Language of document : ECLI:EU:F:2012:168

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

3 dicembre 2012

Causa F‑45/12

BT

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Non rinnovo del contratto – Ricorso insufficientemente motivato – Ricorso manifestamente irricevibile»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale BT chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione di non rinnovare il suo contratto di agente contrattuale (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Mancanza di chiarezza – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo comma, e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, § 1, e)]

Devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili le conclusioni di un ricorso che non soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, qualora nessun motivo di diritto ne emerga con sufficiente chiarezza per essere facilmente ed esattamente individuabile dalla parte convenuta e dal giudice adito. Infatti, ai sensi del detto articolo 35, paragrafo 1, lettera e), il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dall’atto introduttivo stesso. Orbene, anche se si deve ammettere che l’enunciazione dei motivi del ricorso non si deve attenere alla terminologia e all’enumerazione di cui al regolamento di procedura e che l’indicazione della sostanza di tali motivi, anziché della loro qualificazione giuridica, può bastare, ciò può avvenire tuttavia a condizione che i suddetti motivi emergano con sufficiente chiarezza dall’atto introduttivo del ricorso.

Al riguardo, l’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, prevede che le parti diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e dall’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio prevista dal detto accordo devono essere rappresentate da un avvocato. Il ruolo essenziale di quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia, è appunto quello di basare le conclusioni del ricorso su argomenti di diritto sufficientemente comprensibili e coerenti, tenuto conto del fatto che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale comprende in linea di principio un solo scambio di memorie.

(v. punti 15-19 e 21)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T‑85/92 (punto 21)

Tribunale della funzione pubblica: 15 febbraio 2011, AH/Commissione, F‑76/09 (punti 29 e 31)