Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 4 novembre 2019 – ER / Volkswagen AG

(Causa C-809/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Gera

Parti

Ricorrente: ER

Resistente: Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1, dell’EG-FGV1 [regolamento sull’omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli], o l’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE2 , debbano essere interpretati nel senso che il costruttore venga meno all’obbligo di rilasciare un certificato valido ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’EG-FGV (o all’obbligo di allegazione di un certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE), laddove abbia installato sul veicolo un dispositivo di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/20073 e la messa in circolazione di tale veicolo violi il divieto di immissione sul mercato di un veicolo privo di certificato di conformità valido ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, dell’EG-FGV (o il divieto di vendita senza certificato di conformità valido ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE).

In caso di risposta affermativa:

1a.    Se gli articoli 6 e 27, dell’EG-FGV, o l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, siano volti a tutelare parimenti il cliente finale, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione e al suo patrimonio. Se l’acquisto di un veicolo da parte del cliente finale, immesso in circolazione senza un certificato di conformità valido, ricada nell’ambito dei rischi per la cui prevenzione tali norme sono state disposte.

2.    Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, sia parimenti volto a tutelare proprio il cliente finale, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione e al suo patrimonio. Se l’acquisto di un veicolo da parte del cliente finale, sul quale è installato un dispositivo di manipolazione vietato rientri nell’ambito dei rischi per la cui prevenzione tale norma è stata disposta.

3.    Se gli articoli 6 e 27, dell’EG-FGV, o l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, nonché l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazione di tali disposizioni, la detrazione dal risarcimento del danno subito dal cliente finale di un indennizzo per l’effettivo godimento del veicolo non si applichi in tutto o in parte (ed eventualmente con quali modalità ed in qual misura), qualora il cliente finale possa chiedere, ed effettivamente chieda, l’annullamento del contratto di acquisto del veicolo a causa di tale violazione. Se l’interpretazione sia diversa qualora la violazione implichi l’inganno nei confronti delle autorità di omologazione e dei clienti finali quanto al fatto che tutte le condizioni relative all’omologazione fossero soddisfatte e che l’uso del veicolo sulla strada fosse consentito senza restrizioni, e qualora la violazione e l’inganno siano stati commessi al fine di ridurre i costi e massimizzare i profitti attraverso elevati volumi di vendita, ottenendo, al contempo, un vantaggio concorrenziale a detrimento dei clienti ignari.

____________

1 EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung regolamento sull’omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli], del 3 febbraio 2011 (BGBl. I S. 126), da ultimo modificato dall’articolo 7 del regolamento del 23 marzo 2017 (BGBl. I S. 522).

2 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU 2007, L 263, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 , relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).