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Ricorso presentato l'11 aprile 2006 -Chassagne / Commissione

(Causa F-39/06)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente)

dichiarare l'illegittimità e, di conseguenza, l'inapplicabilità al ricorrente dell'art. 8 di cui all'allegato VII del nuovo Statuto del personale delle Comunità europee;

accordare al ricorrente la somma simbolica di EUR 1 a titolo di risarcimento del danno morale subito e l'importo di EUR 16 473 a titolo di risarcimento del danno economico subito.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione, è originario dell'isola della Réunion, un dipartimento d'oltremare francese. Ha introdotto il presente ricorso a seguito del rigetto di un reclamo presentato con riferimento alla sua busta paga del mese di luglio 2005, contenente il rimborso delle sue spese di viaggio annuali.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere l'illegittimità dell'art. 8 di cui all'allegato VII dello Statuto nella sua versione vigente dal 1° maggio 2004. Egli sostiene che tale disposizione è contraria al diritto comunitario in quanto comporterebbe varie disparità di trattamento in base al luogo di origine dei dipendenti, nonché discriminazioni, contrarie segnatamente agli artt 12 CE e 299 CE, nei confronti dei dipendenti originari dei dipartimenti d'oltremare francesi, e più in generale fondate sulla cittadinanza, sul fatto di appartenere a una minoranza linguistica, sull'origine etnica o razziale.

Il ricorrente assume del pari che la suddetta disposizione viola altri principi generali del diritto comunitario, quali l'obbligo di motivazione e i principi di proporzionalità, di trasparenza e di buona amministrazione nonché quello del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

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