Language of document :

Impugnazione proposta il 15 agosto 2018 da Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 maggio 2018, causa T-577/15, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez / EUIPO - Núcleo de comunicaciones y control, S.L.

(Causa C-534/18 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez (rappresentante: M. Esteve Sanz, abogata)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e Núcleo de comunicaciones y control, S.L.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui respinge il primo motivo di ricorso del ricorrente dinanzi al Tribunale e, in parte, il terzo motivo di detto ricorso.

Accogliere le istanze formulate nell’ambito del primo motivo di ricorso del ricorrente dinanzi al Tribunale e, in subordine, del terzo motivo di detto ricorso.

Condannare l’EUIPO e l’interveniente a rimborsare al ricorrente tutte le spese sostenute dinanzi al Tribunale e nell’ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo d’impugnazione, suddiviso in sei parti, è diretto contro la motivazione della sentenza impugnata in base alla quale, considerando che la commissione di ricorso dell’EUIPO poteva legittimamente respingere la memoria integrativa di motivi presentata dinanzi ad essa dal ricorrente entro i termini, tale sentenza respinge il primo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, vertente sulla violazione, da parte della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, degli articoli 63, paragrafo 1, 64, paragrafo 1, e 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 1 .

La prima parte del motivo denuncia la violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia nonché dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale per inadempimento dell’obbligo di motivazione, dal momento che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità, dedotta dal ricorrente in sede di udienza, dell’argomento svolto dall’EUIPO nel proprio controricorso.

La seconda parte del motivo denuncia: i) la violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia nonché dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale per inadempimento dell’obbligo di constatare d’ufficio il difetto di motivazione della decisione impugnata in ordine ai motivi per i quali non ha tenuto conto dell’istanza del ricorrente di riesaminare la prova dell’uso presentata dinanzi alla divisione di annullamento; ii) la violazione dei diritti della difesa del ricorrente, dovuta al fatto che la sentenza impugnata ha accolto la motivazione ex novo addotta nel controricorso dell’EUIPO, anziché constatare d’ufficio il difetto di motivazione della decisione della commissione di ricorso; iii) lo snaturamento dei fatti, nella parte in cui la sentenza impugnata ha concluso che la commissione di ricorso poteva legittimamente respingere la memoria presentata dal ricorrente, pur non avendola respinta.

La terza parte del motivo denuncia lo snaturamento dei fatti e, nello specifico, degli argomenti esposti nelle memorie (iniziale e integrativa) contenenti i motivi del ricorso, presentate dal ricorrente alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

La quarta parte del motivo denuncia la violazione degli articoli63, paragrafo 1, 64, paragrafo 1, 76, paragrafo 1, e 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, dovuta a un’interpretazione erronea dei medesimi da parte della sentenza impugnata, che ha confermato l’omessa pronuncia della commissione di ricorso dell’EUIPO su un’istanza del ricorrente che era stata oggetto di dibattito dinanzi alla commissione di ricorso.

La quinta parte del motivo denuncia la violazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 207/2009 poiché, secondo la sentenza impugnata, quando la questione dell’uso effettivo del marchio anteriore non è stata specificamente sollevata dinanzi alla commissione di ricorso, essa non costituisce una questione di diritto che deve essere necessariamente esaminata dalla commissione di ricorso per decidere la controversia dinanzi ad essa.

La sesta parte del motivo denuncia la violazione degli articoli 60 e 64 del regolamento (CE) n. 207/2009 nonché della regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 2 scaturente dall’applicazione, al caso in esame, della giurisprudenza pronunciata sulla base di questi due articoli, che disciplinano l’ammissibilità dei ricorsi dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, allorché, nella fattispecie, il ricorso non era stato dichiarato inammissibile da detta commissione e, anche qualora lo fosse stato, tale dichiarazione avrebbe violato i citati articoli, poiché le memorie presentate dal ricorrente non erano da considerarsi irricevibili.

Il secondo motivo d’impugnazione è diretto contro la motivazione della sentenza impugnata con cui si respinge, in parte, il terzo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, vertente sulla violazione, da parte della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009. Tale motivo è suddiviso in due parti.

La prima parte del motivo denuncia la violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia nonché dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale per difetto di motivazione della sentenza impugnata, non essendo stato motivato il significato conferito alle considerazioni esposte nelle decisioni della divisione di annullamento e della commissione di ricorso dell’EUIPO sui prodotti in relazione ai quali il marchio anteriore doveva essere ritenuto registrato. Si denuncia inoltre lo snaturamento di tali considerazioni in quanto il significato attribuito dalla sentenza impugnata contrasta con le valutazioni di tali decisioni, con gli argomenti delle parti e con la prova presentata nel procedimento.

La seconda parte del motivo denuncia la violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, poiché la sentenza impugnata assimila i servizi rientranti nella classe 42 del marchio controverso, oggetto della sua analisi, ai prodotti per i quali il marchio anteriore è stato ritenuto registrato.

____________

1 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

    

2 Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).