Language of document : ECLI:EU:F:2013:88

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

25 giugno 2013

Causa F‑28/12

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Domanda di sopprimere una frase della relazione medica – Incidente o malattia professionale – Rigetto implicito della domanda»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea ha rifiutato di modificare il contenuto di una relazione medica redatta nell’ambito di un procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento della natura infortunistica di un evento.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea la somma di EUR 2 000.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Atto preparatorio – Relazione medica redatta nell’ambito di un’indagine avviata sulla base dell’articolo 20 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 20)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie che il Tribunale della funzione pubblica ha dovuto sostenere a causa del ricorso ingiustificato di un funzionario

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 94)

1.      Costituiscono atti o decisioni impugnabili con un ricorso di annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica.

Pertanto, quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, ad eccezione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

Al riguardo, una relazione medica redatta nell’ambito di un’indagine avviata sul fondamento dell’articolo 20 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischio di infortunio e di malattia professionale dei funzionari, deve considerarsi come un atto meramente preparatorio della decisione finale e non costituisce, presa isolatamente, un atto lesivo. Ne consegue che la domanda diretta alla modifica di una siffatta relazione non può essere considerata come una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, il cui implicito rigetto possa costituire oggetto di un reclamo a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e successivamente di un ricorso ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto.

(v. punti 20, 21, 24 e 25)

Riferimento:

Corte: 21 gennaio 1987, Stroghili/Corte dei conti, 204/85 (punto 6)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2006, Aimi e a./Commissione, F‑47/06 (punto 58); 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F‑52/06 (punto 48); 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione, F‑3/11 (punto 39)

2.      Ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, se quest’ultimo ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

Occorre applicare tale disposizione qualora i giudici dell’Unione europea abbiano già dichiarato, a più riprese, che il ricorrente aveva optato senza alcuna valida giustificazione per la via contenziosa e sia manifesto che la causa di cui trattasi si colloca nel solco di tale comportamento.

(v. punti 30 e 31)