Language of document : ECLI:EU:F:2011:9

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

8 febbraio 2011

Causa F‑95/09

Carina Skareby

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Molestie psicologiche da parte del superiore gerarchico — Artt. 12 bis e 24 dello Statuto — Domanda di assistenza — Termine ragionevole — Dies a quo — Durata»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Skareby chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione della Commissione, del 4 marzo 2009, recante diniego di avviare un’inchiesta amministrativa relativa a presunti fatti costitutivi di molestie psicologiche di cui uno dei suoi ex superiori gerarchici sarebbe l’autore.

Decisione: La decisione della Commissione, del 4 marzo 2009, recante diniego di avviare un’inchiesta amministrativa avente ad oggetto i presunti fatti costitutivi di molestie psicologiche di cui sarebbe autore uno dei suoi ex superiori gerarchici, è annullata. La Commissione sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Interesse ad agire

(Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Funzionari — Obbligo di assistenza dell’amministrazione — Attuazione in materia di molestie psicologiche — Presentazione di una domanda di assistenza — Osservanza di un termine ragionevole

(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 24 e 90, n. 1)

3.      Funzionari — Obbligo di assistenza dell’amministrazione — Attuazione in materia di molestie psicologiche — Presentazione di una domanda di assistenza — Dies a quo del termine da osservare

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis)

4.      Funzionari — Obbligo di assistenza dell’amministrazione — Attuazione in materia di molestie psicologiche — Presentazione di una domanda di assistenza — Osservanza di un termine ragionevole — Durata del termine

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 24)

1.      Relativamente ad una questione grave come le molestie psicologiche, dev’essere ammesso che il funzionario asseritamente vittima di molestie psicologiche, che impugna in giudizio il rifiuto dell’amministrazione di esaminare nel merito una domanda di assistenza, mantiene in linea di principio l’interesse legittimo richiesto dalla giurisprudenza in quanto condizione di ricevibilità di un ricorso, quand’anche egli non chieda il risarcimento del danno che sarebbe derivato dalle pretese molestie, né l’avvio di un procedimento disciplinare contro il presunto autore delle molestie, e si presuma che le molestie siano cessate da parecchi anni.

Una siffatta soluzione si impone a prima vista per la gravità stessa della pratica delle molestie psicologiche, pratica che può evere effetti estremamente distruttivi sullo stato di salute di una persona. La pretesa vittima delle molestie psicologiche mantiene il proprio interesse ad agire, indipendentemente se siffatte molestie perdurino o se la persona in questione formuli, ovvero abbia il diritto o l’intenzione di formulare, altre domande, segnatamente risarcitorie, in relazione alle molestie psicologiche. L’eventuale riconoscimento da parte dell’amministrazione dell’esistenza di molestie psicologiche può, di per sé, avere un effetto benefico nel processo terapeutico di ricostruzione della persona molestata.

(v. punti 23, 25 e 26)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 30 novembre 2009; causa F‑80/08, Wenig/Commissione (punto 35)

2.      L’osservanza di un termine, che dev’essere «ragionevole», è necessaria in tutti i casi in cui, nel silenzio delle norme, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino a che le istituzioni dell’Unione e le persone fisiche o giuridiche agiscano senza alcun limite di tempo, rischiando così, in particolare, di mettere a repentaglio la stabilità di situazioni di diritto consolidate.

Qualora una domanda di assistenza per presunte molestie psicologiche tenda a far accertare l’esistenza di un comportamento illegittimo e illecito da parte di un funzionario o agente e qualora non sia escluso che un siffatto comportamento, essendo intervenuto nell’esercizio delle funzioni del presunto autore delle molestie psicologiche, possa, se del caso, far sorgere la responsabilità dell’istituzione interessata, la domanda di assistenza in cui viene menzionato siffatto comportamento presenta un’affinità giuridica con la domanda risarcitoria presentata all’amministrazione da un funzionario sul fondamento dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Orbene, in materia di risarcimento danni, la giurisprudenza richiede l’osservanza di un termine, che dev’essere «ragionevole». Pertanto si deve anche ammettere l’esistenza di un termine, vincolante per il funzionario, per presentare una domanda di assistenza in materia di molestie psicologiche.

(v. punti 41, 43 e 44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione (punti 42 e 46‑48), e 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (punti 57 e 66)

Tribunale della funzione pubblica: 11 maggio 2010, causa F‑30/08, Nanopoulos/Commissione (punto 117), che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑308/10 P, e 9 luglio 2010, causa F‑91/09, Marcuccio/Commissione (punto 32), che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑450/10 P

3.      Ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, le molestie psicologiche si manifestano in maniera durevole, ripetitiva o sistematica. Le molestie psicologiche costituiscono quindi un’infrazione continuata per definizione, si collocano necessariamente nel tempo e presuppongono l’esistenza di azioni ripetute o sistematiche per essere considerate compiute. Per giunta, i sintomi possono apparire solo dopo un certo lasso di tempo dai primi atti costitutivi di molestie psicologiche o dalla piena conoscenza da parte della vittima della portata di tali atti, dato che detta vittima ha d’altronde spesso bisogno di tempo per rendersi conto di ciò che le succede e per riuscire a liberarsi dalla morsa del molestatore.

Pertanto, appare appropriato, per quanto riguarda le specificità delle molestie psicologiche e dell’esigenza di certezza del diritto, basarsi su criteri esclusivamente obiettivi, prendendo come dies a quo del termine per la presentazione di una domanda di assistenza in materia di molestie psicologiche l’ultimo atto del presunto autore delle molestie psicologiche o, in ogni caso, il momento a partire dal quale il presunto autore non è più in grado di rinnovare i suoi atti contro la vittima, e ciò indipendentemente tanto dalla conoscenza o dalla presa di coscienza da parte della vittima dei vari atti costitutivi delle molestie psicologiche quanto dall’atto con il quale la condotta illecita del presunto autore delle molestie psicologiche acquista ormai il carattere «durevole» o «sistematico» richiesto per concludere nel senso dell’esistenza di siffatte molestie psicologiche.

(v. punti 47 e 49)

4.      Per quanto riguarda l’affinità giuridica tra la domanda di risarcimento danni dei funzionari e la domanda di assistenza fondata sull’esistenza di molestie psicologiche, e in assenza di ogni motivo pertinente per escludere l’elemento di raffronto citato, si deve ammettere, in primo luogo, che il termine per presentare una domanda di assistenza dev’essere ragionevole, in secondo luogo, che un periodo di cinque anni, così come il termine previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, dev’essere considerato, in via di principio, ragionevole per poter validamente denunciare molestie psicologiche presso l’amministrazione e chiederne l’assistenza reclamando in particolare l’avvio di un’inchiesta amministrativa al riguardo. Infatti, tale periodo permette nel contempo all’amministrazione di rispondere pienamente al suo dovere di sollecitudine e ai suoi obblighi derivanti dall’art. 24 dello Statuto, adottando eventualmente misure di sua propria iniziativa, e all’interessato di disporre di un periodo sufficientemente ampio per far valere le sue pretese presso l’istituzione; esso permette anche di prendere in considerazione le particolarità associate alla nozione di molestie psicologiche, cioè il fatto che, da una parte, i sintomi possono apparire solo dopo un certo lasso di tempo dai primi atti costitutivi delle molestie psicologiche e, dall’altra, la vittima ha spesso bisogno di tempo per rendersi conto di ciò che le succede e per riuscire a liberarsi dalla morsa del molestatore.

Tuttavia, e per analogia a quanto è ammesso in materia di ricorso per risarcimento danni dei funzionari, il termine quinquennale per presentare la domanda di assistenza in materia di molestie psicologiche non può essere considerato come una regola rigida e intangibile. In particolare, se una domanda di assistenza in materia di molestie psicologiche presentata entro il termine di cinque anni è in linea di massima ricevibile, ciò potrebbe non valere in caso di circostanze particolari, da valutare in relazione alla portata della controversia, alla complessità della questione e al comportamento dell’interessato.

(v. punti 53 e 54)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 4 novembre 2008, causa F‑87/07, Marcuccio/Commissione (punto 30)