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Ricorso proposto il 4 marzo 2020 – Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-125/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Spagna ha violato l’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa 1 , in quanto il valore limite annuale di biossido di azoto NO2 è stato superato in maniera sistematica e continuata a partire dal 2010 nelle zone ES0901 Zona di Barcellona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat e ES1301 Madrid;

dichiarare che il Regno di Spagna ha violato l’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in quanto il valore limite orario di biossido di azoto NO2 è stato superato in maniera sistematica e continuata a partire dal 2010 nella zona ES1301 Madrid;

dichiarare che, dall’11 giugno 2010, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’articolo 23, paragrafo 1, della citata direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV della medesima, e, in particolare, all’obbligo stabilito all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di assicurare che il periodo di superamento sia il più breve possibile, non avendo adottato le misure appropriate per far sì che periodo di superamento dei valori limite nelle zone ES0901 Zona di Barcellona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat e ES1301 Madrid fosse il più breve possibile.

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di garantire che, in tutte le sue zone di qualità dell’aria, definite all’articolo 4 della medesima, i livelli di biossido di azoto non superino i valori limite determinati nell’allegato XI della direttiva in parola. Detto allegato fissa due valori limite in relazione al biossido di azoto, entrambi applicabili dal 1° gennaio 2010. Il primo valore limite ha un riferimento annuale: gli Stati membri non possono superare i 40 mg/m3 per anno civile. Il secondo valore è orario: gli Stati membri non possono superare il valore 200 mg/m3 più di 18 volte per ogni anno civile.

Tali valori limite di NO2 erano già stati determinati dalla direttiva 99/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. Il suo articolo 4 aveva infatti imposto agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di azoto non superassero i suddetti valori, stabilendo nel suo allegato II un lasso di tempo progressivo per conformarsi con data limite, segnatamente, al 1° gennaio 2010.

Il Regno di Spagna ha comunicato alla Commissione, mediante le relazioni annuali di cui all’articolo 27 della direttiva 2008/50/CE, i valori medi annuali di NO2 corrispondenti agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 2015, 2016, 2017 e 2018. Secondo tali dati, il Regno di Spagna avrebbe superato in maniera sistematica e continuata i valori limite annuali nelle zone ES0901 Zona di Barcellona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat e ES1301 Madrid.

L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva in parola prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare piani per la qualità dell’aria in caso di superamento dei valori limite nei quali essi stabiliscano misure appropriate che garantiscano che il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Il Regno di Spagna non avrebbe previsto, nei piani per la qualità dell’aria adottati a partire dall’entrata in vigore della direttiva 2008/50/CE, misure appropriate e sufficienti al fine di garantire che il periodo di superamento di detti limiti nelle tre zone interessate fosse il più breve possibile.

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1 GU 2008, L 152, pag. 1.