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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 16 settembre 2019 – Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. / Administración del Estado e altri

(Causa C-683/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L.

Resistenti: Administración del Estado, Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG, S.A., EDP España, S.A., CIDE, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Endesa, S.A., Agri-Energía, S.A., Navarro Generación, S.A., Electra del Cardener, Serviliano García, S.A., Energías de Benasque, S.L., Candín Energía, S.L., Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer, S.A., Hijos de José Bassols, S.A., Electra Aduriz, S.A., El Gas, S.A., Estabanell y Pahisa, S.A., Electra Caldense, S.A., Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodon, S.C.C.L., Fuciños Rivas, S.L., Electra del Maestrazgo, S.A.

Questioni pregiudiziali

Se, conformemente alla giurisprudenza stabilita dalla Corte di giustizia, segnatamente, con le sentenze del 20 aprile 2010 (Federutility, C-265/08) 1 e del 7 settembre 2016 (ANODE, C-121/15) 2 , risulti compatibile con gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE 3 una normativa nazionale – come quella prevista dall’articolo 45.4 della Ley 24/2013, de 26 de diciembre [legge 24/2013 del 26 dicembre 2013], successivamente attuato dagli articoli 2 e 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre [regio decreto 968/2014 del 21 novembre 2014] – in forza della quale il finanziamento del bonus sociale ricade su determinati operatori del sistema elettrico, ossia le controllanti dei gruppi societari o, se del caso, le società che svolgono simultaneamente attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica – ancorché taluni di questi soggetti obbligati abbiano un peso specifico assai modesto all’interno del settore complessivamente considerato –, pur rimanendo esenti da tale onere altri soggetti o gruppi di imprese che possono risultare maggiormente idonei a farsi carico di detti costi, in considerazione del loro fatturato o della loro importanza relativa in uno dei settori di attività, oppure perché svolgono simultaneamente e in maniera integrata due delle attività di cui trattasi.

2)    Se sia o meno compatibile con la condizione di proporzionalità stabilita dal citato articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE una normativa nazionale in base alla quale l’obbligo di finanziare il bonus sociale viene stabilito non con carattere eccezionale né per un periodo limitato, bensì in maniera indefinita e senza contropartite né misure di compensazione.

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1 EU:C:2010:205.

2 EU:C:2016:637.

3 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).