Language of document : ECLI:EU:C:2013:152

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 7 marzo 2013 (1)

Causa C‑219/12

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

contro

Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)]

«IVA – Definizione di “attività economica” – Impianto fotovoltaico installato sul tetto di una casa privata – Energia elettrica venduta ad un gestore che provvede al fabbisogno energetico dell’abitazione»





1.        Il proprietario di un’abitazione ha installato un impianto fotovoltaico (pannelli solari) destinato a produrre energia elettrica senza possibilità di immagazzinarla. Egli ha concluso, con un fornitore di energia elettrica, un contratto ai termini del quale egli vende la sua produzione a tale fornitore, il quale assicura l’approvvigionamento energetico dell’abitazione. Poiché egli ritiene che la sua vendita di energia elettrica costituisca un’attività economica, chiede di recuperare l’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») versata a monte sul suo impianto e la sua installazione. Il Verwaltungsgerichtshof (supremo tribunale amministrativo) (Austria) desidera sapere se questo sia l’approccio corretto.

 La sesta direttiva 77/388/CEE

2.        I pannelli solari in questione sono stati installati nel 2005, quando la legislazione dell’Unione europea (in prosieguo: l’«UE») applicabile era la sesta direttiva IVA (2). Le seguenti disposizioni in particolare sono rilevanti (3).

3.        Conformemente all’articolo 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale sono assoggettate all’IVA.

4.        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, si considera «soggetto passivo» «chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività». Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, le attività economiche sono «tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità».

5.        Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, si considera cessione di un bene «il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario», mentre l’articolo 5, paragrafo 2, precisa che l’energia elettrica è considerata un bene materiale. L’articolo 5, paragrafo 6, dispone che «[è] assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da pare di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all’uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell’imposta sul valore aggiunto (...)».

6.        L’articolo 11A, paragrafo 1, lettera a), sancisce la regola generale secondo cui la base imponibile è formata da «tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni». Tuttavia, per quanto riguarda le cessioni di cui all’articolo 5, paragrafo 6, l’articolo 11A, paragrafo 1, lettera b), statuisce che la base imponibile è costituita «dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari, o, in mancanza del presso di acquisto, dal costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni».

7.        L’articolo 17 (4) («Origine e portata del diritto a deduzione») dispone, in particolare, quanto segue:

«1.      Il diritto a deduzione sorge quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

2.      Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:

(a)      l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno forniti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo

(...)».

8.        L’articolo 20 prevede la rettifica delle deduzioni dell’imposta a monte, ove del caso:

«1.      La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagli Stati membri, in particolare:

(...)

(b)      quando, successivamente alla dichiarazione, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle deduzioni (...).

2.      Per quanto riguarda i beni d’investimento, la rettifica deve essere ripartita su cinque anni, compreso l’anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati. Ogni anno tale rettifica è effettuata solo per un quinto dell’imposta che grava sui beni in questione. Essa è eseguita secondo le variazioni del diritto a deduzione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all’anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati.

(...)».

9.        Infine, l’articolo 24 consente agli Stati membri di istituire o mantenere taluni regimi particolari, compresa l’esenzione o la riduzione decrescente dell’imposta per le piccole imprese, a talune condizioni. In particolare, l’articolo 24, paragrafo 2, autorizza ad una franchigia dall’IVA le imprese la cui cifra d’affari annua sia inferiore ad una soglia specificata. L’articolo 24, paragrafo 5, recita quanto segue: «I soggetti passivi che fruiscono della franchigia dall’imposta, non hanno diritto a deduzione conformemente all’articolo 17, né possono addebitare separatamente l’imposta sulle proprie fatture».

10.      La soglia da prendere in considerazione ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, varia sensibilmente tra Stati membri, in funzione della data di adesione o della soglia di livello dell’IVA applicata prima dell’entrata in vigore della sesta direttiva (5). Alcuni Stati membri non applicano alcun regime per le piccole imprese, mentre altri applicano una soglia relativa al volume d’affari annuo superiore a EUR 70 000. In Austria la soglia è costituita da una cifra d’affari annua che non ecceda EUR 30 000 netti (6), e si applica automaticamente a meno che l’imprenditore opti per la tassazione (7).

 Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

11.      Secondo l’ordinanza di rinvio, nel 2005 il sig. Fuchs, proprietario dell’abitazione interessato dal procedimento nazionale, ha installato pannelli solari sul tetto della casa di sua proprietà. Non è prevista la possibilità di immagazzinare l’energia elettrica. Tutta l’energia elettrica prodotta viene immessa nella rete pubblica, mentre l’energia elettrica utilizzata all’interno dell’abitazione privata viene riacquistata allo stesso prezzo previsto per la fornitura e, precisamente, a EUR 0,181, comprensivo di IVA al 20%, in entrambi i casi. Il sig. Fuchs ha acquistato e realizzato l’impianto al prezzo di EUR 38 367,76, comprensivo di IVA al 20% pari a EUR 6 394,63. Per l’installazione ha beneficiato di un incentivo una tantum pari a EUR 19 020.

12.            L’ordinanza di rinvio precisa, inoltre, che nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008, il consumo di energia nell’abitazione del sig. Fuchs è equivalso a circa 44 600 kWh e che, del totale prodotto e immesso in rete dal suo impianto fotovoltaico durante detto periodo, e precisamente 19 801 kWh, egli ne ha forniti 11 156 kWh alla rete elettrica generale, consumando in proprio (8) 8 645 kWh. Nel 2005, nel corso dei primi cinque mesi di funzionamento dell’impianto, sono stati prodotti 2 829 kWh e 1 986 kWh sono stati immessi in rete.

13.      Il Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Amministrazione finanziaria Freistadt Rohrbach e Urfahr; in prosieguo: il «Finanzamt») nel suo avviso d’imposizione per il 2005 rivolto al sig. Fuchs, non ha concesso a quest’ultimo alcuna detrazione. Il sig. Fuchs ha proposto ricorso dinanzi all’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (commissione tributaria indipendente, sede distaccata di Linz; in prosieguo: l’«Unabhängiger Finanzsenat»), che ha accertato un credito d’imposta di EUR 6 309,29 a suo favore. Tale importo è stato calcolato compensando l’imposta a monte di EUR 6 394,63 sul costo dell’impianto con l’imposta a valle di EUR 85,34 su tutta l’energia elettrica da esso prodotta (sia immessa in rete, sia utilizzata all’interno dell’abitazione) nel 2005.

14.      Il Finanzamt ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, che chiede una pronuncia pregiudiziale sulla questione seguente:

«Se la gestione di un impianto fotovoltaico collegato in rete senza una capacità di immagazzinamento autonoma, realizzato sopra o accanto a una casa di proprietà utilizzata a fini abitativi privati e tecnicamente strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto risulti costantemente inferiore rispetto al consumo privato complessivo di energia elettrica del gestore dell’impianto nella sua casa di abitazione, integri un’“attività economica” del gestore dell’impianto ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE».

15.      Hanno presentato osservazioni scritte i governi austriaco e tedesco nonché la Commissione. Non è stata richiesta, né si è tenuta udienza.

 Valutazione

 Aspetti preliminari

16.      La questione sollevata dal Verwaltungsgerichtshof è limitata all’accertamento se la fornitura di energia elettrica alla rete elettrica generale da parte di una persona nella situazione del sig. Fuchs, costituisca un’«attività economica» ai fini dell’IVA. Spiegherò il motivo per cui ritengo che lo sia. Tuttavia, anche se tale soluzione può essere utile per decidere la materia del contendere nella causa principale, sussistono ulteriori aspetti che può essere necessario prendere in considerazione, nel caso del sig. Fuchs come anche in simili situazioni.

17.      In primo luogo rilevo che non è del tutto chiaro il funzionamento dell’impianto del sig. Fuchs. Nell’ordinanza di rinvio si afferma, da un lato, che tutta l’energia elettrica prodotta viene immessa in rete e, dall’altro, che tra il 2005 e il 2008, una parte è stata immessa in rete, e la parte restante è stata consumata direttamente per l’abitazione.

18.      In risposta ad una domanda della Corte, il Verwaltungsgerichtshof ha chiarito la posizione in una certa misura. Risulta che l’Unabhängiger Finanzsenat ha effettivamente accertato che tutta l’energia elettrica prodotta è stata immessa in rete e che gli 8 645 kWh descritti come consumati «direttamente» per l’abitazione sono stati consumati contemporaneamente all’immissione in rete di un’equivalente quantità di energia elettrica. Il giudice del rinvio ha proceduto su tale base, precisando, tuttavia, che il Finanzamt confuta la constatazione dell’Unabhängiger Finanzsenat, sostenendo che il consumo del sig. Fuchs proviene in primo luogo dai pannelli solari, integrato dalla rete all’occorrenza, e che viene immessa in rete unicamente l’energia elettrica in eccedenza rispetto al fabbisogno dell’abitazione (nel momento in cui i pannelli generano più di quanto venga consumato per l’abitazione).

19.      Il Verwaltungsgerichtshof ritiene che la differenza tra le due situazioni sia irrilevante ai fini della questione da decidere. Ritengo ciò nondimeno utile esaminare le disposizioni della sesta direttiva, tenendo conto di scenari a variabili diverse.

 Sussistenza di un’attività economica

20.      La Corte ha affermato che la nozione di «attività economica» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della sesta direttiva ha un ambito di applicazione molto ampio e carattere obiettivo, nel senso che l’attività economica viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati. Pertanto, come regola generale, l’attività è considerata economica quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione (9).

21.      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 della sesta direttiva, l’energia elettrica è considerata un bene materiale. Per mezzo dei suoi pannelli solari il Sig. Fuchs produce energia elettrica. Egli fornisce tale energia elettrica al suo gestore di rete, a titolo oneroso. Pertanto, in linea di principio, si tratta di una cessione di beni soggetta ad imposta. Produzione e fornitura non sono continue, ma avvengono «stabilmente». Esse hanno luogo già da anni. Fintantoché i pannelli solari continuano a funzionare e il sig. Fuchs mantiene il suo accordo con il gestore della rete, l’energia elettrica continuerà ad essere prodotta ogni volta che le condizioni di luce e meteorologiche sono adatte e continuerà ad essere immessa in rete conformemente a tale accordo.

22.      Dalle informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio risulta inoltre chiaramente che l’obiettivo del sig. Fuchs è, almeno in parte, ricavare introiti dalla fornitura di energia elettrica. Anche qualora il risultato concreto sia una mera riduzione della sua bolletta dell’elettricità, tale riduzione deriva dalla compensazione tra un introito ad esso dovuto da parte del gestore della rete e i pagamenti da esso dovuti al gestore, ed è tale introito che il sig. Fuchs intende ricavare, stabilmente, dalle sue forniture.

23.      A mio avviso, nella fattispecie non è rilevante il fatto che, per il modo in cui è strutturato, l’impianto fotovoltaico copra una parte del fabbisogno dell’abitazione senza generare un’eccedenza sistematica, sempre disponibile per la vendita a prescindere dal consumo dell’abitazione.

24.      La questione se un’attività sia diretta a realizzare introiti aventi carattere di stabilità è una questione di fatto, che dev’essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra i quali figura, in particolare, la natura del bene considerato (10).

25.      Nel caso di specie, il sig. Fuchs utilizza il suo impianto fotovoltaico per fornire tutta o parte (a seconda del corretto contesto di fatto) dell’energia elettrica prodotta dal gestore della rete ed egli ha concluso un accordo con detto gestore, ai termini del quale la fornitura viene effettuata a fronte di un corrispettivo. Questa è, oggettivamente, un’attività economica. Non si sarebbe, tuttavia, trattato di attività economica se l’impianto fosse stato progettato per rifornire unicamente l’abitazione – utilizzando, ad esempio, batterie per immagazzinare eventuali momentanee eccedenze di produzione da utilizzare in un momento successivo ed, eventualmente, un meccanismo per ricevere energia elettrica dalla rete durante una diminuzione momentanea, ma non per immettere energia elettrica in rete.

26.      A tale riguardo, non condivido la tesi del governo austriaco, secondo il quale le caratteristiche dei due tipi di installazione sono talmente simili, in concreto, da dover essere trattate nello stesso modo ai fini dell’IVA. Come ho rilevato, la valutazione riveste natura oggettiva. Esiste una differenza oggettiva, rilevante ai fini della qualificazione come attività economica, tra un impianto progettato per destinare energia elettrica unicamente ai fabbisogni domestici e un impianto progettato per immettere tutta o parte della sua produzione nella rete elettrica a fronte di un corrispettivo. Comprendo le argomentazioni politiche fatte valere da detto governo (secondo cui un dato tipo di impianto fotovoltaico non deve, attraverso la detrazione dell’IVA a monte, beneficiare maggiormente di finanziamenti pubblici rispetto ad un altro). Ritengo, tuttavia, che una siffatta politica possa essere attuata con altri mezzi, come l’esclusione dal diritto di optare per la tassazione (11), o una rettifica della sovvenzione erogata per l’installazione di siffatti impianti (12), senza snaturare la definizione oggettiva di attività economica.

27.      Di conseguenza, sono del parere che il sig. Fuchs eserciti un’attività economica (produzione di energia elettrica e/o sfruttamento di pannelli solari per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della sesta direttiva e sia, pertanto, un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1.

28.      In effetti, la stessa conclusione si potrebbe trarre dal trattamento fiscale accordato alle operazioni dalle stesse autorità fiscali austriache. Il giudice del rinvio precisa che l’IVA grava sulle forniture effettuate dal sig. Fuchs al gestore della rete. Solo le forniture effettuate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale sono assoggettate ad IVA. Ne consegue che se il sig. Fuchs effettua forniture imponibili, deve essere soggetto passivo che agisce in quanto tale. Il parere dell’autorità fiscale quale espresso nell’ordinanza di rinvio e del governo austriaco quale sottoposto alla Corte (e precisamente, che il sig. Fuchs agisce in qualità di soggetto privato) non è coerente con l’imposizione dell’IVA sull’energia elettrica da esso fornita.

29.      Chiaramente, nella misura in cui egli agisce in qualità di soggetto passivo, il sig. Fuchs è assoggettato a tutte le norme del diritto dell’UE e del diritto nazionale, che disciplinano i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi.

 Detraibilità dell’imposta a monte

30.      La questione dinanzi al giudice nazionale non è meramente se la gestione dei pannelli solari del sig. Fuchs costituisca un’attività economica ma, aspetto ancora più importante, se il sig. Fuchs abbia il diritto di detrarre l’IVA versata a monte sull’acquisto dei pannelli, dall’IVA a valle sulle sue forniture di energia elettrica al gestore della rete.

31.      Se l’unico scopo della gestione fosse immettere energia elettrica in rete a titolo oneroso, la risposta sarebbe, in linea di principio, affermativa. Per parafrasare l’articolo 17, paragrafi 1, e 2, lettera a), della sesta direttiva, il sig. Fuchs, in qualità di soggetto passivo, avrebbe il diritto di detrarre dall’imposta dovuta sulle sue operazioni assoggettate ad imposta a valle (la fornitura di energia elettrica), l’imposta assolta per i beni forniti o i servizi prestatigli da un altro soggetto passivo (e precisamente, i pannelli solari e la loro istallazione) e impiegati ai fini di tali operazioni. Il diritto a detrazione sorgerebbe, inoltre, non appena l’imposta a monte diventa esigibile.

32.      Tuttavia, occorre tenere presente che una persona che fornisce solo le quantità di energia elettrica prodotta dai pannelli solari del sig. Fuchs, in molti Stati membri si porrebbe, verosimilmente, al di sotto della soglia di imposizione. Pertanto, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, della sesta direttiva, non potrebbe fatturare l’imposta a valle né avrebbe diritto alla detrazione dell’imposta a monte. Nel caso del sig. Fuchs, le forniture si pongono al di sotto della soglia per la tassazione in Austria. Tuttavia, dal momento che l’IVA viene riscossa su tali forniture, si deve presumere che egli abbia optato per la tassazione (13), con un corrispondente diritto a detrazione. In effetti, se le autorità austriache hanno ammesso che il sig. Fuchs optasse per la tassazione, ciò costituisce ulteriore prova del fatto che esse hanno ritenuto che egli eserciti un’attività economica, dal momento che non sussiste possibilità di optare per la tassazione con riferimento ad un’attività che non rientri nell’ambito di applicazione dell’IVA(14).

33.      In ogni caso, l’operazione potrebbe non avere come unico scopo la fornitura di elettricità dietro compenso alla rete. Circa il 44% dell’energia elettrica prodotta potrebbe essere consumato dall’abitazione del sig. Fuchs, forse senza essere immesso in rete (15). In tal caso, nel determinare come il diritto alla detrazione debba essere esercitato, è necessario tenere conto anche di questo fatto.

34.      Con riferimento all’attività economica di fornitura di energia elettrica, i pannelli solari devono essere considerati beni di investimento ai sensi della sesta direttiva. La Corte ha definito i beni d’investimento, ai fini dell’IVA, come «beni che, utilizzati ai fini di un’attività economica, si distinguono per il loro carattere durevole ed il loro valore, i quali fanno sì che i costi sostenuti per l’acquisto non vengono imputati alle spese correnti, bensì ammortizzati in più esercizi finanziari» (16).

35.      Secondo giurisprudenza costante, in caso di utilizzo di un bene di investimento per fini sia professionali che privati (come si verificherebbe nel caso di specie), il soggetto passivo ha la possibilità di scegliere, ai fini dell’IVA, i) di inserire il bene medesimo integralmente nel patrimonio della propria impresa, ii) di conservarlo integralmente nel proprio patrimonio privato escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell’IVA, iii) di inserirlo nella propria impresa solamente a concorrenza dell’utilizzo professionale effettivo (17).

36.      Il modo in cui il diritto alla detrazione può essere esercitato con riferimento a pannelli solari la cui produzione viene utilizzata in parte per fini privati (consumo diretto senza immissione in rete) e in parte per fini professionali (immissione in rete a titolo oneroso), dipenderà quindi, tra l’altro, dalla ripartizione di detti pannelli tra il patrimonio dell’impresa e il patrimonio privato della persona in questione.

37.      In primo luogo, se essi vengono conservati integralmente nel patrimonio privato, sono esclusi completamente dal sistema dell’IVA e non possono essere dedotti in alcun caso (18). Aggiungerei che lo stesso discorso varrebbe nel caso di un impianto fotovoltaico autonomo, non collegato alla rete, che soddisfi solo il fabbisogno energetico dell’abitazione. In tal caso, non sussisterebbero né attività economica, né fornitura imponibile.

38.      In secondo luogo, se i pannelli solari vengono assegnati integralmente al patrimonio dell’impresa del proprietario dell’abitazione in qualità di soggetto passivo (come si verificherebbe nel caso di specie), il diritto alla detrazione resta impregiudicato, ma ciò avrà un’incidenza sul trattamento ai fini dell’IVA dell’energia elettrica consumata per la propria abitazione. Tale energia elettrica, pertanto, deve essere considerata come bene fornito dalla sua impresa per il suo uso privato, disciplinato dall’articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva, e pertanto, assoggettato ad IVA.

39.      Detto questo, la base imponibile sarà costituita, ai sensi dell’articolo 11A, paragrafo 1, lettera b), «dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni». Dal momento che, nel caso in cui il proprietario dell’abitazione fornisca energia elettrica a sé stesso, i beni (quindi l’energia elettrica di cui trattasi) non vengono da esso acquistati bensì prodotti, la base imponibile deve essere costituita dal prezzo di acquisto di beni similari (quindi, dell’elettricità fornita dalla rete) o dal costo determinato nel momento in cui è stata effettuata la fornitura. Si potrebbe discutere se, ove il costo effettivo possa essere calcolato, sia appropriato utilizzare il prezzo di acquisto di beni similari, che potrebbe essere superiore o inferiore al costo. Nella fattispecie il costo effettivo sarebbe probabilmente più elevato, almeno nel corso dei primi anni. Anche se i costi di produzione attuali (ad esempio, la manutenzione) possono essere molto contenuti, si deve tenere conto anche del costo dei pannelli e della loro installazione, ammortizzati su un periodo adeguato. Ciò aumenterebbe probabilmente il costo per kWh e, di conseguenza, gli importi dell’IVA relativa all’energia elettrica prodotta dai pannelli solari e consumata per l’abitazione durante il periodo di ammortamento.

40.      In terzo luogo, se i pannelli solari vengono integrati nel patrimonio dell’impresa del proprietario dell’abitazione in qualità di soggetto passivo solo nella misura in cui essi vengono effettivamente utilizzati per la produzione di energia elettrica fornita al gestore di rete, il diritto alla detrazione può essere esercitato solo nella stessa misura. Difficoltà potrebbero sorgere, nondimeno, qualora la quota di energia elettrica fornita all’abitazione e quella immessa in rete dovessero variare in maniera significativa. In tal caso, il ricorso alla procedura di rettifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della sesta direttiva potrebbe essere opportuno(19).

41.      Desidero tuttavia sottolineare che la causa principale concerne l’acquisto e l’installazione di pannelli solari nel 2005, quando i soggetti imponibili avevano il diritto (e, di fatto, l’obbligo) di distribuire i beni di investimento tra la sfera privata e quella economica. A decorrere dal 2010, l’articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 ha consentito agli Stati membri di prevedere che le spese relative a beni facenti parte del patrimonio dell’impresa siano deducibili solo limitatamente alla parte del loro uso ai fini dell’attività dell’impresa del soggetto passivo (20).

42.      Infine, vorrei rilevare che, nella misura in cui sig. Fuchs ha il diritto di detrarre l’Iva a monte versata sui pannelli solari, potrebbe essere sollevata la questione se l’erogazione di un incentivo di EUR 19 020 (21) possa incidere sull’importo detraibile. Se l’incentivo dovesse essere considerato come pagamento di una parte della totalità del prezzo comprensivo di IVA, si potrebbe argomentare che il sig. Fuchs stesso abbia pagato solo l’importo dell’IVA compreso nella parte restante di tale prezzo e che avesse il diritto di detrarre solo tale importo. Tuttavia, tale approccio sembrerebbe precluso dalla sentenza della Corte nella causa Commissione/Francia (22).

 Conclusione

43.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale posta dal Verwaltungsgerichtshof come segue:

La gestione di un impianto fotovoltaico collegato in rete e realizzato sopra o accanto a una casa di proprietà utilizzata a fini abitativi privati integra un’attività economica ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, a condizione che l’energia elettrica prodotta dall’impianto sia fornita alla rete a titolo oneroso. In tali circostanze, l’imposta pagata a monte sull’acquisto dell’impianto può essere detratta dall’imposta a valle gravante sulla fornitura di energia elettrica alla rete, nell’osservanza di tutte le disposizioni di detta direttiva che disciplinano tale detrazione.



1 –      Lingua originale: l’inglese.


2 –      Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, come modificata; in prosieguo «la sesta direttiva»). A decorrere dal 1° gennaio 2007, essa è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2006/112»), che presenta le disposizioni in materia di IVA applicabili procedendo alla rifusione della struttura del testo senza, in linea di principio, apportare modifiche sostanziali.


3 – V., ora, le sottoelencate disposizioni della direttiva 2006/112: articoli 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, 16, 74, 167, 168, 168 bis e da 281 a 291.


4 –      Come modificato dall’articolo 28 septies, introdotto dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376, pag. 1).


5 –      V., ora, articoli da 284 a 287 della direttiva 2006/112.


6 –      Articolo 6, paragrafo 1, punto 27, dell’Umsatzsteuergesetz 1994 (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari del 1994).


7 –      Articolo 6, paragrafo 3, della medesima legge.


8 –      V., inoltre, infra paragrafi 17 e 18.


9 –      Sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Finlandia (C‑246/08, Racc. pag. I‑10605, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).


10 –      V. sentenza del 19 luglio 2012, Rēdlihs (C‑263/11, punto 33, e la giurisprudenza ivi citata).


11 –      V. paragrafi 10 supra e 32 infra.


12 –      V. paragrafo 12 supra.


13 –      V. paragrafo 10 supra.


14 –      V. paragrafo 28 supra.


15 –      V. paragrafo 18 supra.


16 –      V., più di recente, sentenza del 16 febbraio 2012, Eon Aset Menidjmunt (C‑118/11, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).


17 –      V., più di recente, sentenza del 16 febbraio 2012, Van Laarhoven (C‑594/10, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). V., inoltre, paragrafo 41 infra.


18 –      V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Charles e Charles-Tijmens (sentenza del 14 luglio 2005, C‑434/03, Racc. pag. I‑7037, paragrafi 58, 75 e 76).


19 –      V. paragrafo 8 supra. V. anche sentenza del 14 settembre 2006, Wollny (C‑72/05, Racc. pag. I‑8297).


20 –      V. direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 10, pag. 14).


21 –      V. paragrafo 12 supra.


22 –      V. sentenza del 6 ottobre 2005 (C‑243/03, Racc. pag. I‑8411).