolari vantaggi producono interessi dalla data in cui sorgono. Orbene, secondo il medesimo giudice, il credito di interessi di mora in parola è sorto solo a decorrere dalla notifica delle decisioni del 30 gennaio 2003, cioè dal 31 gennaio 2003, cosicché un obbligo di pagamento degli interessi non sussisterebbe per il periodo precedente tale data.

28      La Bundesanstalt ha allora interposto ricorso in cassazione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht al fine di ottenere il rigetto del ricorso della Pfeifer & Langen.

29      Il Bundesverwaltungsgericht condivide il punto di vista del Verwaltungsgericht Köln secondo cui, nella causa principale, l’obbligo di accompagnare con interessi di mora gli importi corrispondenti a vantaggi indebitamente percepiti dal bilancio dell’Unione è disciplinato dal diritto nazionale, nel caso di specie dall’articolo 14 della legge sulle organizzazioni di mercato, dato che nessuna normativa dell’Unione applicabile al settore dello zucchero disporrebbe un obbligo siffatto.

30      Tuttavia il Bundesverwaltungsgericht considera che il Verwaltungsgericht Köln ha interpretato erroneamente il suddetto articolo 14. Infatti, secondo il Bundesverwaltungsgericht, i crediti relativi ai rimborsi di vantaggi indebitamente percepiti producono effettivamente interessi a partire dal loro sorgere. Dati tali elementi, il presente giudice ritiene che, in quanto le decisioni del 30 gennaio 2003 hanno per oggetto la revoca del vantaggio indebito con effetto retroattivo, gli interessi sono effettivamente esigibili per i periodi anteriori a siffatte decisioni.

31      Il suddetto giudice conclude che i crediti di interessi in questione non sono prescritti, dal momento che, in forza dell’articolo 53, paragrafo 1, della legge sul procedimento amministrativo, nella versione applicabile dal 1° gennaio 2002, il decorso del termine di prescrizione è stato sospeso dall’adozione delle decisioni di recupero del 30 gennaio 2003. Tuttavia esso ritiene che l’eventuale applicazione delle regole di prescrizione previste all’articolo 3 del regolamento n. 2988/95, incluse quelle relative al dies a quo ed alla sospensione della prescrizione, potrebbe incidere sul senso in cui sarà indotto a statuire sul ricorso in cassazione.

32      I dubbi del giudice circa l’applicabilità dell’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 in circostanze come quelle della causa principale deriverebbero segnatamente dal fatto che il Bundesfinanzhof ha ritenuto, in una causa concernente restituzioni all’esportazione, che il suddetto articolo 3 era applicabile alla prescrizione di interessi connessi alla restituzione di vantaggi indebitamente percepiti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

33      Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, non si impone necessariamente un’interpretazione siffatta e, poiché l’articolo 4, paragrafo 2, non osta all’esistenza in diritto nazionale di un obbligo di percepire interessi là dove la normativa dell’Unione non ha o non ha ancora previsto un obbligo siffatto, potrebbe essere logico che crediti di interessi imposti dal diritto nazionale siano ugualmente disciplinati da quest’ultimo sotto il profilo della loro prescrizione. Inoltre lo stesso giudice rileva che, se le regole di cui all’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 fossero applicabili agli stessi crediti di interessi, sussisterebbe in tal caso una certa difficoltà ad applicare il principio a norma del quale la prescrizione corre a partire dall’«irregolarità» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento medesimo, dato che, quanto ai crediti di interessi, essi sorgono non già al momento della commissione dell’irregolarità, ma durante il tempo trascorso successivamente all’irregolarità stessa.

34      Dati tali elementi, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 3 del regolamento [n. 2988/95] si applichi anche alla prescrizione di crediti di interessi che, in base alla normativa nazionale, sono dovuti in aggiunta al rimborso del vantaggio indebitamente ottenuto a motivo di una irregolarità.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Se la comparazione dei termini, di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento [n. 2988/95], debba riguardare solo la durata del termine di prescrizione o se debba anche comprendere le disposizioni nazionali che differiscono il dies a quo di tale termine alla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito (di interessi), senza che siano necessarie altre condizioni.

3)      Se il termine di prescrizione, ivi compreso per crediti di interessi, inizi a decorrere con l’esecuzione dell’irregolarità ovvero con la cessazione dell’irregolarità permanente o ripetuta, anche qualora i crediti di interessi riguardino soltanto periodi successivi e, dunque, sorgano solo posteriormente. Se, in caso di irregolarità permanenti o ripetute, l’inizio della prescrizione per i crediti di interessi sia differito, in base all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento [n. 2988/95], sino al momento della cessazione dell’irregolarità.

4)      In quale momento termini l’efficacia interruttiva di una decisione dell’autorità competente, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, seconda frase, del regolamento [n. 2988/95], con la quale sia accertato il diritto controverso (nel caso di specie, il credito di interessi)».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

35      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 debba interpretarsi nel senso che il termine di prescrizione da esso previsto sia applicabile non soltanto al recupero del credito principale, corrispondente al rimborso di un vantaggio indebitamente percepito dal bilancio dell’Unione, ma anche al recupero degli interessi sorti da tale credito quand’anche siffatti interessi fossero dovuti non già in applicazione del diritto dell’Unione, ma solo in virtù di un obbligo del diritto nazionale.

36      Occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 adotta una «normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario» e ciò, come risulta dal terzo considerando dello stesso regolamento, al fine di «combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità».

37      Adottando il regolamento n. 2988/95 e, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di quest’ultimo, il legislatore dell’Unione ha deciso di stabilire una norma generale sulla prescrizione applicabile in materia e con la quale intendeva, da una parte, definire un termine minimo applicato in tutti gli Stati membri e, d’altra parte, rinunciare alla possibilità di perseguire un’irregolarità che leda i pagamenti controversi dell’Unione europea dopo lo spirare di un periodo di quattro anni successivo al compimento di questa irregolarità (sentenze del 22 dicembre 2010, Corman, C‑131/10, Racc. pag. I‑14199, punto 39; del 5 maggio 2011, Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, C‑201/10 e C‑202/10, Racc. pag. I‑3545, punto 24, nonché del 21 dicembre 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, C‑465/10, Racc. pag. I‑14081, punto 52).

38      Quanto ai rimborsi di spese di magazzinaggio indebitamente percepiti dal beneficiario, come quelli di cui alla causa principale, si deve rilevare che l’articolo 8 del regolamento n. 1258/1999 prevede che gli Stati membri adottino, nell’ambito della politica agricola comune, le misure necessarie per garantire una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione e, in particolare, recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.

39      La norma di prescrizione quadriennale prevista all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 è, in assenza di normativa settoriale che disponga altrimenti, applicabile alle irregolarità di cui all’articolo 4 del suddetto regolamento che ledano gli interessi finanziari dell’Unione (v. sentenze del 24 giugno 2004, Handlbauer, C‑278/02, Racc. pag. I‑6171, punto 34, nonché del 29 gennaio 2009, Josef Vosding Schlacht‑, Kühl‑ und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07, Racc. pag. I‑457, punto 22).

40      Così, in assenza sia nel regolamento n. 1258/1999 che nel regolamento n. 1785/81 di disposizioni relative al regime di prescrizione applicabile in materia, il recupero dei rimborsi di spese di magazzinaggio indebitamente percepiti può, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 nonché in mancanza di un atto sospensivo, essere caduto in prescrizione alla fine di un periodo di quattro anni dalla commissione dell’irregolarità, a condizione che lo Stato membro in cui sono state commesse le irregolarità non abbia esercitato la facoltà, attribuitagli dall’articolo 3, paragrafo 3, del suddetto regolamento, di prevedere un termine di prescrizione più lungo (v. citate sentenze Josef Vosding Schlacht‑, Kühl‑ und Zerlegebetrieb e a., punto 36, nonché Corman, punto 48).

41      Peraltro l’articolo 4 del regolamento n. 2988/95 prevede, al paragrafo 2, che la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto possa anche essere aumentata, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.

42      La riscossione di tali interessi, che si aggiunge al credito principale costituito dal vantaggio indebitamente percepito dal bilancio dell’Unione, può essere prevista da una normativa settoriale dell’Unione. Questo era, ad esempio, il caso per il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), o ancora del regolamento (CEE) n. 1957/69 della Commissione, del 30 settembre 1969, relativo alle modalità complementari d’applicazione concernenti la concessione delle restituzioni all’esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico (GU L 250, pag. 1).

43      Viceversa, relativamente ai rimborsi di spese di magazzinaggio indebitamente percepiti, come quelli di cui alla causa principale, né il regolamento n. 1258/1999 né il regolamento n. 1785/81 prevedono che il recupero di siffatti rimborsi, qualora essi siano indebitamente percepiti, debba essere accompagnato dalla riscossione di interessi.

44      Infatti l’articolo 8 del regolamento n. 1258/1999 e l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005 prevedono certo che gli interessi relativi alle somme recuperate in seguito ad un’irregolarità o a una negligenza siano versate agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate, rispettivamente, del FEAOG e del FEAGA del mese dell’incasso effettivo. Tuttavia le disposizioni in parola, implicanti una mera regola di destinazione in bilancio di tali entrate, non prevedono con ciò alcun obbligo, per gli Stati membri, di esigere interessi sulle somme in questione qualora le stesse riguardino rimborsi di spese di magazzinaggio.

45      Di conseguenza, nella causa principale, sorge la questione se, in assenza di normativa settoriale che preveda il recupero di interessi, il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, osti a che uno Stato membro dia attuazione ad un obbligo del suo diritto nazionale il quale esige il recupero di siffatti interessi in aggiunta al vantaggio indebitamente percepito dal bilancio dell’Unione e, in caso negativo, se il recupero del credito costituito dagli interessi medesimi debba essere assoggettato al termine di prescrizione previsto all’articolo 3 del suddetto regolamento o continui ad essere disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro in questione.

46      In primo luogo, circa il principio stesso della riscossione di interessi previsto dal diritto nazionale in una situazione in cui il diritto dell’Unione non prevedeva la riscossione di tali interessi, si è già dichiarato compatibile col diritto dell’Unione che uno Stato membro riscuota, in occasione del recupero di un vantaggio indebitamente percepito dal bilancio dell’Unione, in base al suo diritto nazionale, interessi che, in mancanza di norme che ne contemplino il versamento a tempo debito alle risorse comunitarie, vengono iscritti tra le voci attive del suo bilancio (v. sentenza del 6 maggio 1982, Fromme, 54/81, Racc. pag. 1449, punto 8).

47      Non può essere diversamente quando i suddetti interessi, la cui riscossione non è imposta dal diritto dell’Unione, sono, nell’ambito delle misure finanziate dal FEAGA, restituiti al bilancio dell’Unione. Pertanto, in una situazione del genere di quella della causa principale, il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95, non osta a che gli Stati membri prevedano nel loro diritto nazionale la riscossione di interessi di mora e/o di compensazione in aggiunta al recupero di vantaggi indebitamente percepiti dal bilancio dell’Unione, interessi che sono, nel contesto delle misure finanziate dal FEAGA, restituiti al bilancio dell’Unione.

48      In secondo luogo, circa le modalità e condizioni di riscossione degli interessi in questione, in una situazione in cui, come nella causa principale, un credito di interessi in aggiunta al recupero del vantaggio finanziario indebitamente percepito dal bilancio dell’Unione si produce proprio in applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro, spetta al diritto nazionale di quest’ultimo disciplinare siffatte modalità e condizioni applicabili alla riscossione degli interessi in parola, accessoria rispetto al recupero delle somme indebitamente percepite (v. sentenza del 21 maggio 1976, Roquette frères/Commissione, 26/74, Racc. pag. 677, punto 12).

49      Così, data l’assenza al riguardo di disposizioni di una normativa settoriale applicabile in materia, spetta del pari al suddetto Stato membro definire ed attuare il regime di prescrizione applicabile al recupero di un siffatto credito di interessi previsto dal suo diritto nazionale e considerato da quest’ultimo come un credito autonomo rispetto al vantaggio indebitamente percepito dal bilancio dell’Unione il cui recupero continua, dal canto suo, ad essere disciplinato dalle norme di prescrizione e dalle deroghe previste all’articolo 3 del regolamento n. 2988/95.

50      In proposito, se è vero che il recupero di un vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio dell’Unione rientra nel regime di prescrizione di cui all’articolo 3 del regolamento n. 2988/95, non risulta però né dal tenore letterale della suddetta disposizione né dall’economia dello stesso regolamento che tale regime sia destinato a disciplinare il recupero del credito di interessi qualora, come accade nella causa principale, il recupero del credito di interessi in questione sia comunque imposto non già da una normativa settoriale, ma dal diritto nazionale.

51      Tuttavia, dato il carattere accessorio del suddetto credito di interessi, non si può procedere alla sua riscossione se, in forza dell’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 o di una normativa settoriale dell’Unione, il credito principale, cioè il vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio dell’Unione, era caduto esso stesso in prescrizione.

52      Peraltro, dal momento che, a norma dell’articolo 325 TFUE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i propri interessi finanziari, essi sono tenuti, in assenza di normativa dell’Unione e quando il rispettivo diritto nazionale prevede il prelievo di interessi nell’ambito del recupero di vantaggi del medesimo tipo indebitamente percepiti a carico del loro bilancio nazionale, a prelevare in maniera analoga interessi in occasione del recupero di vantaggi indebitamente percepiti a carico del bilancio dell’Unione, in particolare allorché, contrariamente a quanto si è verificato nella causa all’origine della citata sentenza Fromme, le somme percepite in base a tali interessi, la cui riscossione è imposta dal diritto nazionale, sono alla fine restituite al bilancio dell’Unione.

53      Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione da esso previsto per il recupero del credito principale, corrispondente al rimborso di un vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio dell’Unione, non è applicabile al recupero degli interessi sorti da tale credito, quando i medesimi interessi sono dovuti non già in applicazione del diritto dell’Unione, ma solamente in virtù di un obbligo del diritto nazionale.

 Sulle questioni dalla seconda alla quarta

54      Le questioni dalla seconda alla quarta sono state sollevate in subordine in caso di risposta affermativa alla prima questione.

55      Di conseguenza, tenuto conto della risposta data alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione da esso previsto per il recupero del credito principale, corrispondente al rimborso di un vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio dell’Unione, non è applicabile al recupero degli interessi sorti da tale credito, quando i medesimi interessi sono dovuti non già in applicazione del diritto dell’Unione, ma solamente in virtù di un obbligo del diritto nazionale.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.