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Impugnazione proposta il 19 febbraio 2019 dalla Dovgan GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018 nella causa T-830/16, Monolith Frost GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-142/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dovgan GmbH (rappresentante: C. Rohnke, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Monolith Frost GmbH

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–    annullare la sentenza della Prima Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 13 dicembre 2018 (T-830/16);

    conseguentemente: respingere il ricorso.

Motivi e principali argomenti

I motivi di impugnazione della ricorrente vertono sulla violazione del diritto dell’Unione, nonché sullo snaturamento degli elementi di prova.

1.    Snaturamento degli elementi di prova

    Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 55, l’Amtsgericht Köln (tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania) non avrebbe ritenuto che una parte rilevante della popolazione tedesca parli il russo.

    Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, la divisione di annullamento avrebbe rimesso in discussione la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, secondo cui la denominazione «пломбир» [plombir] era utilizzata, nell’ex URSS, per designare un tipo di gelato.

2.    Violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

    Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, avendo erroneamente omesso di prendere in considerazione la decisione del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del 6 luglio 2017, presentata dall’interveniente. La presentazione delle prove solo al momento dell’udienza di discussione sarebbe stata giustificata dalla data della decisione Inoltre, si sarebbe trattato di una prova contraria, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale.

3.    Violazione dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

    Al punto 69, il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento agli allegati K 16 e K 17 della ricorrente. Tali allegati sarebbero stati presentati tardivamente dalla ricorrente e, pertanto, non avrebbero più dovuto essere presi in considerazione, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

4.    Violazione dell’obbligo di motivazione

    La sentenza impugnata non conterrebbe una motivazione sufficiente per giustificare quanto ritenuto dal Tribunale, secondo cui nei Paesi baltici una parte rilevante dei cittadini conoscerebbe il significato del termine russo «пломбир». In particolare, non sarebbe accertato se si tratti di un termine che rientra nel vocabolario di base, che è capito anche da persone la cui lingua madre non è il russo.

    La sentenza (in particolare i punti 64 e 65) manca anche di una motivazione sufficiente del perché nell’ex URSS nel caso termine «пломбир» non si sarebbe trattato una denominazione di fantasia o un marchio di prodotto.

    Infine, nella sentenza (punto 66) non sarebbero stati indicati i motivi per cui la semplice menzione di una designazione nella norma GOST dovrebbe portare alla conclusione che si tratta di un «termine corrente» russo e perché tale norma dovrebbe essere nota al pubblico di riferimento nell’Unione europea.

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