Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 – De Nicola / BEI
(Causa F-45/11) 1
(Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di valutazione per il 2009 – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Diniego di promozione – Non luogo a statuire)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e T. Gilliams, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
La domanda diretta all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2009 nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il voto A o B+ e non lo propone per una promozione alla funzione D.
Dispositivo
La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 22 settembre 2010 è annullata.
Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2009, della decisione del 25 marzo 2010 di diniego di promozione e di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti».
Il ricorso è respinto quanto al resto.
La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.
____________1 GU C 186 del 25.6.2011, pag. 35.