Language of document : ECLI:EU:F:2009:25

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

12 marzo 2009

Causa F‑4/08

Johannes Hambura

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Procedura di selezione – Mancata ammissione – Bando di assunzione PE/95/S – Mancata utilizzazione dell’atto di candidatura contenuto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Ricevibilità – Procedimento amministrativo previo»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Hambura chiede l’annullamento della decisione del Parlamento del 5 dicembre 2007, recante rigetto della sua candidatura come agente temporaneo al posto di medico che è stato oggetto del bando di assunzione PE/95/S (GU C 244 A del 18 ottobre 2007, pag. 5).

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Determinazione mediante il bando di concorso – Potere discrezionale dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, allegato III)

2.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dettagliata dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e allegato I, art. 7, n. 3; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, n. 1, lett. e)]

1.      Malgrado il suo potere discrezionale, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo e, in particolare, dai requisiti di ammissione fissati dal bando di concorso. Lo stesso vale, in linea di principio, per l’amministrazione che è, pertanto, tenuta a rispettare i requisiti di ammissione degli atti di candidatura, sotto pena di violare il principio di parità di trattamento.

(v. punto 46)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 marzo 2004, causa T‑145/02, Petrich/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑447, punto 34)

Tribunale della funzione pubblica: 11 luglio 2006, causa F‑12/05, Tas/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑79 e II‑A‑1‑285, punto 43)

2.      In forza dell’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere l’esposizione dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tale presentazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. Per garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dal ricorso stesso. Ciò vale tanto più in quanto, in forza dell’art. 7, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica comprende, in linea di massima, un solo scambio di memorie, salvo decisione contraria del Tribunale. Quest’ultima particolarità del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica spiega come mai, a differenza di quanto previsto dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, conformemente all’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, l’esposizione dei motivi e degli argomenti nel ricorso non può essere sommaria. Una siffatta flessibilità avrebbe l’effetto, in pratica, di privare di buona parte della sua utilità la norma speciale e successiva sancita nell’allegato dello Statuto della Corte di giustizia.

(v. punti 49 e 50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione (Racc. pag. II‑523, punto 20); 21 maggio 1999, causa T‑154/98, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II‑1703, punto 42), e 15 giugno 1999, causa T‑277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. II‑1825, punto 29)

Tribunale della funzione pubblica: 26 giugno 2008, causa F‑1/08, Nijs/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑376/08 P)