Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

28 gennaio 2016

Causa F‑21/13

Wieslawa Goch

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Trasferimento di diritti a pensione – Sentenze del Tribunale dell’Unione europea intervenute in corso di causa – Rinuncia del ricorrente agli atti – Cancellazione dal ruolo – Compensazione delle spese»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Goch chiedeva in sostanza l’annullamento della decisione del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, del 23 maggio 2012, che formulava, nei confronti della ricorrente, una proposta di trasferimento di diritti a pensione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente eccepiva in particolare l’illegittimità dell’articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto adottate da tale istituzione l’11 ottobre 2011.

Decisione:      La causa F‑21/13 è cancellata dal ruolo del Tribunale. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Rinuncia del ricorrente agli atti – Cancellazione dal ruolo

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt 84 e 103, § 5)

(v. punto 6)