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Impugnazione proposta il 30 luglio 2020 da Liviu Dragnea avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 maggio 2020, causa T-738/18, Dragnea/Commissione

(Causa C-351/20 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Liviu Dragnea (rappresentanti: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto l’ordinanza del Tribunale impugnata;

annullare la decisione della Commissione (OCM(2018)20575) trasmessa al legale rappresentante del ricorrente con lettera recante la data del 1° ottobre 2018;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’azione, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafo 2 e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento OLAF1 nonché su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente nell’ambito delle indagini, ivi incluso il diritto ad essere ascoltato e il rispetto della presunzione d’innocenza.

Secondo motivo, vertente su una violazione del principio della buona amministrazione con riferimento alle indagini nonché sul rifiuto di avviare un’indagine sulla condotta dell’indagine da parte dell’OLAF.

Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto di accesso ai documenti relativi alle indagini dell’OLAF.

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1 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).