Language of document : ECLI:EU:F:2014:50

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

10 aprile 2014

Causa F‑81/12

Risto Nieminen

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Promozione – Esercizio di promozione 2010 – Esercizio di promozione 2011 – Decisione di non promuovere il ricorrente – Obbligo di motivazione – Scrutinio per merito comparativo – Amministratori assegnati a funzioni linguistiche e amministratori assegnati a funzioni diverse da quelle linguistiche – Quote di promozione – Meriti costanti nel tempo»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, secondo il quale il sig. Nieminen ha presentato il presente ricorso diretto all’annullamento delle decisioni del Consiglio dell’Unione europea di non promuoverlo al grado AD 12 per gli esercizi di promozione 2010 e 2011.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Nieminen sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Elementi che possono essere presi in considerazione – Amministratori assegnati a funzioni linguistiche e a funzioni diverse da quelle linguistiche – Quote di promozione – Violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto

(Statuto dei funzionari, art. 45, § 1)

2.      Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Considerazione dell’anzianità nel grado – Natura subordinata – Considerazione dei meriti costanti nel tempo – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 45, § 1)

3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 45)

4.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Errore manifesto di valutazione dei meriti di un funzionario non promosso

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      Il fatto di riservare un numero determinato di impieghi alla promozione degli amministratori assegnati a funzioni linguistiche può ostare a che uno o più amministratori assegnati a funzioni diverse da quelle linguistiche siano promossi, laddove i loro meriti sarebbero stati superiori a quelli dei loro colleghi assegnati a funzioni linguistiche e che hanno beneficiato di una promozione. Una riserva d’impiego di tal genere violerebbe quanto disposto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, secondo il quale lo scrutinio per merito comparativo dev’essere condotto su base paritaria.

(v. punto 40)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 dicembre 2010, Almeida Campos e a./Consiglio, F‑14/09, punti 37 e 38

2.      L’anzianità nel grado e nel servizio può intervenire come criterio per la promozione solo in subordine, in caso di pari merito accertato sulla base, in particolare, dei tre criteri espressamente previsti dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto. Tuttavia, l’autorità che ha il potere di nomina può legittimamente procedere alla valutazione per merito comparativo dei funzionari promuovibili basandosi sul perdurare nel tempo dei loro meriti rispettivi.

Il criterio dei meriti costanti nel tempo non costituisce un criterio distinto dai tre criteri contemplati dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, ma rientra direttamente nel primo di essi, fondato sui rapporti dei funzionari. Nello specifico, il criterio dei meriti costanti nel tempo consente di prendere meglio in considerazione l’insieme dei meriti dei funzionari promuovibili, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Infatti, se l’autorità che ha il potere di nomina prendesse in considerazione soltanto il rapporto o i rapporti più recenti dei funzionari promuovibili, lo scrutinio per merito comparativo sarebbe falsato o per lo meno incompleto, dato che l’autorità che ha il potere di nomina non esaminerebbe tutti i meriti dei funzionari che hanno più di due anni di anzianità nel grado. Inoltre, il ricorso al plurale, nella formula «rapporti dei funzionari», che compare all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, indica che l’autorità che ha il potere di nomina è in linea di principio tenuta a esaminare tutti i rapporti dei funzionari a partire dal loro ingresso nel grado, il che significa necessariamente prendere in considerazione il criterio dei meriti costanti nel tempo. Da ultimo, il criterio dei meriti costanti nel tempo non può semplicemente reintrodurre nello scrutinio comparativo, effettuato ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, il criterio dell’anzianità, poiché una notevole anzianità può benissimo non essere accompagnata da meriti elevati e costanti nel tempo, cosicché i due criteri non coincidono affatto, sebbene esista una certa connessione tra di essi.

(v. punti 43 e 44)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2011, Stols/Consiglio, F‑51/08 RENV, punto 47

Tribunale dell’Unione europea: 15 gennaio 2014, Stols/Consiglio, T‑95/12 P, punti 41‑44

3.      Per valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ex articolo 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto dei criteri e dei mezzi che possono aver determinato il giudizio dell’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei funzionari a quella dell’autorità che ha il potere di nomina. Esso deve limitarsi a controllare l’obiettività e l’esattezza dello scrutinio per merito comparativo previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, alla luce delle precisazioni fornite dall’autorità che ha il potere di nomina in merito all’esercizio di promozione, prima di detto esame. Pertanto, non spetta al giudice dell’Unione controllare la fondatezza della valutazione, che comporta giudizi di valore complessi che, per loro stessa natura, non sono suscettibili di verifica oggettiva, effettuata dall’amministrazione sulle capacità professionali di un funzionario.

Il potere discrezionale così attribuito all’amministrazione è tuttavia limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio per merito comparativo con accuratezza e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento. Se l’autorità che ha il potere di nomina dispone del potere statutario di procedere a un siffatto scrutinio secondo la procedura o il metodo che ritenga più appropriati, detto scrutinio deve, in pratica, essere condotto su base paritaria e a partire da fonti d’informazioni ed elementi informativi comparabili.

Un metodo di valutazione utilizzato ai fini del confronto dei meriti dei funzionari, consistente nel confronto tra la media delle valutazioni analitiche dei funzionari e la media delle valutazioni analitiche attribuite dai rispettivi valutatori, è pertinente purché tenda ad eliminare la soggettività derivante dalle valutazioni effettuate da valutatori diversi.

Peraltro, l’autorità che ha il potere di nomina dispone del potere statutario di procedere allo scrutinio per merito comparativo previsto dall’articolo 45 dello Statuto, secondo la procedura o il metodo che essa ritenga più appropriato. Un siffatto potere è tuttavia limitato dall’esigenza di procedere a detto scrutinio con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio di parità di trattamento. In pratica, tale scrutinio dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti d’informazione e di elementi informativi comparabili.

(v. punti 57, 58, 90 e 91)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 luglio 1995, Rasmussen/Commissione, T‑557/93, punto 20, e la giurisprudenza citata; 3 ottobre 2000, Cubero Vermurie/Commissione, T‑187/98, punto 85

Tribunale della funzione pubblica: 14 luglio 2011, Praskevicius/Parlamento, F‑81/10, punto 53

Tribunale dell’Unione europea: 16 maggio 2013, Canga Fano/Consiglio, T‑281/11 P, punti 41, 42, e la giurisprudenza citata; Stols/Consiglio, cit., punti 29‑31

4.      Nel contesto del controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle scelte operate dall’amministrazione in materia di promozione, un errore è manifesto allorché risulta agevolmente percepibile e può essere chiaramente individuato secondo criteri cui il legislatore ha voluto subordinare le decisioni in materia di promozione. Di conseguenza, al fine di dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento di una decisione, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione. In altri termini, il motivo relativo all’errore manifesto dev’essere respinto se, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata può essere ammessa come vera o valida.

(v. punto 59)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 24 marzo 2011, Canga Fano/Consiglio, F‑104/09, punto 35; 12 dicembre 2012, Cerafogli/BCE, F‑43/10, punto 131, oggetto d’impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑114/13 P

Tribunale dell’Unione europea: Canga Fano/Consiglio, cit., punto 127