Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

15 febbraio 2007

Cause F‑142/06 e F‑142/06 AJ

Francesco Bligny

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari — Concorso generale — Requisiti per l’ammissione — Non ammissione alla correzione della prova scritta — Atto di candidatura incompleto — Prova della cittadinanza — Gratuito patrocinio»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Bligny chiede, in particolare, l’annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05 in data 23 novembre e 7 dicembre 2006 con cui veniva rifiutata la correzione della sua prova scritta in quanto nessun documento giustificativo relativo alla sua cittadinanza era stato allegato al suo atto di candidatura. Inoltre, il sig. Bligny ha presentato, ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale, ai sensi dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo, una domanda di gratuito patrocinio per le cause F‑142/06 e F‑142/06 R.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. La domanda di gratuito patrocinio è respinta. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Massime

Funzionari — Concorso — Requisiti per l’ammissione — Determinazione mediante il bando di concorso

(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 2 e 5)

La commissione giudicatrice di un concorso è vincolata dal testo del bando di concorso. Pertanto, è manifestamente infondata la domanda di annullamento della sua decisione di escludere un candidato che non ha fornito, entro il termine prescritto, un documento giustificativo relativo alla sua cittadinanza nonostante la chiara formulazione del bando di concorso quanto alla necessità di allegarlo, a pena di nullità, all’atto di candidatura. Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento, non basato su alcuna norma di diritto, secondo cui l’amministrazione doveva fornire ai candidati tutte le informazioni necessarie attraverso il loro fascicolo elettronico di candidatura, senza che fosse necessario, da parte loro, consultare il bando di concorso, in quanto i candidati, così come la commissione giudicatrice, sono vincolati dal detto bando di concorso.

(v. punti 26-31 e 33)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 3 aprile 2001, cause riunite T‑95/00 e T‑96/00, Zaur-Gora e Dubigh/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑379, punto 47); 13 marzo 2002, causa T‑139/00, Bal/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑33 e II‑139, punto 35)

Tribunale della funzione pubblica: 11 luglio 2006, causa F‑12/05, Tas/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑79 e II‑A‑1‑285, punto 43)