Language of document :



Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa F-103/07

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 315/45 del 22/12/207)

La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa F-103/07, Duta/Corte di giustizia, va letta come segue:

Ricorso proposto il 5 ottobre 2007 - Duta / Corte di giustizia

(Causa F-103/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Radu Duta (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Krieg)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare le decisioni controverse;

rinviare la controversia dinanzi all'autorità competente;

condannare la convenuta al pagamento della somma di 1 euro a titolo di risarcimento danni;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il ricorrente contesta il rigetto della sua candidatura a un posto di referendario presso un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Tale rigetto sarebbe avvenuto mediante lettera circolare del 24 gennaio 2007, sebbene il giudice in questione avesse precedentemente manifestato un vivo interesse per la candidatura del ricorrente.

Il ricorrente fa valere, in primo luogo, la nullità della decisione di rigetto del suo reclamo. Quest'ultimo sarebbe stato esaminato dalla "Commissione del Tribunale di primo grado competente a pronunciarsi sui reclami", la cui composizione non soddisfarebbe i requisiti per un equo processo, come definiti dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A detta del ricorrente, infatti, i membri del Tribunale, che costituiscono tale organo, non possono pronunciarsi in tutta imparzialità su questioni che riguardano un loro collega.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta di essere stato vittima di una discriminazione. Il giudice in questione non avrebbe esercitato il suo potere discrezionale in modo ragionevole.

Infine, il ricorrente ritiene che, in ogni caso, le decisioni impugnate violino i principi generali di trasparenza, di buona fede, e di tutela del legittimo affidamento.

____________