Language of document : ECLI:EU:F:2011:174

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

29 settembre 2011

Causa F‑121/10

Michael Heath

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Regime pensionistico – Piano di pensione – Aumento annuale delle pensioni – Indici armonizzati dei prezzi al consumo – Parere dell’attuario del piano di pensione – Consultazione del comitato del personale – Consultazione del comitato di sorveglianza – Diritto alla contrattazione collettiva»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con il quale il sig. Heath chiede l’annullamento dei suoi bollettini di pensione a partire da quello del mese di gennaio 2010 in quanto essi sono redatti sulla base di un aumento annuale dello 0,6% in base all’adeguamento delle pensioni per il 2010 e, in sostanza, la condanna della Banca centrale europea (BCE) a versargli la differenza tra l’aumento pensionistico applicato e quello a cui egli avrebbe dovuto aver diritto, nonché la somma di EUR 5 000 a titolo di danno materiale asseritamente subito a seguito della diminuzione del suo potere d’acquisto e la somma di EUR 5 000 per il preteso danno morale.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese e le spese della Banca centrale europea.

Massime

1.      Funzionari – Atti dell’amministrazione – Atti provvisori – Atti che possono produrre effetti giuridici

2.      Funzionari – Principi – Certezza del diritto – Portata

3.      Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso – Motivo con cui viene contestato un parere tecnico che è servito come base alla decisione impugnata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti

4.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Pensioni – Aumento annuale – Parere all’attuario del piano di pensione

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, allegato III, art. 17, n. 7)

5.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Rappresentanza – Comitato del personale – Consultazione obbligatoria – Portata – Aumento annuale delle pensioni – Esclusione

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 48 e 49, e allegato III, art. 17, n. 7)

6.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Rappresentanza – Comitato di sorveglianza del piano di pensione – Consultazione obbligatoria – Portata – Aumento annuale delle pensioni – Esclusione – Diritto di ricevere il parere dell’attuario del piano di pensione relativo alla situazione finanziaria del fondo – Insussistenza

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, allegato III, artt. 6, n. 8, secondo comma, e 17, n. 7)

7.      Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Libertà di associazione – Portata – Obbligo di contrattazione collettiva – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 28)

8.      Funzionari – Ricorso – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento – Presupposti per la ricevibilità della domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Un atto, anche provvisorio, produce effetti giuridici nel periodo durante il quale è in vigore, qualora la sua adozione miri a modificare in maniera significativa la situazione giuridica delle persone considerate.

(v. punto 66)

2.      Anche se il principio di certezza del diritto impone all’amministrazione, quando essa adotta delle norme, di redigerle in modo tale che esse siano sufficientemente chiare perché i destinatari possano conoscere inequivocabilmente i loro diritti e obblighi, prendendo così di conseguenza le loro disposizioni, tale principio non impone all’amministrazione di restringere il suo potere discrezionale adottando provvedimenti di esecuzione diretti a definire il modo in cui essa intende applicare per il futuro il suo potere discrezionale.

(v. punto 88)

Riferimento:

Corte: 14 aprile 2005, causa C‑110/03, Belgio/Commissione (punto 30)

Tribunale della funzione pubblica: 27 settembre 2011, causa F‑98/09, Whitehead/BCE (punto 59)

3.      Relativamente ad un parere tecnico, il sindacato esercitato dal giudice dell’Unione si limita a verificare che esso sia stato emesso da un esperto regolarmente consultato, che detto parere sia fondato su elementi di fatto materialmente esatti, che tali elementi possano fondare le conclusioni a cui l’esperto è giunto e che il menzionato parere contenga una motivazione che consenta all’organo competente di valutare le considerazioni su cui le conclusioni che esso contiene sono basate e di stabilire un nesso comprensibile tra le affermazioni che esso riporta e le conclusioni a cui giunge, ma tale sindacato non può vertere sull’opportunità di tenere conto di un dato o di applicare un metodo di calcolo anziché un altro, qualora quelli presi in considerazione siano pertinenti.

(v. punto 90)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 giugno 2000, causa T‑84/98, C/Consiglio (punto 43)

4.      In materia di aumento annuale delle pensioni degli ex dipendenti della Banca centrale europea non può essere addebitato all’attuario del piano di pensione il fatto di non aver allegato al suo parere inviato al comitato esecutivo una stima della situazione finanziaria del fondo pensioni, o un qualunque altro documento, sapendo che l’art. 17, n. 7, dell’allegato III delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea non impone che l’attuario del piano di pensione fornisca una stima numerica della situazione finanziaria di detto fondo, qualora il suo parere sia sufficientemente motivato, alla luce del contesto nel quale è stato emesso, per consentire al comitato esecutivo di prendere una decisione con cognizione di causa.

Analogamente, il citato art. 17, n. 7, non impone all’attuario del piano di pensione di procedere ad una stima comparata dei costi rispettivi dell’applicazione della percentuale di adeguamento generale degli stipendi del personale della Banca e dell’applicazione della percentuale dell’indice dei prezzi al consumo dell’Unione monetaria armonizzato, qualora la situazione finanziaria del fondo pensioni sia tale che si possa prospettare solo un aumento delle pensioni corrispondente alla più bassa delle due percentuali, di modo che non si giustifica un raffronto dei costi dell’applicazione rispettiva di ciascuna delle due percentuali.

D’altro canto, il semplice fatto che il parere dell’attuario non sia motivato, il che non è richiesto dalle disposizioni dell’art. 17, n. 7, dell’allegato III delle condizioni di impiego, non consente di provare che il consiglio direttivo non è edotto sull’esatta situazione finanziaria del fondo pensioni, sapendo che esso è libero, se lo vuole, di interpellare l’attuario del piano di pensione al riguardo. Di conseguenza, non può dedursi dalla carenza o dall’insufficienza di motivazione del parere dell’attuario del piano di pensione che il consiglio direttivo violi il dovere di sollecitudine e di buona amministrazione.

(v. punti 95, 96 e 107)

5.      Tra le questioni per le quali il comitato del personale della Banca centrale europea dev’essere consultato, gli artt. 48 e 49 delle condizioni di impiego del personale della Banca menzionano non quelle relative alle «pensioni», ma unicamente quelle che si riferiscono al «regime delle pensioni», nozione che rinvia alle norme riguardanti, in particolare, le condizioni di finanziamento dei diritti a pensione, le condizioni di riconoscimento dei detti diritti a pensione, il loro modo di liquidazione e il loro adeguamento all’andamento del costo della vita, senza includervi però i provvedimenti adottati in applicazione di tali norme, destinati in particolare a determinare quale debba essere la percentuale di aumento annuale delle pensioni. Di conseguenza, non può addebitarsi alla Banca il fatto di non aver consultato il comitato del personale preliminarmente alla fissazione dell’aumento delle pensioni in base all’art. 17, n. 7, dell’allegato III delle condizioni di impiego.

(v. punto 119)

6.      Per quanto riguarda la consultazione del comitato di sorveglianza del piano di pensione della Banca centrale europea, non risulta dalle disposizioni del mandato di detto comitato, o da altre norme, che tale comitato debba essere consultato prima dell’adozione della decisione annuale di aumento delle pensioni in base all’art. 17, n. 7, dell’allegato III delle condizioni di impiego del personale della Banca. Analogamente, nessuna disposizione del mandato del comitato di sorveglianza, o di altra normativa, prevede che il comitato di sorveglianza debba ricevere copia del parere dell’attuario del piano di pensione in ordine alla situazione finanziaria del fondo. Infatti, anche se il mandato del comitato di sorveglianza menziona, all’art. 30, la circostanza che il comitato di sorveglianza deve ricevere copia del rapporto di valutazione dell’attuario del piano di pensione, risulta dall’economia generale delle disposizioni applicabili al piano di pensione che il rapporto di valutazione, al quale viene fatto riferimento all’art. 30 del mandato del comitato di sorveglianza, designa il rapporto di valutazione previsto dall’art. 6, n. 8, secondo comma, dell’allegato III delle condizioni di impiego che l’attuario del piano di pensione deve redigere su richiesta dell’amministratore del piano al fine di valutare la valorizzazione del fondo pensioni, e non il parere che l’attuario del piano di pensione deve emettere nell’ambito della procedura di aumento annuale delle pensioni.

(v. punto 120)

7.      Né le disposizioni dell’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né quelle dell’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo prevedono un obbligo per un datore di lavoro di concludere accordi collettivi in materia di politica salariale, né tantomeno di prevedere una procedura che consenta ai sindacati che rappresentano gli interessi del personale di svolgere un ruolo decisionale nella definizione e nell’applicazione delle norme applicabili al personale. Tutt’al più, l’art. 6, n. 2, della carta sociale europea incoraggia, senza imporla, «l’istituzione di procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori dall’altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro». Quanto all’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali e all’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, se è vero che essi sanciscono il diritto alla libertà d’associazione, il quale include il diritto per i lavoratori di fondare sindacati per la tutela dei loro interessi economici e sociali, le loro disposizioni non comportano l’obbligo di instaurare una procedura di contrattazione collettiva o di affidare ai detti sindacati un potere di codecisione ai fini dell’elaborazione delle condizioni di impiego dei lavoratori.

(v. punto 121)

8.      Facendo eccezione al principio secondo cui il rigetto della domanda di annullamento comporta il rigetto della domanda risarcitoria, quando la domanda di annullamento è stata respinta, una domanda risarcitoria ad essa strettamente connessa può tuttavia essere accolta se il danno asserito trova la sua origine in un’illegittimità della decisione impugnata che, pur non essendo stata tale da fondare l’annullamento di tale decisione, ha causato un danno al ricorrente.

(v. punti 129 e 130)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 aprile 2006, causa T‑394/03, Angeletti/Commissione (punto 164)