Language of document : ECLI:EU:F:2009:93

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

9 luglio 2009

Causa F‑104/07

Micheline Hoppenbrouwers

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Esame medico – Inidoneità fisica – Art. 2, n. 1, dell’allegato del RAA»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Hoppenbrouwers chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione della Commissione del 18 dicembre 2006, con cui le è stata negata l’assunzione quale agente contrattuale a motivo della sua inidoneità fisica alla data del 1° maggio 2005.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore – Diniego di assunzione di un agente contrattuale previo parere della commissione medica

(Statuto dei funzionari, artt. 33 e 90, n. 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 83)

2.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Assunzione degli agenti contrattuali ai sensi dell’art. 2 dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 82, n. 3, lett. d), e allegato, art. 2]

1.      Un ricorso di annullamento proposto contro una decisione meramente confermativa di una decisione anteriore non impugnata entro i termini è irricevibile, fermo restando che tale qualificazione presuppone che l’atto non contenga alcun elemento nuovo rispetto a tale decisione e che non si sia proceduto ad un riesame della situazione del destinatario di quest’ultima.

Tuttavia, nell’ambito di un ricorso diretto contro una decisione di diniego di assunzione di un agente contrattuale a motivo della sua inidoneità fisica, accertata in occasione della sua visita medica di assunzione, il riconoscimento della facoltà di adire la commissione medica ai sensi dell’art. 33 dello Statuto ha necessariamente come conseguenza che è la decisione adottata previo parere della detta commissione e non la decisione iniziale che dev’essere considerata come l’atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. Infatti, la posizione contraria avrebbe l’effetto di privare del suo effetto utile la facoltà di adire la commissione medica per parere, riconosciuta dallo Statuto. Al riguardo, qualora soltanto la decisione anteriore di diniego di assunzione dovesse essere considerata atto recante pregiudizio, le persone che intendono adire la commissione medica per parere si vedrebbero costrette, al fine di evitare un eventuale superamento del termine prescritto, a presentare, contemporaneamente all’adizione della commissione medica, un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, il che sminuirebbe l’utilità della procedura istituita dall’art. 33 dello Statuto. Tale situazione sarebbe altresì in contrasto con il principio dell’economia procedurale.

(v. punti 40, 49 e 50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 settembre 1992, cause riunite T‑121/89 e T‑13/90, X/Commissione (Racc. pag. II‑2195, punti 4, 5, 7, 11 e 12); 23 febbraio 1995, causa T‑535/93, F/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑163, punti 4, 5, 7‑9 e 11); 15 ottobre 1997, causa T‑331/94, IPK/Commissione (Racc. pag. II‑1665, punto 24); 21 ottobre 1998, causa T‑100/96, Vicente-Nuñez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑591 e II‑1779, punto 37); 18 gennaio 2001, causa T‑65/00, Ioannou/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑67, punti 5, 8 e 13‑15), e 3 aprile 2001, cause riunite T‑95/00 e T‑96/00, Zaur-Gora e Dubigh/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑379, punti 24 e 27)

2.      Ai sensi dell’art. 2 dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti, il contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato proposto ad ogni persona impiegata dalle Comunità al 1° maggio 2004 alle condizioni previste dal detto art. 2 entra in vigore al più tardi il 1° maggio 2005. Inoltre, ai sensi dell’art. 83, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, l’esame medico da parte di un medico di fiducia dell’istituzione, al quale l’agente è sottoposto prima di essere assunto, permette di accertarsi che il detto agente soddisfi i requisiti di idoneità fisica previsti dall’art. 82, n. 3, lett. d), del detto regime.

Infatti, dal combinato disposto dell’art. 83, primo comma, dell’art. 82, n. 3, lett. d), e dell’art. 2 dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti risulta che un agente contrattuale il cui contratto deve entrare in vigore al più tardi il 1° maggio 2005 deve soddisfare i requisiti di idoneità fisica entro e non oltre tale data. A questo proposito, poiché il beneficio dell’art. 2 dell’allegato del detto regime costituisce un’eccezione alla procedura generale di assunzione degli agenti contrattuali, esso va interpretato in senso restrittivo.

Di conseguenza, l’art. 82, n. 3, lett. d), del Regime applicabile agli altri agenti non può essere interpretato nel senso che, per accertare che i requisiti di idoneità fisica siano soddisfatti, basta che l’inidoneità fisica non sia irreversibile e che, di conseguenza, i requisiti di idoneità fisica possano nuovamente ricorrere, anche dopo un lungo periodo di tempo.

(v. punti 71, 72, 75, 76 e 79)