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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Polonia) il 31 gennaio 2019 – Profi Credit Polska S.A. / QJ

(Causa C-84/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Parti

Ricorrente: Profi Credit Polska S.A.

Convenuta: QJ

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 1 , debba essere interpretato nel senso che esso esclude l'applicazione delle disposizioni della direttiva relativamente all’esame del carattere abusivo di singole clausole concernenti i costi del credito extrainteressi, nell’ipotesi in cui le disposizioni legislative vigenti in uno Stato membro impongano un limite massimo a detti costi, prevedendo che i costi di credito extrainteressi risultanti da un contratto di credito al consumo non siano dovuti nella misura in cui essi superino l’importo massimo dei costi del credito extrainteressi calcolati secondo le modalità definite dalla legge, o l'importo totale del credito.

Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che riguarda i costi extrainteressi sostenuti e rimborsati, oltre agli interessi, dal mutuatario unitamente al prestito, legati alla conclusione stessa del contratto e alla concessione del prestito (sotto forma di spese, commissioni o di altra natura), non è soggetta alla valutazione di cui alla citata disposizione sotto il profilo della sua abusività, purché formulata in modo chiaro e comprensibile.

3)    Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali che introducono diversi tipi di costi legati alla concessione di un prestito non sono «formulate in modo chiaro e comprensibile», se non specificano quali siano in concreto le controprestazioni in cambio delle quali detti costi vengono riscossi e non consentono al consumatore di individuare le differenze tra di essi.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).