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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grecia) il 4 dicembre 2018 – M.V. e a. / Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) «Dimos Agiou Nikolaou»

(Causa C-760/18)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grecia)

Parti

Ricorrenti: M.V. e a.

Convenuto: Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) «Dimos Agiou Nikolaou»

Questioni pregiudiziali

Se comprometta lo scopo e l’effetto utile dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU [1999,] L 175, pag. 43), una interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che traspongono l’accordo quadro nell’ordinamento giuridico nazionale la quale escluda dalla definizione di «successione» di contratti a tempo determinato, ai sensi delle clausole 1 e 5, punto 2, dell’accordo quadro, la proroga automatica dei contratti di lavoro a tempo determinato di lavoratori nel settore della nettezza urbana, in forza di una espressa disposizione di diritto nazionale quale l’articolo 167 della legge n. 4099/2012, con la motivazione che non rappresenta una stipulazione in forma scritta di un nuovo contratto a tempo determinato, ma proroga della durata di un contratto di lavoro già esistente.

Se, in caso di regolamentazione e attuazione di una prassi, nell’assunzione di lavoratori nel settore della nettezza urbana, in contrasto con le misure di prevenzione degli abusi risultanti dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, le quali sono previste dalla misura di trasposizione nel diritto nazionale della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, l’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione del diritto nazionale da parte di un giudice nazionale includa anche l’applicazione di una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 8, paragrafo 3, della legge n. 2112/1920, in quanto norma equivalente, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, che è preesistente ma ancora in vigore, che consentirebbe la corretta qualificazione giuridica come contratti a tempo indeterminato della successione di contratti di lavoro a tempo determinato utilizzati per far fronte ad esigenze permanenti e durevoli di enti locali nel settore della nettezza urbana.

Se, in caso di risposta affermativa alla questione precedente, vi sia una restrizione eccessiva dell’obbligo del giudice nazionale di interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione quando una norma di rango costituzionale, come quella dell’articolo 103, paragrafi 7 e 8, della Costituzione greca, a seguito della revisione del 2001, vieti del tutto, nel settore pubblico, la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi durante la vigenza di detta disposizione in contratti a tempo indeterminato, rendendo impossibile l’applicazione di una norma equivalente di diritto nazionale, ai sensi della clausola 5, punto 1 dell’accordo quadro, che è preesistente ma ancora in vigore, quale l’articolo 8, paragrafo 3, della legge n. 2112/1920, e sopprimendo in tal modo la possibilità di riqualificare giuridicamente, nel corso di un procedimento giurisdizionale, come contratti a tempo indeterminato la successione di contratti di lavoro a tempo determinato utilizzati per far fronte ad esigenze permanenti e durevoli degli enti locali nel settore della nettezza urbana anche nel caso in cui i medesimi siano destinati a far fronte ad esigenze permanenti e durevoli.

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