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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 giugno 2013 – Jargeac e a. / Commissione

(Causa F-98/11)1

(Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per la concessione – Deduzione di un’indennità di uguale natura proveniente da altra fonte – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Bernard Jargeac e a. (Hostert, Lussemburgo) (rappresentanti : inizialmente avv.ti F. Moyse e A. Salerno, successivamente avv. A. Salerno)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di considerare taluni aiuti finanziari erogati da uno Stato membro agli studenti di istituti di insegnamento superiori come indennità di natura uguale a quella degli assegni familiari e di dedurre l’importo equivalente a tali aiuti finanziari dall’indennità scolastica concessa ai funzionari genitori di tali studenti, e di annullamento della decisione di procedere alla ripetizione dell’indebito.

Dispositivo

Il ricorso proposto dal sig. Finch è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Il ricorso proposto dai sigg. Jargeac, Aliaga Artero, Charrière, Clarke, dalle sigg.re Domingues e Hughes, e dai sigg. Lanneluc e Zein è respinto in quanto manifestamente privo di ogni fondamento in diritto.

Il sig. Jargeac e gli altri otto funzionari o ex funzionari i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 347 del 26.11.11, pag. 47.