Language of document : ECLI:EU:F:2007:153

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

10 settembre 2007

Causa F‑146/06

Michael Alexander Speiser

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Reclamo tardivo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Speiser chiede l’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento 11 settembre 2006 di respingere il suo reclamo diretto contro il diniego di concedergli l’indennità di dislocazione.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese. Il Parlamento sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Regime applicabile agli altri agenti, art. 46)

2.      Procedura – Spese – Compensazione – Motivi eccezionali

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 87, n. 3, primo comma; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

1.      Non è consentito ad un funzionario o ad un agente temporaneo di eludere i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione di un reclamo e di un ricorso mettendo in questione, tramite una domanda, una decisione anteriore non contestata nei termini, dato che solo l’esistenza di fatti nuovi sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda di riesame di una decisione divenuta definitiva.

Non si può qualificare come fatto nuovo, che consenta di derogare al sistema dei termini imperativamente previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, la circostanza che, su domanda del funzionario o dell’agente temporaneo interessato, l’amministrazione abbia successivamente riaperto l’esame del suo caso al fine di fornire ulteriori informazioni. Al riguardo, una lettera dell’amministrazione secondo la quale una precedente decisione di rigetto resta invariata è una mera conferma di tale decisione precedente e non può, di conseguenza, avere l’effetto di far sorgere un nuovo termine di ricorso.

(v. punti 22 e 27)

Riferimento:

Corte: 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione (Racc. pag. 1437, punto 10); 10 luglio 1986, causa 153/85, Trenti/CES (Racc. pag. 2427, punto 13)

Tribunale di primo grado: 4 maggio 2005, causa T‑144/03, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑465, punto 147); 7 settembre 2005, causa T‑358/03, Krahl/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑993, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 29 giugno 2006, causa F‑11/05, Chassagne/Commissione (Racc. FP  pagg. I-A-1-65 e II-A-1-0241, punto 24)

2.      Ai sensi dell’art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale può ripartire le spese per motivi eccezionali.

Al riguardo, costituisce un motivo eccezionale che giustifica una ripartizione tra l’istituzione in causa e il funzionario ricorrente delle spese sostenute da quest’ultimo ai fini della causa il fatto che, nell’ambito di un ricorso respinto per tardività del reclamo previo, l’amministrazione, almeno in parte, sia stata all’origine del reclamo tardivo incitando l’interessato a presentare un reclamo diretto contro un atto confermativo che non gli arrecava pregiudizio.

Inoltre, se è incontestabile che una parte può in qualsiasi momento avvalersi di una norma di ordine pubblico relativa alla ricevibilità del ricorso, appare poco compatibile con la buona fede che deve presiedere ai rapporti tra le istituzioni comunitarie e i loro funzionari che un’istituzione invochi dinanzi al giudice il carattere confermativo di un atto dopo aver dato al funzionario l’impressione erronea che tale atto potesse formare oggetto di reclamo.

(v. punti 30-33)